IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che ha esteso, limitatamente al prodotto benzina, il regime agevolativo previsto per la provincia di Gorizia alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine; Visto il decreto 24 marzo 1988, n. 191, concernente le norme di attuazione della sopracitata disposizione; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, che al comma 1- ter dell'articolo 7 ha previsto l'estensione del regime agevolato di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, al prodotto gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Visto l'articolo 1, punto 22, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 349, concernente il differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, che ha prorogato il precisato regime agevolato fino al 31 dicembre 1998; Visto il decreto 30 luglio 1993, con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, ha individuato i comuni della provincia di Udine aventi diritto al regime agevolato; Vista la sentenza 11 febbraio 1994, passata in giudicato, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha annullato il sopracitato decreto, per quanto concerne l'indicazione dei comuni di Tolmezzo, Gemona del Friuli, Osoppo, San Daniele del Friuli, Udine, Codroipo e Cervignano del Friuli, perche' non siti in zona confinaria; Visto l'articolo 8-bis della legge 22 gennaio 1992, n. 17, concernente la quantificazione in litri anziche' in chilogrammi dei contingenti benzina e gasolio; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 410605 del 12 marzo 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. In virtu' delle disposizioni contenute nell'articolo 7-1/ ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, alla provincia di Trieste spettano in regime agevolato 11.497.005 litri di gasolio ed ai comuni della provincia di Udine, compresi nell'allegato A) della legge 5 marzo 1985, n. 129, spettano 5.748.502 litri di gasolio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987. - Il testo della legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1988. - Il testo dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 534/1987, e' il seguente: "4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 e' esteso, fino al 31 dicembre 1988, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione e' altresi' estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dell'art. 7, comma 4, della legge n. 47/1988 e' il seguente: "Al comma 4, le parole: ''31 dicembre 1988'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1991''; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: ''Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera', con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalita' del regime agevolato di cui al presente comma''". - Il testo del decreto 24 marzo 1988, n. 191, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 9 giugno 1988. - Il testo del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992. - Il testo della legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1992. - Il testo dell'art. 7, comma 1-ter, della legge n. 66/1992 e' il seguente: "1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione indicato al numero 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al numero 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente indicato al numero 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975". - Il testo dell'art. 1, punto 22, del D.L. 28 giugno 1955, n. 250, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 349, e' il seguente: "22. Le disposizioni recate dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli olii da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998". - Il testo del decreto 30 luglio 1993 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993. - Il testo dell'art. 8-bis della legge 22 gennaio 1992, n. 17, e' il seguente: "Art. 8-bis. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono quantificati in litri anziche' in chilogrammi applicando, nella trasformazione pesovolume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 7-1/ ter della legge n. 66/1992, si veda la nota alle premesse. - Per il testo dell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, si veda la nota al decreto n. 191/1988.