IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo  6, comma 8,  della legge  6 agosto 1990,  n. 223,
recante disciplina  del sistema  radiotelevisivo pubblico  e privato,
che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e
il funzionamento  dell'Ufficio del  Garante per la  radiodiffusione e
l'editoria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231, recante  il regolamento per l'organizzazione  e il funzionamento
dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Ritenuta la necessita' di apportare integrazioni e modificazioni al
citato regolamento;
  Udito il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 5 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1  Il   regolamento  per   l'organizzazione  ed   il  funzionamento
dell'Ufficio  del  Garante  per   la  radiodiffusione  e  l'editoria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991,
n. 231, e' modificato come segue.
  2.  All'articolo 5,  dopo  il comma  2, e'  aggiunto,  in fine,  il
seguente:
  "2-bis. Su  proposta del segretario  generale, il Garante,  fermi i
limiti  del  contingente  fissato,  puo'  nominare,  nell'ambito  del
personale appartenente ad una delle  categorie di cui all'articolo 28
della legge 23 agosto 1988, n.  400, un vice segretario generale, che
coadiuva  il   segretario  generale  nell'esercizio   delle  funzioni
amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con
le stesse modalita' al vice segretario generale puo' essere conferito
l'incarico  di  sovrintendere  all'organizzazione  ed  alla  gestione
amministrativa  dell'Ufficio,   con  assunzione  di   ogni  correlata
responsabilita', assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante
in materia".
  3.  All'articolo 6,  dopo  il  comma 2  e'  aggiunto,  in fine,  il
seguente:
  "2-bis. Il segretario generale,  previa autorizzazione del Garante,
puo' esercitare  tramite il vice  segretario generale, che  ne assume
ogni correlata  responsabilita', le  attribuzioni a lui  delegate dal
Garante  stesso, per  quanto  riguarda: la  gestione  delle spese  di
funzionamento  dell'Ufficio; la  firma dei  mandati tratti  sul fondo
stanziato  sull'apposito capitolo  dello  stato  di previsione  della
spesa del Ministero  del tesoro per il  versamento sulla contabilita'
speciale presso  la sezione di  tesoreria provinciale dello  Stato di
Roma,  intestato all'Ufficio;  l'adozione  di provvedimenti  relativi
all'acquisto  di beni  ed  a pagamenti  sulla contabilita'  speciale;
l'emanazione  di ordini  di  servizio  relativi all'utilizzazione  di
personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.".
  4. Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
  "Art. 41-bis  (Buoni pasto ). -  1. Nei confronti del  personale in
servizio    presso   l'Ufficio    del   Garante,    appartenente   ad
amministrazioni nei  cui ordinamenti  sia prevista  l'attribuzione di
buoni  pasto,  l'Ufficio del  Garante,  ove  ne sia  richiesto  dalle
amministrazioni di  provenienza, obbligate ai sensi  dell'articolo 6,
comma  6, della  legge  6  agosto 1990,  n.  223,  puo', su  conforme
determinazione del  Garante, curare la distribuzione  dei buoni pasto
agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997.
  2.  Con  propria determinazione,  il  Garante  puo' estendere,  con
decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli
stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione
dei  buoni  pasto al  personale  non  contemplato  nel comma  1,  con
esclusione  di quello  di cui  ai  commi 4  e 5  dell'articolo 2  del
decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.  29,  in conformita'  alla
disciplina prevista per il personale  del comparto Ministeri e per la
relativa durata.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti di osservalo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il  Guardasigilli: Flick  Registrato alla  Corte dei  conti il
  31 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 5
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    Il  testo   dell'art. 17   della legge  n. 400 /1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinando  le  norme  della  materia   e      dispongono
          l'abrogazione   delle   norme      vigenti,   con   effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -  Il  testo  dell'art.  6,  comma  8,  della  legge   n.
