IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; Visto in particolare l'articolo 8, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda all'Istituto superiore di sanita' il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e di compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; Visto il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994; Considerato che il predetto piano prevede che l'Istituto superiore di sanita', per i compiti di coordinamento svolti in attuazione delle direttive tecniche emanate dal Ministero della sanita', possa avvalersi del supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Ritenuta la conseguente esigenza di adottare norme per regolamentare l'esercizio della funzione di coordinamento e per disciplinare i rapporti tra i predetti organismi in armonia con le attribuzioni di competenza del Ministero della sanita' e delle regioni e province autonome; Visto l'articolo 11, comma 1, della richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995; Udito il pare del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 14 aprile 1997 con protocollo n. 900.5-bis/CNST.2/225; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Con il presente decreto vengono individuati gli obiettivi generali e gli interventi da compiere per assicurare una risposta organica ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale sulla base delle disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonche' le modalita' di raccordo a livello centrale delle attivita' del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'area della rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo nonche' in quella della gestione delle attivita' connesse alla cessione del sangue e relativi derivati tra le regioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 4 dell'art. 8 e del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 107/1990 e' il seguente: "Art. 8, comma 4. - Il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati e' svolto dall'Istituto superiore di sanita', in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 12". "Art. 11, comma 1. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della presente legge". - L'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' cosi' formulato: "Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). - 1. E' istituita una Agenzia dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanita' e rappresentanti delle regioni nel consiglio di amministrazione. 3. Il direttore dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile. 4. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonche' di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della disponibilita' finanziaria. 5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia e' determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto. 6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". - Il D.L. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.