IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed in particolare gli articoli 3, 14, 17 e 20;
  Visto il  decreto legge 1  dicembre 1993, n. 487,  convertito dalla
legge   29    gennaio   1994,   n.   71,    recante   "Trasformazione
dell'amministrazione delle  poste e  delle telecomunicazioni  in ente
pubblico economico e riorganizzazione del Ministero";
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166,  recante il  regolamento per  la riorganizzazione  del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente
il "Regolamento  recante norme  per l'individuazione degli  uffici di
livello   dirigenziale   del   Ministero    delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e delle relative funzioni";
  Visto l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400,
concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Vista la legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente  "Nuove norme in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
338;
  Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1997, registrato alla Corte
dei conti - Ufficio controllo p.t. il 22 gennaio 1997, registro n. 1,
foglio n. 132,  con cui ai sensi dell'articolo 3  -quater del decreto
legge 12 maggio 1995, n. 163,  convertito dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273,  e' stato  provvisoriamente costituito l'organo  di controllo
interno  presso il  Ministero delle  poste e  delle telecomunicazioni
destinato a  svolgere le  sue funzioni  nelle more  dell'adozione del
presente regolamento;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Attesa  la necessita'  di emanare  il regolamento  del servizio  di
controllo  interno  nell'ambito del  Ministero  delle  poste e  delle
telecomunicazioni, previsto  dall'articolo 20,  comma 7,  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 13 febbraio 1997;
  Ritenuto di  aderire parzialmente  alle osservazioni  contenute nel
punto d) del  parere reso dal Consiglio di Stato  il 13 febbraio 1997
in quanto  i soggetti  addetti al servizio  per il  controllo interno
sono chiamati  a svolgere compiti  diversi da quelli  attribuiti agli
uffici  di   diretta  collaborazione  all'opera  del   Ministro  che,
pertanto,  rimangono  immutati  fino all'emanazione  del  regolamento
governativo previsto dall'articolo  13 della legge 15  marzo 1997, n.
59, che dovra' procedere al riordino degli uffici stessi e delle loro
competenze secondo i criteri ivi previsti;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata a norma  dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto
1988, n. 400,  con nota GM / 102660  / 4403 / DL /  PON dell'8 aprile
1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione del servizio di controllo interno
  1. E' istituito il servizio di controllo interno sull'attivita' del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  2.  Il  servizio  opera  in   posizione  di  autonomia  e  risponde
esclusivamente al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  testo degli  articoli 3, 14,  17 e 20   del  D.Lgs.
          3  febbraio  1993, n. 29, come modificato  ed integrato dal
          decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto
          legislativo 23 dicembre 1993, n.  546, e' il seguente:
            "Art.      3      (Indirizzo       politicoamministrativo
          funzioni       e responsabilita').  -  1.  Gli   organi  di
          governo   definiscono   gli obiettivi ed i    programmi  da
          attuare  e verificano   la rispondenza dei risultati  della
          gestione    amministrativa    alle    direttive    generali
          impartite.
            2.   Ai    dirigenti  spetta  la  gestione   finanziaria,
          tecnica  e amministrativa, compresa   l'adozione  di  tutti
          gli   atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
          mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle
          risorse  umane  e  strumentali   e di controllo.  Essi sono
          responsabili della gestione e dei relativi risultati.
            3. Le amministrazioni  pubbliche i cui organi di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano  i  loro  ordinamenti  al
          principio   della   distinzione  tra indirizzo e controllo,
          da  un  lato,  e  gestione  dall'altro.  Nell'ambito  della
          mobilita'    della  dirigenza,  nelle universita'   e negli
          istituti  di   istruzione   universitaria   l'incarico   di
          direttore amministrativo e' attribuito  ai dirigenti  della
          stessa  universita' o  di altra  sede universitaria, ovvero
          di   altra  amministrazione  pubblica,  previo  nulla  osta
          dell'amministrazione di  appartenenza.   L'incarico   e'  a
          tempo  determinato  e  puo'   essere rinnovato. Gli statuti
          dei singoli atenei determinano   le   modalita'   per    lo
          svolgimento  dei  concorsi,  per l'accesso  alle qualifiche
          dirigenziali,  da    attuare anche   tra piu' atenei, sulla
          base di appositi accordi".
            "Art.  14  (Indirizzo  politicoamministrativo). -  1.  Il
          Ministro esercita   le   funzioni di   cui   all'art.    3,
          comma  1. A  tal  fine, periodicamente   e  comunque   ogni
          anno      entro   sessanta     giorni dall'approvazione del
          bilancio,  anche  sulla base   delle proposte dei dirigenti
          generali:
            a) definisce  gli obiettivi  ed i programmi  da  attuare,
          indica  le  priorita'   ed emana  le conseguenti  direttive
          generali  per l'azione amministrativa e per la gestione;
            b) assegna, a ciascun  ufficio  di  livello  dirigenziale
          generale,    una   quota       parte      del      bilancio
          dell'amministrazione,      commisurata      alle    risorse
          finanziarie,    riferibili        ai       procedimenti   o
          subprocedimenti   attribuiti        alla    responsabilita'
          dell'ufficio,  e    agli  oneri   per il personale e per le
          risorse strumentali allo stesso assegnati.
            2. In relazione anche all'esercizio   delle  funzioni  di
          cui  al  comma  1,  i  consigli di amministrazione svolgono
          compiti consultivi.
            3.  Gli  atti  di   competenza dirigenziale   non    sono
          soggetti  ad avocazione da  parte del Ministro,  se non per
          particolari        motivi    di   necessita'   ed   urgenza
          specificatamente  indicati nel provvedimento di avocazione,
          da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
            "Art. 17 (Funzioni  di direzione del dirigente). -  1. Al
          dirigente competono  nell'esercizio  dei poteri   e   delle
          attribuzioni di  cui all'art. 3:
            a)   la   direzione,  secondo  le  vigenti  disposizioni,
          di  uffici centrali  e  periferici con  circoscrizione  non
          inferiore a  quella provinciale o di particolare rilevanza;
            b)    la    direzione    e    il    coordinamento     dei
          sistemi informaticostatistici e del relativo personale;
            c)    l'esercizio dei   poteri  di spesa,  per  quanto di
          competenza, nonche'  dei   poteri   di   gestione  inerenti
          alla    realizzazione   dei progetti adottati dal dirigente
          generale;
            d) la verifica periodica del carico  di  lavoro  e  della
          produttivita'  dell'ufficio, previo eventuale esame  con le
          organizzazioni sindacali  di  cui  all'art.  45,  comma  8,
          secondo  le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle
          stesse materie   riferita  ad  ogni  singolo  dipendente  e
          l'adozione     delle    iniziative    nei  confronti    del
          personale,   ivi  comprese    in  caso    di  insufficiente
          rendimento o  per situazione  di esubero, le iniziative per
          il  trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in
          mobilita';
            e) l'attribuzione di trattamenti  economici accessori per
          quanto  di   competenza,   nel   rispetto   dei   contratti
          collettivi;
            f)  l'individuazione,  in base alla legge  7 agosto 1990,
          n. 241, dei responsbili  dei   procedimenti   che     fanno
          capo   all'ufficio   e  la verifica, anche su  richiesta di
          terzi interessati,  del rispetto dei termini e degli  altri
          adempimenti;
            g)  le  risposte    ai  rilievi degli organi di controllo
          sugli atti di propria  competenza e,  ove  preposto ad   un
          ufficio  periferico,   le richieste     di   pareri    agli
          organi   consultivi    periferici dell'amministrazione;
            h)   la formulazione  di proposte  al dirigente  generale
          in  ordine anche   all'adozione    di  progetti    e     ai
          criteri  generali   di organizzazione degli uffici.
