IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed in particolare
l'articolo 29 che disciplina il contributo per l'acquisto di
  autoveicoli  nuovi  a  fronte  della  rottamazione di analoghi beni
  usati;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fissare la
disciplina   successiva  al  prossimo  termine  di  scadenza  del  30
settembre  1997  previsto  dal  citato  articolo  29, con particolare
riferimento alla necessita' di non pregiudicare i vantaggi conseguiti
per   l'erario,  per  l'occupazione  e  per  l'ambiente,  nonche'  di
estendere  gli  effetti  di  riduzione  del  consumo  di carburante e
dell'inquinamento atmosferico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
                    Incentivi per la rottamazione
  1.  Il  contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29
del   decreto-legge   31  dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' riconosciuto,
fino  a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1
ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le
disposizioni  previste  dal  predetto  articolo 29, commi 2,3, 4 e 5,
viene  corrisposto  ai  soggetti indicati al comma 2, lettera b), del
medesimo  articolo  purche'  risultino  intestatari  del  veicolo  da
rottamare  da  data  anteriore  al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di
veicoli  effettuati  tra  il  1  febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il
predetto   contributo   e'  commisurato  al  consumo  di  carburante,
certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:
  a)  fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi compresi
tra 7 e 9 litri;
  b)  fino  a lire unmilionecinquecentomila per consumi inferiori a 7
litri.
  2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di
cui  all'articolo  29  del  citato  decreto-legge  n. 669 del 1996 e'
riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a
metano  fino  all'importo massimo, rispettivamente, di L. 4.000.000 e
di L. 2.000.000.
  3.  All'onere  derivante  dalle disposizioni del presente articolo,
valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il
1998  ed  in  lire  5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per
l'anno  1997,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate derivanti
dall'articolo   29  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30,
e,  per  gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per
gli  anni  medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1997,  all'uopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.  Il predetto importo e' iscritto ad apposito capitolo dello
stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze per il successivo
riversamento    agli    appropriati    capitoli   dell'entrata.   Con
provvedimenti  legislativi  di  variazione di bilancio, gli eventuali
miglioramenti  del  saldo  netto da finanziare derivanti nel triennio
1997-1999  dalle  maggiori  entrate  accertate  in connessione con le
maggiori  vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al
presente   articolo   potranno,  in  deroga  alla  vigente  normativa
contabile,   essere   acquisiti   a   reintegrazione   del   predetto
accantonamento.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.