IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante -  Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge  comunitaria  1994  ed  in  particolare
l'articolo 5, che prevede l'attuazione in  via  amministrativa  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
sulla  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  18  maggio
1982, n. 489 con il quale e' stata data attuazione alle direttive CEE
75 / 725 e 79 / 168 relative ai succhi di frutta e prodotti similari; 
  Vista la direttiva 93/45/CE della Commissione del  17  giugno  1993
relativa alla produzione di nettari senza aggiunta di zuccheri  o  di
miele; 
  Vista la direttiva 93/77/CE del Consiglio  del  21  settembre  1993
relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti similari; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle citate direttive; 
  Ritenuta altresi' la necessita' di precisare che  l'uso  di  resine
adsorbenti per la deamarizzazione rientra tra i  procedimenti  fisici
usuali; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1997; 
  Vista la comunicazione fatta ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge n. 400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Trattamenti 
  1. Per la preparazione dei succhi di frutta, tra i procedimenti  ed
i trattamenti fisici usuali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,  n.  489,  e'
compresa   l'utilizzazione   delle   resine   adsorbenti    per    la
deamarizzazione dei succhi. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine   di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
                              Note alle premesse: 
            - L'art. 5 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  prevede
          l'elenco   delle   direttive   da   attuare   con   decreto
          ministeriale. 
            - Il comma 3 dell'art. 17  della  legge  n.  400  /  1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali e interministeriali non possono dettare  norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            - Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
          italiana n. 210 del 2 agosto 1982. 
                             Note all'articolato: 
            - Il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 18  maggio  1982,  n.
          489, e' il seguente: 
            "Per  la  preparazione  dei   succhi   di   frutta   sono
          consentiti: 
            a) la mescolanza di succhi di  frutta  e/o  di  purea  di
          frutta di una o piu specie; 
            b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i
          trattamenti termici, la centrifugazione e  la  filtrazione,
          nonche' l'uso delle sostanze previste  dal  D.M.  31  marzo
          1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina
          degli additivi chimici consentiti nella preparazione e  per
          la conservazione delle sostanze alimentari; 
            c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati  nell'art.  1,
          numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 della legge  30  marzo  1980,  n.
          139, nonche' il fruttosio eccetto che per la 
          preparazione dei succhi di pera e di uva: 
            1)  in  quantita',  espressa  in  sostanza   secca,   non
          superiore  a  15  g  per  litro  di  succo,  per  la   loro
          correzione; 
            2)  in  quantita',  espressa  in  sostanza   secca,   non
          superiore a: 
            200 g per litro di succo  per  i  succhi  di  limone,  di
          limetta, di bergamotto e di ribes; 
            100 g per litro di succo negli altri casi per ottenere un
          gusto dolce. Ne e' vietato l'impiego nella preparazione del
          succo di mela. 
            - Il comma 1, lettera b), dell'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489,  e'  il
          seguente: 
            "Per  la  preparazione  dei   succhi   concentrati   sono
          consentiti: 
              a) (omissis); 
          b) i trattamenti ed  i  procedimenti  di  cui  all'art.  5;
            tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5, primo
            comma, lettera c), punto 2,  e'  consentita  solo  per  i
            succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al
            consumatore finale, con le quantita'  massime  prescritte
            dallo stesso articolo ed a condizione che  se  ne  faccia
            menzione nella denominazione di vendita". - L'art. 8  del
            D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, e' il 
          seguente: 
            "Per  la  preparazione  dei  nettari   di   frutta   sono
          consentiti: 
            a) la mescolanza  dei  nettari  di  una  o  piu'  specie,
          eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta; 
            b) i trattamenti ed i procedimenti fisici usuali, come  i
          trattamenti termici, la centrifugazione  e  la  filtrazione
          nonche' l'uso delle sostanze previste  dal  D.M.  31  marzo
          1965, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina
          degli additivi chimici consentiti nella preparazione e  per
          la conservazione delle sostanze alimentari; 
            c) l'impiego dei tipi di zucchero  indicati  all'art.  1,
          punti da 1 a 10, della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonche'
          del fruttosio in quantita' non superiore al 20% 
          in peso rispetto al peso totale del prodotto finito; 
            d) acqua in quantita' tale che il  tenore  in  succo  e/o
          purea   di    frutta    e    l'acidita'    devono    essere
          proporzionalmente conformi a quelli fissati nell'allegato; 
            e) la sostituzione totale o parziale della  quantita'  di
          acido citrico prevista dal D.M. 31 marzo 1965, e successive
          modificazioni, concernente  la  disciplina  degli  additivi
          chimici   consentiti   nella   preparazione   e   per    la
          conservazione delle sostanze  alimentari,  con  equivalente
          quantita' di succo di limone; 
            f) la  sostituzione  totale  degli  zuccheri  col  miele,
          rispettando il limite del  20%,  previsto  alla  precedente
          lettera c)".