IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 5, che prevede l'attuazione in via amministrativa delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 489 con il quale e' stata data attuazione alle direttive CEE 75 / 725 e 79 / 168 relative ai succhi di frutta e prodotti similari; Vista la direttiva 93/45/CE della Commissione del 17 giugno 1993 relativa alla produzione di nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele; Vista la direttiva 93/77/CE del Consiglio del 21 settembre 1993 relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti similari; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle citate direttive; Ritenuta altresi' la necessita' di precisare che l'uso di resine adsorbenti per la deamarizzazione rientra tra i procedimenti fisici usuali; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione fatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Trattamenti 1. Per la preparazione dei succhi di frutta, tra i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e' compresa l'utilizzazione delle resine adsorbenti per la deamarizzazione dei succhi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevede l'elenco delle direttive da attuare con decreto ministeriale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 2 agosto 1982. Note all'articolato: - Il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, e' il seguente: "Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti: a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o piu specie; b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione, nonche' l'uso delle sostanze previste dal D.M. 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati nell'art. 1, numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 della legge 30 marzo 1980, n. 139, nonche' il fruttosio eccetto che per la preparazione dei succhi di pera e di uva: 1) in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione; 2) in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a: 200 g per litro di succo per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto e di ribes; 100 g per litro di succo negli altri casi per ottenere un gusto dolce. Ne e' vietato l'impiego nella preparazione del succo di mela. - Il comma 1, lettera b), dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e' il seguente: "Per la preparazione dei succhi concentrati sono consentiti: a) (omissis); b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5, primo comma, lettera c), punto 2, e' consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantita' massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita". - L'art. 8 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, e' il seguente: "Per la preparazione dei nettari di frutta sono consentiti: a) la mescolanza dei nettari di una o piu' specie, eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta; b) i trattamenti ed i procedimenti fisici usuali, come i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonche' l'uso delle sostanze previste dal D.M. 31 marzo 1965, e successive modifiche, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, punti da 1 a 10, della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonche' del fruttosio in quantita' non superiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodotto finito; d) acqua in quantita' tale che il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidita' devono essere proporzionalmente conformi a quelli fissati nell'allegato; e) la sostituzione totale o parziale della quantita' di acido citrico prevista dal D.M. 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, con equivalente quantita' di succo di limone; f) la sostituzione totale degli zuccheri col miele, rispettando il limite del 20%, previsto alla precedente lettera c)".