            2.  Il  dirigente preposto agli uffici  periferici di cui
          al comma 1, lettera a),   provvede  in    particolare  alla
          gestione  del    personale  e delle risorse finanziarie   e
          strumentali assegnate a  detti uffici ed e'   sovraordinato
          agli    uffici      di    livello     inferiore,   operanti
          nell'ambito  della circoscrizione,   nei   confronti    dei
          quali      svolge   altresi'   funzioni      di  indirizzo,
          coordinamento    e        vigilanza.    Provvede    inoltre
          all'adeguamento  dell'orario   di   servizio e  di apertura
          al  pubblico  tenendo    conto  della    specifica  realta'
          territoriale,  fatto salvo il  disposto di cui all'art.  36
          della  legge  8     giugno   1990,   n.      142,   nonche'
          all'articolazione  delll'orario  contrattuale    di lavoro,
          previo    eventuale    esame    con    le    organizzazioni
          sindacali    di    cui  all'art.  45,  comma  8, secondo le
          modalita' di cui all'art. 10".
            "Art.  20  (Verifica  dei    risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.    I    dirigenti   generali   ed   i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta  dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,   della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati in relazione  agli  obiettivi  dei   rendimenti  e
          dei    risultaiti    della gestione finanziaria, tecnica ed
          amministrativa, incluse le  decisioni  organizzative  e  di
          gestione   del   personale.  All'inizio  di  ogni  anno,  i
          dirigenti presentano al direttore  generale,  e  questi  al
          Ministro,  una  relazione  sull'attivita'  svolta nell'anno
          precedente.
            2.   Nelle amministrazioni   pubbliche,  ove    gia'  non
          esistano,  sono  istituiti servizi di controllo interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed  economica     gestione  delel      risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.   I  servizi  o  nuclei determinano  almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3.  Gli  uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia e  rispondono  esclusivamente  agli  organi    di
          direzione  politica.  Ad  essi e'   attribuito, nell'ambito
          delle    dotazioni    organiche  vigenti,     un   apposito
          contingente  di  personale. Puo'  essere  utilizzato  anche
          personale    gia'   collocato fuori   ruolo.  Per  motivate
          esigenze,  le amministrazioni  pubbliche possono   altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.   I   nuclei   di   valutazione, ove  istituiti,  sono
          composti   da  dirigenti  generali    e  da  esperti  anche
          esterni  alle  amministrazioni.    In  casi  di particolare
          complessita', il Presidente del Consiglio  puo'  stipulare,
          anche    cumulativamente    per    piu',   amministrazioni,
          convenzioni apposite  con  soggetti    pubblici  o  privati
          particolarmente qualificati.
            5.  I  servizi    e  nuclei  hanno accesso ai   documenti
          amministrativi e possono   richiedere,   oralmente   o  per
          iscritto,   informazioni  agli uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di    direzione.  Gli uffici di controllo
          interno delle amministrazioni   territoriali e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.      I     comitati  provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e   i comitati   metropolitani    di    cui
          all'art. 18  del  decreto-legge  24 novembre 1990, n.  344,
          convertito, con modificazioni  dalla legge 23 gennaio 1991,
          n.  21,  e  al   decreto del Presidente del   Consiglio dei
          Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici  di
          controllo  interno  delle  amministrazioni  territoriali  e
          periferiche.
            7. All'istituzione degli  uffici di cui al comma  2    si
          provvede  con  regolamenti   delle singole  amministrazioni
          da emanarsi  entro il  1 febbraio   1994.   E'   consentito
          avvalersi, sulla  base  di  apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni.
