IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1992, n. 304, con il quale e' stato approvato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1993, n. 299, con il quale sono state integralmente sostituite le tabelle concernenti la determinazione dei termini entro i quali devono essere adottati provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del tesoro e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione, allegate al decreto ministeriale n. 304 del 1992; Ravvisata la necessita' di sostituire le tabelle allegate al regolamento approvato con il predetto decreto ministeriale n. 299 del 1993 in relazione ad una nuova generale ricognizione delle specifiche competenze delle singole direzioni generali e degli uffici del Ministero del tesoro; Visto in particolare il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con il quale e' stata confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, fra l'altro, della Direzione generale degli istituti di previdenza; Visto l'art. 11 del regolamento approvato con il ripetuto decreto ministeriale n. 304 del 1992, secondo il quale i termini stabiliti con il regolamento stesso possono essere rideterminati con apposito regolamento integrativo; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 giugno 1997; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 21 aprile 1997; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le tabelle allegate al regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299, sono integralmente sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 1997 Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 61
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi sui trascritti. Note alle premesse - Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1992, n. 304: "Art. 11. - 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del tesoro verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.