          223/1990.      (Disciplina  del    sistema  radiotelevisivo
          pubblico e privato),  e' il seguente:    "8.    Le    norme
          concernenti     l'organizzazione     e     il funzionamento
          dell'ufficio del   Garante,   nonche'   quelle dirette    a
          disciplinare    la    gestione   delle    spese,  anche  in
          deroga    alle  disposizioni  sulla  contabilita'  generale
          dello  Stato,  sono  approvate con decreto   del Presidente
          della Repubblica  da emanarsi  entro tre mesi dalla    data
          di    entrata  in  vigore    della presente   legge, previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri, su proposta  del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, di concerto  con il
          Ministro del  tesoro  e  su  parere  conforme  del  Garante
          stesso".
            -  Il  D.P.R.  n.  231/1991  approva  il  regolamento per
          l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Ufficio   del
          Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
            -  Il   testo dell'art. 5 del  citato D.P.R. n. 231/1991,
          cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  5 (Funzioni  del segretario  generale). -   1.  Il
          segretario   generale  assiste  il  Garante  nell'esercizio
          delle  sue  funzioni  e  cura  l'esecuzione     delle   sue
          direttive:  esplica  l'attivita' rivolta  ad assicurare  il
          coordinamento    dell'operato     di   tutte    le   unita'
          organizzative,  ai  fini   di   un   armonico   svolgimento
          dei  compiti istituzionali.
            2.    Provvede alle   raccolte e   al   coordinamento dei
          dati e  degli elementi   utili   per   l'elaborazione,   da
          parte    del    Garante,    delle  relazioni  semestrali al
          Parlamento sullo stato dell'editoria, nonche'  di    quella
          annuale   al   Parlamento sull'attuazione  della  legge  di
          disciplina   del  sistema    radiotelevisivo,   avvalendosi
          anche    di  specifici    rapporti  predisposti    dai vari
          settori in  relazione alle proprie competenze.
            2-bis.  Su    proposta  del    segretario  generale,   il
          Garante,  fermi i limiti  del  contingente  fissato,   puo'
          nominare,  nell'ambito  del personale  appartenente ad  una
          delle  categorie di  cui all'art.  28 della legge 23 agosto
          1988,  n.    400, un vice segretario generale, che coadiuva
          il   segretario  generale  nell'esercizio   delle  funzioni
          amministrative e  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
          impedimento.  Con  le  stesse  modalita' al vice segretario
          generale   puo'   essere   conferito   l'incarico        di
          sovrintendere    all'organizzazione    ed   alla   gestione
          amministrativa  dell'ufficio,   con  assunzione  di    ogni
          correlata  responsabilita',  assicurando l'esecuzione delle
          direttive del Garante in materia".
            - Il  testo dell'art. 6 del  citato D.P.R.  n.  231/1991,
          cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.    6 (Deleghe   al segretario   generale). -  1. Il
          Garante puo' delegare  al   segretario   generale   compiti
          specifici    di   carattere istruttorio,  preparatorio    o
          preliminare,  non   aventi  rilevanza esterna, nonche'   la
          emanazione    di  ordini  di   servizio, la   firma di atti
          determinati    e      l'adozione     dei      provvedimenti
          relativi   all'utilizzazione   del   personale  e  di  beni
          materiali.
            2. Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini
          e'  tenuto  apposito  repertorio   presso   la   segreteria
          particolare del Garante.
            2-bis.  -  Il  segretario generale, previa autorizzazione
          del Garante, puo' esercitare  tramite il vice    segretario
          generale,  che   ne assume ogni correlata  responsabilita',
          le  attribuzioni a lui  delegate dal Garante   stesso,  per
          quanto      riguarda:  la    gestione    delle  spese    di
          funzionamento  dell'ufficio; la  firma dei  mandati  tratti
          sul  fondo stanziato   sull'apposito capitolo  dello  stato
          di previsione  della spesa del Ministero  del tesoro per il
          versamento sulla contabilita' speciale presso   la  sezione
          di   Tesoreria provinciale dello  Stato di Roma,  intestato
          all'ufficio;    l'adozione    di  provvedimenti    relativi
          all'acquisto   di beni  ed  a pagamenti  sulla contabilita'
          speciale; l'emanazione  di ordini  di   servizio   relativi
          all'utilizzazione   di personale e di beni patrimoniali; la
          firma di atti determinati.".