IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1993,
n.  592, recante  norme di  attuazione dello  statuto speciale  della
regione Trentino-Alto Adige concernenti  disposizioni di tutela delle
popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  per la  funzione pubblica  e  per gli  affari regionali  di
concerto  con i  Ministri  dell'interno, del  tesoro, della  pubblica
istruzione, delle poste e delle telecomunicazioni;
             E m a n a il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Tutela e promozione delle popolazioni
                      ladina, mochena e cimbra
  1. Nel titolo del decreto legislativo  16 dicembre 1993, n. 592, le
parole:  "delle  popolazioni  di  lingua ladina  della  provincia  di
Trento" sono  sostituite dalle  seguenti: "delle  popolazioni ladina,
mochena e cimbra della provincia di Trento".
  2. Prima dell'articolo 1 del  decreto legislativo 16 dicembre 1993,
n. 592, e' inserito il seguente:
  "Art. 01  (Finalita'). -  1. In  attuazione dei  principi contenuti
nell'articolo 2 dello statuto speciale  per il Trentino-Alto Adige di
cui al  decreto del  Presidente della Repubblica  31 agosto  1972, n.
670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti
locali tutelano  e promuovono, nell'ambito delle  proprie competenze,
le  caratteristiche etniche  e  culturali  delle popolazioni  ladina,
mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento.
  2. Le  finalita' di  tutela e  di promozione  della lingua  e della
cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in
favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente,
nei  comuni   di  Fierozzo-Vlarotz,  Frassilongo-Garait,   Palu'  del
Fersina-Palae  en Bersntol  e nel  comune di  Luserna-Lusern, tenendo
conto delle  caratteristiche demografiche delle stesse,  dallo Stato,
dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali
ubicati  nella  medesima   provincia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,   commi 2 e 3,  del testo unico
          approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092, al  solo
          fine  di  facilitare    la  lettura delle disposizioni   di
          legge alle   quali   e'   operato  il    rinvio.    Restano
          invariati    il   valore   e     l'efficacia   degli   atti
          legislativi  qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -    Il  D.P.R.    31 agosto   1972, n.   670, e'   stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre  1972,
          n. 301.
            -  Il    D.P.R.  16  dicembre    1993, n.   592, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  febbraio  1994,
          n. 38.
            -  Il    comma  primo    dell'art.  107 del   decreto del
          Presidente della Repubblica  31 agosto  1972, n.  670,   e'
          il    seguente: "Con  decreti legislativi  saranno  emanate
          le  norme  di  attuazione del   presente  statuto,  sentita
          una  commissione  paritetica  composta  di dodici membri di
          cui  sei  in  rappresentanza    dello   Stato,   due    del
          consiglio  regionale,  due  del  consiglio  provinciale  di
          Trento e due di quello di Bolzano.
            Tre componenti devono appartenere al  gruppo  linguistico
          tedesco".
           Note all'art. 1:
            -  Il  titolo   del decreto legislativo 16 dicembre 1993,
          n. 592, era il  seguente:   "Norme   di   attuazione  dello
          statuto    speciale    della  regione  Trentino-Alto  Adige
          concernenti  disposizioni di tutela  delle  popolazioni  di
          lingua ladina della provincia di Trento".
            -  L'art. 1 del decreto legislativo  16 dicembre 1993, n.
          592, e' il seguente:
            "Art. 1  (Uso della lingua  ladina). - 1.  I    cittadini
          appartenenti  alle  popolazioni ladine   della provincia di
          Trento  hanno facolta' di usare  la  propria  lingua  nelle
          comunicazioni   verbali   e   scritte  con  le  istituzioni
          scolastiche  e  con  gli uffici,   siti   nelle   localita'
          ladine,    dello Stato,  della regione,  della provincia  e
          degli  enti locali,  nonche' dei  loro enti  dipendenti,  e
          con  gli    uffici della regione   e  della  provincia  che
          svolgono   funzioni   esclusivamente  nell'interesse  delle
          popolazioni  ladine    anche  se   siti al   di fuori delle
          suddette  localita'.  Dai  predetti uffici   dello    Stato
          sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.
            2.   Qualora l'istanza,  la  domanda o  la  dichiarazione
          sia   stata formulata in lingua ladina,  gli  uffici  e  le
          amministrazioni  di  cui  al  comma    1  sono    tenuti  a
          rispondere oralmente  in ladino,  ovvero per iscritto    in
          lingua    italiana, che   fa testo  ufficiale, seguita  dal
          testo in lingua ladina.
            3. Gli atti   pubblici emanati  dagli  uffici    e  dalle
          amministrazioni  di  cui    al  comma 1,   specificatamente
          rivolti alle   popolazioni  delle  localita'  ladine,  sono
          redatti  in  lingua  italiana   seguita dal testo in lingua
          ladina.
            4.  Nelle    adunanze degli   organi elettivi  degli enti
          locali delle localita' ladine  della provincia di  Trento i
          membri di  tali organi possono  usare  la   lingua   ladina
          negli  interventi  orali,  con,  a richiesta,  la immediata
          traduzione    in lingua   italiana qualora  vi siano membri
          dei  suddetti organi che dichiarino di   non  conoscere  la
          lingua  ladina.  I  processi  verbali  sono  redatti sia in
          lingua italiana che ladina".
            - L'art. 2 dello statuto speciale  per  il  Trentino-Alto
          Adige  di  cui  al  D.P.R.  1  agosto  1972,  n. 670, e' il
          seguente:
            "Art.  2. -  Nella regione  e' riconosciuta   parita'  di
          diritti  ai  cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico
          al  quale  appartengono,  e    sono    salvaguardate     le
          rispettive  caratteristiche  etcniche  e culturali".