            8.   Per   la  Presidenza  del   Consiglio  dei  Ministri
          e  per  le amministrazioni  che esercitano  competenze   in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di  giustizia,  le    operazioni  di  cui al   comma 2 sono
          effettuate dal Ministro  per i dirigenti   e dal  Consiglio
          dei  Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e  le
          modalita' di attuazione del procedimento  di  verifica  dei
          risultati  da  parte    del  Ministro    competente   e del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento   ministeriale e  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  ad  adottarsi  entro  sei mesi, ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            9.   L'inosservanza delle   direttive   e  i    risultati
          negativi    della  gestione     finanziaria   tecnica     e
          amministrativa      comportano,    in  contraddittorio,  il
          collocamento  a  disposizione  per la durata massima di  un
          anno,   con    conseguente    perdita    del    trattamento
          economico  accessorio    connesso alle   funzioni. Per   le
          amministrazioni  statali tale  provvedimento  e'   adottato
          dal    Ministro    ove   si   tratti   di dirigenti e   dal
          Consiglio   dei Ministri ove    si  tratti    di  dirigenti
          generali.     Nelle   altre    amministrazioni,  provvedono
          gli  organi amministrativi   di  vertice.    Per    effetto
          del  collocamento   a disposizione  non  si puo'  procedere
          a    nuove nomine  a  qualifiche dirigenziali.  In caso  di
          responsabilita'  particolarmente grave   o  reiterata,  nei
          confronti  dei    dirigenti  generali  o   equiparati, puo'
          essere  disposto, in  contraddittorio, il   collocamento  a
          riposo  per ragioni  di  servizio, anche  se  non  sia  mai
          stato    in     precedenza  disposto  il   collocamento   a
          disposizione;  nei  confronti dei dirigenti si applicano le
          disposizioni del codice civile.
            10.   Restano  ferme    le  disposizioni    vigenti    in
          materia          di    responsabilita'    penale,    civile
          amministrativocontabile  e  disciplinare  previste  per   i
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
            11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali delle   forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
            -    Il  comma   3 dell'art.   17 della  legge 23  agosto
          1988,  n. 400, prevede  che    con   decreto   ministeriale
          possano     essere   adottati regolamenti nelle materie  di
          competenza del Ministro   o di  autorita'  sottordinate  al
          Ministro,  quando   la legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali  regolamenti, per  materia di   competenza  di
          piu'  Ministri,   possono   essere   adottati con   decreti
          interministeriali, ferma   restando  la    necessita'    di
          apposita    autorizzazione  da    parte  della    legge.  I
          regolamenti    ministeriali    ed  interministeriali    non
          possono  dettare  norme contrarie a  quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo. Essi   debbono  essere  comunicati  al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri   prima della  loro
          emanazione. Il  comma 4  dello stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti     debbano  recare  la
          denominazione  di "regolamento",  siano   adottati   previo
          parere    del  Consiglio di Stato,   sottoposti al visto ed
          alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
            - Il  testo dell'art.   3-quater del   D.L.  12    maggio
          1995,    n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 luglio 1995, n. 273, e' il seguente:
            "Art.  3-quater  (Servizio  di   controllo interno).    -
          1.   Per   le amministrazioni   che  non   hanno   adottato
          il   regolamento    per l'istituzione   del  servizio    di
          controllo  interno   o   del nucleo  di valutazione di  cui
          all'art. 20,  comma 7, del decreto  legislativo 3  febbraio
          1993,  n.  29,  come sostituito  dall'art.  6  del  decreto
          legislativo   18   novembre  1993,  n.  470,  vigono,  fino
          all'emanazione del citato regolamento, le  disposizioni  di
          cui al presente articolo.
            2.   Il   servizio   di   controllo    interno  e'  posto
          alle   dirette dipendenze del  Ministero  in  posizione  di
          autonomia.
            3.  Alla    direzione del servizio  di cui al  comma 1 e'
          preposto un collegio  di  tre  membri   costituito  da  due
          dirigenti  generali, appartenenti ai  ruoli del   Ministero
          cui    appartiene il  servizio di controllo  interno, e  da
          un  membro  scelto tra  i magistrati   delle  giurisdizioni
          superiori    amministrative,  gli avvocati dello   Stato, i
          professori  universitari  ordinari.  Con unico  decreto  il
          Ministro competente provvede alla  nomina  del  collegio  e
          all'attribuzione  delle funzioni di presidente del collegio
          stesso. Al servizio di controllo interno  e'  assegnato  un
          nucleo   di   sei   dirigenti del  ruolo  del Ministero cui
          appartiene il servizio o che si  trovino  in  posizione  di
          comando  presso    lo  stesso   Ministero. Le   funzioni di
          segreteria del collegio sono  svolte da un  contingente non
          superiore   alle diciotto unita',      appartenenti    alle
          diverse   qualifiche   funzionali.  Gli incarichi di cui al
          presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
            4. Le funzioni  di controllo svolte dal servizio di   cui
          al  comma 1 si  esercitano   nei  confronti  dell'attivita'
          amministrativa   del Ministero presso cui  il  servizio  e'
          istituito.
