IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il   nuovo  codice  della  strada,   approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre  1993, n. 360, ed  in particolare l'articolo
72, comma 7,  il quale prevede che il Ministro  dei trasporti e della
navigazione,  con propri  decreti,  stabilisce  norme specifiche  sui
dispositivi  di  equipaggiamento  dei  veicoli  destinati  ad  essere
condotti dagli invalidi, ovvero al loro trasporto;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
16 gennaio 1995, n. 94;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  legge 28 luglio  1993, n.  300 di ratifica  ed esecuzione
dell'accordo sullo Spazio economico  europeo con protocollo, allegati
e dichiarazioni, fatto  ad Oporto il 2 maggio 1992,  e del protocollo
di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il
17 marzo 1993;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del  19 dicembre 1996,  ritenuto di non poter  accogliere la
proposta di rettifica del quarto comma dell'articolo 1, poiche' si e'
preferito  seguire  la  formulazione  concordata  con  le  competenti
autorita' comunitarie ed inserita in disposizioni normative similari;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. UL. 03693 del 23 luglio 1997);
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Per dispositivo per la segnalazione di emergenza per invalidi si
intende  un  dispositivo destinato  a  segnalare  a distanza  che  un
veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione di emergenza.
  2. I  dispositivi sopra  definiti sono  soggetti alla  procedura di
omologazione prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995.
  3.  La omologazione  e' rilasciata  dal Ministero  dei trasporti  e
della  navigazione  a seguito  di  verifiche  effettuate da  uno  dei
"Centro  prova autoveicoli  -  CPA" abilitati  alla effettuazione  di
prove fotometriche.
  4. In deroga  alle prescrizioni stabilite al comma 2  ed al comma 3
del presente articolo, possono  essere accettati dispositivi conformi
alle prescrizioni in vigore negli  Stati membri della Unione europea,
nonche' nei Paesi sottoscrittori  dell'accordo sullo Spazio economico
europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28
luglio 1993,  n. 300,  purche' riconosciuti di  equivalente efficacia
pratica dalla  Direzione generale  della motorizzazione civile  e dei
trasporti in concessione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 72, comma 7  del  D.Lgs.  30  aprile
          1992,  n.  285,  come  modificato  dal  D.Lgs. 10 settembre
          1993, n. 360 e' il seguente:  "Il  Ministro dei  trasporti,
          con propri   decreti,  stabilisce    norme  specifiche  sui
          dispositivi  di  equipaggiamento dei   veicoli destinati ad
          essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto".
            -  Il  testo  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti
          e   della navigazione   del   16   gennaio   1995, n.    94
          intitolato    "Regolamento recante   norme sulle  procedure
          amministrative  di omologazione  dei veicoli  a   motore  e
          dei  loro  rimorchi"  e' stato  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale   n. 76  del 31  marzo
          1995.
            -  Il testo  della legge  28  luglio 1993,   n. 300    di
          ratifica   ed esecuzione    dell'accordo    sullo    Spazio
          economico      europeo      con  protocollo,  allegati    e
          dichiarazioni,    fatto ad  Oporto il  2 maggio 1992, e del
          protocollo di adattamento di detto accordo,  con  allegato,
          firmato    a   Bruxelles   il   17   marzo 1993   e'  stato
          pubblicato    nel  supplemento  ordinario    alla  Gazzetta
          Ufficiale  del 16 agosto  1993 - serie generale - n. 191.
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con  decreti  ministeriali  ed
          interministeriali,  ferma    restando  la    necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge.
            I   regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie  a quelle dei   regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio  dei Ministri prima   della   loro
          emanazione.    Il  comma    4    dello    stesso   articolo
          stabilisce   che  gli    anzidetti  regolamenti     debbano
          recare      la  denominazione    di  "regolamento",   siano
          adottati    previo  parere     del  Consiglio   di   Stato,
          sottoposti  al visto ed  alla registrazione della Corte dei
          conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.