IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che, in attuazione alla direttiva 79 / 112 / CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, e successive modifiche, disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto, in particolare, l'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 109 / 1992, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', in attuazione di norme comunitarie; Considerato che i gas di imballaggio impiegati per il confezionamento degli alimenti in atmosfera protettiva non sono da considerare ingredienti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 109 / 1992 e non e' richiesta, di conseguenza, l'indicazione degli stessi nell'elenco degli ingredienti; Vista la direttiva 94 / 54 / CE della Commissione del 18 novembre 1994, recante modifiche alla direttiva 79 / 112 / CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonche' la relativa pubblicita'; Vista la direttiva 96 / 21 / CE della Commissione del 29 marzo l996, recante modifiche alla predetta direttiva 94 / 54 / CE; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle direttive 94 / 54 / CE e 96 / 21 / CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Prodotti confezionati in atmosfera protettiva 1. L'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal decreto del P residente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 175, e' sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e' il seguente: "3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita'". - Il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109 / 1992 e' il seguente: "1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata". Nota all'art. 1: - L'allegato II del D.Lgs. n. 109/1992 cosi' come modificato dal D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175, era il seguente: "INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE. Acidificanti Addensanti Agenti di carica Agenti di resistenza Agenti di rivestimento Agenti di trattamento della farina Agenti lievitanti Amidi modificati (1) Antiagglomeranti Antiossidanti Antischiumogeni Coloranti Conservanti Correttori di acidita' Edulcoranti Emulsionanti Esaltatori di sapidita' Gas propulsore Gelificanti Sali di fusione (2) Stabilizzanti Umidificanti- (1) Non e' obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE. (2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso".