IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534, convertito, con modificazioni, dalla  legge 29 febbraio 1988, n.
47,  che ha  esteso,  limitatamente al  prodotto  benzina, il  regime
agevolativo previsto  per la provincia  di Gorizia alla  provincia di
Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine;
  Visto il  decreto 24 marzo  1988, n.  191, concernente le  norme di
attuazione della sopracitata disposizione;
  Visto il  decreto-legge 30 dicembre  1991, n. 417,  convertito, con
modificazioni, con la  legge 6 febbraio 1992, n. 66,  che al comma 1-
ter dell'articolo 7 ha previsto  l'estensione del regime agevolato di
cui all'articolo 7,  comma 4, del decreto-legge 29  dicembre 1987, n.
534, convertito, con modificazioni, dalla  legge 29 febbraio 1988, n.
47,  al prodotto  gasolio  per autotrazione  destinato al  fabbisogno
locale  della provincia  di Trieste  e di  comuni della  provincia di
Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro;
  Visto l'articolo 1, punto 22,  del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
250,  convertito con  legge 8  agosto  1995, n.  349, concernente  il
differimento  di  taluni termini  ed  altre  disposizioni in  materia
tributaria, che ha prorogato il precisato regime agevolato fino al 31
dicembre 1998;
  Visto il  decreto 30 luglio  1993, con  il quale il  Ministro delle
finanze, di concerto  con i Ministri dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  e  del  tesoro,   ha  individuato  i  comuni  della
provincia di Udine aventi diritto al regime agevolato;
  Vista la  sentenza 11 febbraio  1994, passata in giudicato,  con la
quale  il tribunale  amministrativo regionale  per il  Friuli-Venezia
Giulia  ha  annullato il  sopracitato  decreto,  per quanto  concerne
l'indicazione dei comuni di Tolmezzo,  Gemona del Friuli, Osoppo, San
Daniele del Friuli, Udine, Codroipo  e Cervignano del Friuli, perche'
non siti in zona confinaria;
  Visto  l'articolo  8-bis  della  legge  22  gennaio  1992,  n.  17,
concernente la  quantificazione in litri anziche'  in chilogrammi dei
contingenti benzina e gasolio;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
la  disciplina   dell'attivita'  di   Governo  e   ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri n.
410605 del 12 marzo 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In  virtu' delle  disposizioni contenute nell'articolo  7-1/ ter
della  legge  6 febbraio  1992,  n.  66,  alla provincia  di  Trieste
spettano in regime agevolato 11.497.005 litri di gasolio ed ai comuni
della provincia  di Udine,  compresi nell'allegato  A) della  legge 5
marzo 1985, n. 129, spettano 5.748.502 litri di gasolio.
          AVVERTENZA:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
           -  Il  testo  del  D.L.  29  dicembre  1987,  n.  534,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
          1987.
           - Il testo  della  legge  29  febbraio  1988,  n.  47,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1988.
           -  Il testo dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 534/1987, e'
          il seguente: "4. Il regime agevolato della zona di  Gorizia
          di cui al comma 2 e' esteso, fino al 31 dicembre 1988, alla
          provincia    di    Trieste,   limitatamente   al   prodotto
          contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata  alla
          legge  27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento
          rispetto  al  contingente  di  cui   al   comma   2.   Tale
          agevolazione  e'  altresi' estesa ai comuni della provincia
          di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985,
          n. 129, per un contingente pari al 40 per cento  di  quello
          determinato  per  la  provincia  di  Gorizia dal comma 2. I
          criteri  per   la   ripartizione   e   l'assegnazione   dei
          contingenti   sono  stabiliti,  con  proprio  decreto,  dal
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
           - Il testo dell'art. 7, comma 4, della legge n. 47/1988 e'
          il seguente: "Al comma 4, le  parole: ''31 dicembre  1988''
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  ''31  dicembre  1991'';
          l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: ''Il  Ministro
          dell'industria,    del    commercio    e   dell'artigianato
          provvedera',  con  proprio  decreto,  secondo   i   criteri
          adottati   per  la  zona  di  Gorizia,  a  disciplinare  le
          modalita' del regime agevolato di cui al presente comma''".
           -  Il  testo  del  decreto  24  marzo  1988,  n.  191,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 134 del 9 giugno
          1988.
           -  Il  testo  del  D.L.  30  dicembre  1991,  n.  417,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1 del 2 gennaio
          1992.
           - Il  testo  della  legge  6  febbraio  1992,  n.  66,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio
          1992.
           - Il testo  dell'art.  7,  comma  1-ter,  della  legge  n.
          66/1992   e'  il  seguente:  "1-ter.  Il  regime  agevolato
          previsto  dall'art.  7,  comma  4,  del  decreto-legge   29
          dicembre  1987,  n.    534,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' esteso, dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, al prodotto gasolio,    limitatamente  al
          suo    uso  per  autotrazione  indicato  al numero 14 della
          tabella A allegata alla legge 27  dicembre  1975,  n.  700,
          destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e
          di  comuni della provincia di Udine determinati con decreto
          del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo  di  detto
          prodotto  e'  pari  al  40  per cento di quello indicato al
          numero 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700
          del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello
          stesso prodotto e' pari all'80 per  cento  del  contingente
          indicato  al  numero  14  della medesima tabella A allegata
          alla citata legge n. 700 del 1975".
           - Il testo dell'art. 1, punto 22, del D.L. 28 giugno 1955,
          n. 250, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 349,  e'  il
          seguente:  "22.  Le  disposizioni recate dall'art. 7, comma
          1-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre  1991,   n.   417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66, relative al regime agevolato per gli olii da gas per
          autotrazione  destinati  al  fabbisogno  della provincia di
          Trieste e  di  alcuni  comuni  della  provincia  di  Udine,
          previsto   dall'art.  7,  comma  4,  del  decreto-legge  29
          dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1988, n.  47,  continuano  ad  applicarsi
          fino al 31 dicembre 1998".
           -  Il testo del decreto 30 luglio 1993 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993.
           - Il testo dell'art. 8-bis della legge 22 gennaio 1992, n.
          17, e' il seguente:
           "Art. 8-bis. - 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1992,  i
          contingenti  di benzina e di gasolio previsti dalla tabella
          A allegata alla  legge  27  dicembre  1975,  n.  700,  sono
          quantificati  in  litri anziche' in chilogrammi applicando,
          nella  trasformazione   pesovolume,   i coefficienti  0,733
          per la benzina e 0,835 per il gasolio".
           - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.    3  febbraio  1993,  n.  29, e
          dall'art. 13 della legge 15 marzo  1997,  n.    59,  e'  il
          seguente:
           "Art.  17  (Regolamenti).  - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
           a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
           b) l'attuazione  e  l'integrazione    delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
           c)  le  materie  in  cui  manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
           d)    l'organizzazione    ed    il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
           e) (soppressa).
           2. Con decreto  del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
           3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4. I regolamenti di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali, che devono  recare  la
          denominazione   di ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
           4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
           a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con  i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
           b) individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
           c) previsione  di    strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
           d)  indicazione  e  revisione  periodica della consistenza
          delle piante organiche;
           e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
          Note all'art. 1:
           -  Per il testo dell'art. 7-1/ ter della legge n. 66/1992,
          si veda la nota alle premesse.
           - Per il testo dell'allegato A della legge 5  marzo  1985,
          n. 129, si veda la nota al decreto n. 191/1988.