IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  138, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi  per  la  modifica della disciplina in materia di servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
  Visto   il   parere   della   commissione   parlamentare  istituita
dall'articolo  3,  comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso
in  data  18  giugno  1997, in applicazione del comma 15 del predetto
articolo 3;
  Tenuto  conto  che,  in  applicazione  del  comma  15  del medesimo
articolo  3,  e'  stata  concessa  la  proroga  di  venti  giorni per
l'adozione  del  predetto parere e che, conseguentemente, a norma del
comma  16  risulta  per  un  uguale  periodo prorogato il termine per
l'esercizio della delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Soppressione dei servizi autonomi di cassa
  1.  I  servizi  autonomi  di  cassa  degli  uffici  dipendenti  dal
Dipartimento  delle  entrate  e  dal Dipartimento del territorio sono
soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
  2.  Dalla  data  di  cui  al comma 1, gli adempimenti in materia di
riscossione,  contabilizzazione  e  versamento  di  tutte le entrate,
nonche'  quelli  in  materia  di  pagamento,  gia' svolti a qualsiasi
titolo  dai  suddetti  uffici,  sono  disciplinati dalle disposizioni
seguenti.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il  testo  dell'art.  3,  comma  138,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.    662   (Misure   di razionalizzazione
          della  finanza  pubblica), e'  il seguente:
            "138. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro sei  mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi  finalizzati a  modificare
          la disciplina  in materia   di servizi  autonomi  di  cassa
          degli  uffici  finanziari,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
          indirette   e   delle      altre   entrate   affidando   ai
          concessionari  della riscossione, agli istituti  di credito
          e   all'Ente poste italiane    gli  adempimenti  svolti  in
          materia  dai  servizi di cassa  degli uffici  del Ministero
          delle  finanze    ed  armonizzandoli  alla  procedura    di
          funzionamento  del  conto  fiscale  di cui al   regolamento
          emanato con decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre
          1993, n. 567;
            b)      apportare  le     conseguenti     modifiche  agli
          adempimenti  posti    a  carico  dei    contribuenti,   dei
          concessionari  della  riscossione, delle banche,  dell'Ente
          poste  italiane e  degli uffici  finanziaria dalla  vigente
          normativa".
            -  Il  testo dell'art.   3, commi 13, 14, 15 e  16, della
          citata legge n. 662/1996, e' il seguente:
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente legge   nella    Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica     italiana,   e' istituita  una    commissione
          composta    da  quindici  senatori    e  quindici deputati,
          nominati  ris pettivamente dal Presidente  del Senato della
          Repubblica e   dal Presidente della   Camera  dei  deputati
          nel  rispetto  della   proporzione esistente  tra i  gruppi
          parlamentari,   sulla base delle  designazioni  dei  gruppi
          medesimi.
            14.  Gli  schemi    dei  decreti legislativi previsti dai
          commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e
          188 sono trasmessi alla commissione  di  cui  al  comma  13
          per   l'acquisizione   del   parere.   Quest'ultim   o   e'
          espresso   entro     trenta   giorni    dalla    data    di
          trasmissione degli schemi dei decreti.
            15.  La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione  del  parere,  qualora cio' si renda  necessario
          per la complessita' della materia   o per  il  numero    di
          schemi  trasmessi   nello  stesso  periodo all'esame  della
          commissione.
            16. Qualora  sia richiesta, ai sensi   del comma  15,  la
          proroga  per  l'adozione  del parere, e limitatamente  alle
          materie  per  cui  essa  sia  concessa,  i    termini   per
          l'esercizio   della delega sono  prorogati di venti giorni.
          Trascorso  il termine di cui al comma    14  ovvero  quello
          prorogato  ai sensi  del  comma  15, il  parere  si intende
          espresso favorevolmente".