IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  che,  in
attuazione alla direttiva 79  /  112  /  CEE  del  Consiglio  del  18
dicembre 1978, e successive modifiche, disciplina l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  29   del   predetto   decreto
legislativo  n.  109  /  1992,  il  quale  prevede  che  le  relative
disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio del Ministri su proposta del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita', in attuazione di norme comunitarie; 
  Considerato  che  i   gas   di   imballaggio   impiegati   per   il
confezionamento degli alimenti in atmosfera protettiva  non  sono  da
considerare ingredienti  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 109 / 1992 e non e' richiesta, di conseguenza,
l'indicazione degli stessi nell'elenco degli ingredienti; 
  Vista la direttiva 94 / 54 / CE della Commissione del  18  novembre
1994, recante modifiche alla direttiva 79 / 112 /  CEE,  relativa  al
ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari  destinati
al consumatore finale nonche' la relativa pubblicita'; 
  Vista la direttiva 96 / 21 / CE  della  Commissione  del  29  marzo
l996, recante modifiche alla predetta direttiva 94 / 54 / CE; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle direttive 94 / 54  /
CE e 96 / 21 / CE; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
            Prodotti confezionati in atmosfera protettiva 
  1. L'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  109,
cosi' come modificato dal decreto del P residente del  Consiglio  dei
Ministri 6 febbraio 1996, n. 175,  e'  sostituito  dall'allegato  del
presente regolamento. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.   10, comma    3,  del    testo  unico
          approvato  con    decreto del D.P.R.  28 dicembre  1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare    la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il    testo  dell'art.  29,  comma    3, del D.Lgs. 27
          gennaio 1992, n.  109, e' il seguente: "3. Le  disposizioni
          del presente decreto possono essere modificate o integrate,
          in  attuazione di norme comunitarie in materia  con decreto
          del  Presidente   del Consiglio   dei Ministri  su proposta
          del   Ministro    dell'industria,    del   commercio      e
          dell'artigianato   di   concerto   con  il  Ministro  della
          sanita'".
            - Il  testo dell'art. 5, comma  1, del D.Lgs.   n. 109  /
          1992    e'  il  seguente:  "1.  Per  ingrediente si intende
          qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
          fabbricazione  o  nella   preparazione   di   un   prodotto
          alimentare,  ancora  presente nel prodotto finito, anche se
          in forma modificata".
           Nota all'art. 1:
            - L'allegato   II del D.Lgs.    n.  109/1992  cosi'  come
          modificato  dal  D.P.C.M.  6  febbraio 1996, n. 175, era il
          seguente:
            "INGREDIENTI    OBBLIGATORIAMENTE  DESIGNATI    CON    IL
          NOME  DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL
          NUMERO CE.
              Acidificanti
              Addensanti
              Agenti di carica
              Agenti di resistenza
              Agenti di rivestimento
              Agenti di trattamento della farina
              Agenti lievitanti
              Amidi modificati (1)
              Antiagglomeranti
              Antiossidanti
              Antischiumogeni
              Coloranti
              Conservanti
              Correttori di acidita'
              Edulcoranti
              Emulsionanti
              Esaltatori di sapidita'
              Gas propulsore
              Gelificanti
              Sali di fusione (2)
              Stabilizzanti
              Umidificanti-
            (1)  Non  e' obbligatorio indicare il nome specifico o il
          numero CE.
            (2) Soltanto per  i formaggi fusi e i prodotti  a base di
          formaggio fuso".