            5.  Il   servizio di controllo  interno ha il compito  di
          verificare, mediante  valutazioni  comparative dei    costi
          e   dei rendimenti,  la realizzazione  degli obiettivi,  la
          corretta  ed economica  gestione delle  risorse  attribuite
          ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento
          dell'azione amministrativa. In particoalre esso:
            a)     accerta      la    rispondenza    di     risultati
          dell'attivita' amministrativa  alle  prescrizioni  ed  agli
          obiettivi    stabiliti   in disposizioni normative  e nelle
          direttive     emanate  dal  Ministro      e   ne   verifica
          l'efficienza,  l'efficacia   e  l'economicita'  nonche'  la
          trasparenza,  l'imparzialita'   ed il  buon andamento anche
          per quanto concerne  la rispondenza   dell'erogazione   dei
          trattamenti   economici accessori alla normativa di settore
          ed alle direttive del Ministro;
            b) svolge   il controllo   di  gestione    sull'attivita'
          amministrativa  dei  dipartimenti,    dei servizi e   delle
          altre  unita'    organizzative  e  riferisce  al   Ministro
          sull'andamento    della  gestione,  evidenziando  le  cause
          dell'eventuale mancato  raggiungimento  dei  risultati  con
          la  segnalazione    delle    irregolarita'    eventualmente
          riscontrate  e  dei possibili rimedi;
            c)  stabilisce annualmente,  anche  su indicazione    del
          Ministro   e d'intesa,  ove possibile,  con  i responsabili
          dei  dipartimenti    dei  servizi  e  delle  altre   unita'
          organizzative,  i parametri e gli indici di riferimento del
          controllo sull'attivita' amministrativa.
            6.  Il  servizio  di  controllo interno  ha  accesso   ai
          documenti    amministrativi    e    puo'    richiedere   ai
          dipartimenti,   ai   servizi   ed   alle    altre    unita'
          organizzative,  oralmente  o per iscritto, qualsiasi atto o
          notizia e   puo' effettuare    e  disporre    ispezioni  ed
          accertamenti diretti.
            7.    I  risultati   dell'attivita'  del   servizio  sono
          riferiti trimestralmente al dirigente geneale competente ed
          al Ministro".
            - Si  trascrive il testo   del  dispositivo  del  decreto
          del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  2
          gennaio 1997, registrato alla Corte  dei  conti  -  Ufficio
          controllo  p.t. il 22 gennaio 1997, registro n.  1,  foglio
          n.   132,   pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   del
          Ministero  delle poste   e delle telecomunicazioni -  Parte
          seconda del 10 febbraio 1997:
            "Art.    1      (Istituzione    servizio   di   controllo
          interno).  -  E' istituito, ai  sensi dell'art.    3-quater
          del  decreto-legge    12 maggio 1995, n.   163, convertito,
          con modificazioni  dalla legge  11 luglio 1995, n.  273, il
          servizio    di  controllo  interno,  posto    alle  dirette
          dipendenze      del  Ministro    delle    poste  e    delle
          telecomunicazioni  in posizione di autonomia".
            "Art.  2 (Organizzazione   del servizio).   -  1.    Alla
          direzione    del  servizio e' preposto un collegio composto
          da:
            a)   Del Castillo   dott.   Ignazio,  vice    procuratore
          generale    della Corte dei conti per la Toscana,  al quale
          sono attribuite funzioni di presidente;
            b) Insinna   dott.  Antonino,  dirigente  generale    del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
            c)  Ciocca  dott.  Ferdinando,    dirigente  generale del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
            2.  Con  separato  provvedimento saranno  individuati   i
          dirigenti assegnati al servizio di controllo interno.
