IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA   SCIENTIFICA  E
TECNOLOGICA
  Visto l'articolo 17, commi dal 104  al n. 108 della legge 15 maggio
1997,  n.   127,  che   prevedono  il  riordinamento   del  Consiglio
universitario  nazionale  e  l'emanazione  di  decreti  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
determinare  le  modalita' di  elezione  dei  relativi componenti  ed
individuare grandi  aree omogenee di  settori scientificodisciplinari
in numero non superiore a quindici;
  Visto l'articolo  17, commi 3  e 4 della  legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Ritenuto opportuno raggruppare i settori scientificodisciplinari in
quattordici  aree  omogenee  secondo   le  indicazioni  espresse  dal
Consiglio  universitario  nazionale nelle  adunanze  del  5, 7  e  27
ottobre 1995;
  Sentite le competenti  commissioni della Camera dei  deputati e del
Senato della Repubblica;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della citata  legge 400  del 1988
(nota n. 2178/III.6  del 17 luglio 1997), cosi'  come attestata dalla
Presidenza del  Consiglio dei Ministri  con nota del 19  luglio 1997,
prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.20;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Elezioni dei professori e ricercatori
  1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi
aree omogenee di settori scientificodisciplinari di cui alla legge 15
maggio 1997, n.  127, articolo 17, comma 104, lettera  a), cosi' come
individuate nell'allegato,  sono eletti  un professore  ordinario, un
professore associato ed un ricercatore.
  2. Ai fini del presente decreto:
  a) nella denominazione "professori  ordinari" si intendono compresi
i professori straordinari;
  b)  nella denominazione  "ricercatore"  si  intendono compresi  gli
assistenti del ruolo ad esaurimento;
  c)  nella  denominazione  universita'  ed  istituti  di  istruzione
universitaria si  intendono ricompresi le universita'  e gli istituti
di  istruzione universitaria  statali  e non  statali che  rilasciano
titoli di studio con valore legale.
  3. Per  ciascuna delle  aree disciplinari  di cui  al comma  1 sono
costituiti  tre collegi  elettorali, dei  quali uno  e' composto  dai
professori  ordinari,  uno  dai   professori  associati,  e  uno  dai
ricercatori.
  4. In ciascun collegio l'elettorato  attivo e passivo e' attribuito
agli appartenenti  alle rispettive categorie, inquadrati  nei settori
scientifico  -  disciplinari  afferenti   alla  medesima  area.  Ogni
elettore esprime il  proprio voto per un  candidato. Ciascun collegio
elettorale elegge un rappresentante al  proprio interno. E' eletto il
candidato che riporta  il maggior numero di voti. A  parita' di voti,
prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il
candidato piu' anziano per eta'.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - I commi  104-108 dell'art. 17 della legge  15    maggio
          1997,   n.  127  (Misure  urgenti    per  lo    snellimento
          dell'attivita'    amministrativa  e  dei  procedimenti   di
          decisione  e di controllo) prevedono che il CUN e' composto
          da:
            a) tre  membri eletti   in rappresentanza    di  ciascuna
          delle    grandi   aree       omogenee       di      settori
          scientificodisciplinari   individuate,   in numero      non
          superiore     a   quindici,    con  decreto   del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
            b) otto studenti eletti dal   Consiglio  nazionale  degli
          studenti,  di  cui all'art. 20,  comma 8, lettera b), della
          legge   15 marzo  1997,  n.    59,  fra  i  componenti  del
          medesimo;
            c) quattro membri eletti in rappresentanza del per sonale
          tecnico e amministrativo delle universita';
            d)  tre  membri  eletti dalla   Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane (CRUI).
            105.  La mancata  elezione di  una delle   rappresentanze
          di    cui  al  comma 104 non inficia la valida costituzione
          dell'organo.
            106.  Le modalita'  di elezione  e  di funzionamento  del
          CUN   sono determinate   con    decreti    del    Ministero
          dell'universita'      e      della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,      sentite   le    competenti    Commissioni
          parlamentari.  L'elettorato attivo e passivo per l'elezione
          dei membri di cui  al comma 104,  lettera a),  e'  comunque
          attribuito    ai  profes  sori  ordinari  e  associati e ai
          ricercatori afferenti a ciascuna area.
            107. I  componenti del CUN   sono  nominati  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  durano  in carica   quattro anni  e non  sono
          immediatamente     rieleggibili.  Detta   disposizione   si
          applica  anche  in  sede    di  prima elezione del   CUN in
          attuazione della presente legge.
            108. In sede di prima applicazione della presente  legge,
          gli schemi dei decreti di  cui al comma 106 sono presentati
          al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge stessa. Le elezioni per  il rinnovo  del
          CUN hanno  luogo entro  sessanta giorni dall'emanazione del
          decreto concernente le modalita' di elezione.
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il testo del comma  104, lettera a), dell'art. 17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda  la  nota  alle
          premesse.