IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli articoli 2 e 319; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - notifica 96/260/I; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255; Visto il decreto 28 agosto 1995, n. 548, concernente l'eliminazione dei disturbi radioelettrici per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva; Vista la direttiva 95/47 CE del 24 ottobre 1995 concernente l'impegno di norme per l'emissione di segnali televisivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 4281/51 del 23 novembre 1995; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, riguardante l'atuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica; Visto il comma 24 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 96 del 18 luglio 1996; Udito il parere n. 21/97 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM 105462/4398DL/CL del 18 luglio 1997); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Le specifiche tecniche del sintonizzatoredecodificatore per la ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato "set top box", per quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono stabilite dall'annesso che forma parte integrante del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 24, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650: " 24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI European Telecommunication Standard Institute) e del CEN/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 24 dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996 si veda in nota alle premesse.