IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
attuazione  di  direttive  comunitarie  sui rifiuti pericolosi, sugli
imballaggi e relativi rifiuti;
  Visti, in particolare, gli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del
citato  decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  i  quali, in attesa
dell'adozione  delle norme tecniche di attuazione del decreto stesso,
disciplinano  la  fase  transitoria  di passaggio al nuovo regime dei
rifiuti,   al   fine   di  evitare  soluzioni  di  continuita'  nello
svolgimento delle attivita' di recupero;
  Considerato,  in particolare, che il predetto articolo 33, comma 6,
consentiva  di  sottoporre  alle  procedure semplificate di inizio di
attivita'  i  rifiuti  individuati  nell'allegato  3  al  decreto del
Ministro  dell'ambiente  in  data  5  settembre  1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data
16  gennaio  1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  24  del 30 gennaio 1995, sino all'adozione delle nuove
norme tecniche e comunque non oltre il 29 agosto 1997;
  Considerato,  altresi',  che ai sensi del citato articolo 57, comma
5,  le  attivita'  escluse  dall'elenco  dei  rifiuti  in  base  alla
disciplina  previgente  dovevano  conformarsi  alle  disposizioni del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, entro il 2 settembre
1997, presupponendo l'adozione delle norme tecniche di attuazione del
decreto stesso entro il medesimo termine;
  Considerato  che  la  mancata  adozione  nei predetti termini delle
norme  tecniche,  che individuano le condizioni in base alle quali le
operazioni  di  recupero dei rifiuti possono essere assoggettate alle
procedure  di  denuncia di inizio di attivita', determina la paralisi
delle  attivita' di recupero in esercizio, con significativi riflessi
sul piano economico;
  Ritenuta,  pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
prorogare  i termini di cui agli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5,
del decreto legislativo n. 22 del 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:

                               Art. 1.

  1.  All'articolo  33,  comma  6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  le  parole:  "e comunque non oltre centottanta giorni
dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "e  comunque  non  oltre il 30 novembre
1997,".
  2.  All'articolo  57,  comma  5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  le  parole:  "entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  stesso." sono sostituite dalle seguenti: "entro
novanta giorni dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".