            3. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte dal
          personale  applicato  presso l'ufficio III del Segretariato
          generale, cui compete l'attivita' di  supporto al  servizio
          di  controllo interno,  ai sensi dell'art.   2,   comma  4,
          del   regolamento   recante  norme    per  l'individuazione
          degli   uffici di livello dirigenziale  del Ministero delle
          poste e    delle    telecomunicazioni  e    delle  relative
          funzioni, adottato con decreto 4 settembre 1996, n. 537.
            4.  Gli  incarichi    di  cui  al presente decreto   sono
          attribuiti senza onere per lo Stato.
            Il  presente   decreto   e'   inviato   alla Corte    dei
          conti   per  la registrazione  e pubblicato  nel Bollettino
          ufficiale   del      Ministero   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni".
            -  Si    trascrive il testo   del dispositivo del decreto
          del Ministro delle   poste e   delle telecomunicazioni    1
          febbraio    1997, registrato alla Corte dei conti - Ufficio
          controllo p.t., registro n. 2, foglio n. 117,  il  4  marzo
          1997, concernente la sostituzione di un membro del collegio
          preposto alla direzione del servizio di controllo interno:
            "Art.    1.   -   L'ing.    Francesco  Avanzi,  dirigente
          generale     del   Ministero   delle      poste   e   delle
          telecomunicazioni,  e' chiamato   a far parte, in  qualita'
          di membro,   del collegio  preposto    alla  direzione  del
          servizio  di   controllo interno presso il Ministero  delle
          poste e delle telecomunicazioni.
            Il  presente   decreto   e'   inviato   alla Corte    dei
          conti   per  la registrazione  e pubblicato  nel Bollettino
          ufficiale   del      Ministero   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni".
            -  L'art.  13  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, cosi'
          recita:
            "Art. 13. -  1. All'art. 17 della  legge 23 agosto  1988,
          n. 400, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
          comma:
            ''4   -bis.   L'organizzazione   e  la  disciplina  degli
          uffici  dei Ministeri  sono determinate,  con   regolamenti
          emanati    ai  sensi   del comma   2,   su   proposta   del
          Ministro   competente   d'intesa   con   il Presidente  del
          Consiglio   dei Ministri e con il  Ministro del tesoro, nel
          rispetto  dei principi posti   dal decreto legislativo    3
          febbraio  1993,   n. 29,  e  successive  modificazioni, con
          i  contenuti e  con l'osservanza dei criteri che seguono:
            a) riordino degli uffci di diretta collaborazione  con  i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici  hanno  esclusive   competenze      di      supporto
          dell'organo    di direzione,   politica  e  di raccordo tra
          questo e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la   definizione dei  compi delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali''.
            2.  Gli    schemi di regolamento   di cui  al comma 4-bis
          dell'art. 17 della   legge 23   agosto    1988,  n.    400,
          introdotto    dal   comma 1   del presente   articolo, sono
          trasmessi alla  Camera dei  deputati ed   al  Senato  della
          Repubblica  perche'    su di essi   sia espresso  il parere
          delle commissioni   parlamentari competenti    per  materia
          entro  trenta  giorni dalla data   della loro trasmissione.
          Decorso   il termine senza che    i  pareri    siano  stati
          espressi,  il Governo  adotta comunque  i regolamenti.
            3.  I  regolamenti  di  cui  al comma 4 -bis dell'art. 17
          della legge 23 agosto 1988,  n. 400, introdotto  dal  comma
          1  del    presente  articolo,  sostituiscono,  per   i soli
          Ministeri, i decreti  di cui  all'art. 6, commi 1  e 2, del
          decreto  legislativo  3    febbraio  1993,  n.    29,  come
          sostituito   dall'art.  4     del  decreto  legislativo  23
          dicembre 1993, n.  546, fermo   restando il comma    4  del
          predetto  art.  6.   I regolamenti gia' emanati  o adottati
          restano  in vigore fino alla  emanazione dei regolamenti di
          cui al citato art.   17, comma 4  -bis,    della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400, introdotto dal comma 1 del presente
          articolo".