IL MINISTRO DEL TESORO 
 
   Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1992,  n.  304,  con  il
quale e' stato approvato il regolamento di attuazione della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; 
   Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1993,  n.  299,  con  il
quale sono state integralmente sostituite le tabelle  concernenti  la
determinazione dei termini  entro  i  quali  devono  essere  adottati
provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del tesoro  e  degli
uffici  responsabili  della  relativa  istruttoria   ed   emanazione,
allegate al decreto ministeriale n. 304 del 1992; 
   Ravvisata la necessita'  di  sostituire  le  tabelle  allegate  al
regolamento approvato con il predetto decreto ministeriale n. 299 del
1993 in relazione ad una nuova generale ricognizione delle specifiche
competenze delle  singole  direzioni  generali  e  degli  uffici  del
Ministero del tesoro; 
   Visto in particolare il decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.
479, con il quale e' stata confermata la  soppressione,  con  effetto
dal 18 febbraio 1993, fra l'altro,  della  Direzione  generale  degli
istituti di previdenza; 
   Visto l'art. 11 del regolamento approvato con il ripetuto  decreto
ministeriale n. 304 del 1992, secondo il quale  i  termini  stabiliti
con il regolamento stesso possono essere rideterminati  con  apposito
regolamento integrativo; 
   Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 9 giugno 1997; 
   Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
a norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota del 21 aprile 1997; 
 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
   1. Le tabelle allegate al regolamento approvato  con  decreto  del
Ministro del  tesoro  8  giugno  1993,  n.  299,  sono  integralmente
sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
Roma, 5 agosto 1997 
 
                                                  Il Ministro: CIAMPI 
 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
   Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997 
   Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 61 
 
          Avvertenza 
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi sui trascritti. 
          Note alle premesse 
             - Si trascrive il testo dell'art.  11  del  decreto  del
          Ministro del tesoro del 23 marzo 1992, n. 304: 
             "Art.  11.  -  1.  I  termini  e  i   responsabili   dei
          procedimenti  amministrativi  individuati   successivamente
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento
          saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 
             2. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, e successivamente ogni tre  anni,  il
          Ministro del tesoro verifica lo stato di  attuazione  della
          normativa  emanata  e  apporta,  nelle   prescritte   forme
          regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materia  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.