IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il decreto  legislativo  23  luglio  1996,  n.  415,  recante
recepimento della direttiva 93 / 22 / CEE del 10 maggio 1993 relativa
ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari  e  della
direttiva 93 / 6 / CEE del 15  marzo  1993  relativa  all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  2,  commi  1  e  2,   i   quali
rispettivamente prevedono che l'esercizio professionale nei confronti
del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di
investimento e alle banche e che il Ministro del tesoro,  sentite  la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
adotta con regolamento le norme di attuazione ed  integrazione  della
suddetta riserva di attivita'; 
  Considerato che occorre delimitare l'ambito di  applicazione  della
normativa di cui  al  suddetto  decreto  legislativo  individuando  i
soggetti e le attivita' nei confronti dei quali integrare ed  attuare
la menzionata riserva di attivita'; 
  Sentita la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.  400/1988,  in
data 19 giugno 1997; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996,  n.  415,  non  si
applicano ai soggetti di seguito indicati in quanto le  attivita'  da
essi svolte non rientrano nella  riserva  prevista  dall'articolo  2,
comma 1, del medesimo decreto legislativo: 
  a) imprese di assicurazione disciplinate dai decreti legislativi 17
marzo 1995, numeri 174 e 175; 
  b) soggetti che prestano occasionalmente ed a titolo accessorio  un
servizio di investimento nell'ambito  di  un'attivita'  professionale
disciplinata  da  disposizioni  legislative   o   regolamentari   che
ammettono la prestazione del servizio; 
    c) il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia; 
  d) enti pubblici che prestano i servizi di investimento previsti da
specifiche norme di legge; 
  e) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e societa'
di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi
e di investimento immobiliare chiusi, ferma  restando  l'applicazione
dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo; 
  f) fondi pensione disciplinati dal decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 2, comma 1    e  2,  del  D.Lgs.  23
          luglio 1996, n.  415 e' il seguente:
            "1.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del
          pubblico  dei servizi di investimento   e'  riservato  alle
          imprese    di  investimento  e  alle banche, ai sensi delle
          disposizioni del presente decreto.
            2.  Le  norme  di  attuazione   ed   integrazione   della
          riserva    di  attivita'    prevista   dal comma   1,   nel
          rispetto delle   disposizioni comunitarie, sono    adottate
          con  regolamento del  Ministro del tesoro, sentite la Banca
          d'Italia e  la Commissione nazionale per le societa'  e  la
          borsa (CONSOB)".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1: 
            -  Il    testo  dell'art.  22,   comma 3, del   D.Lgs. n.
          415/1996,  e' il seguente:
            "3.  L'offerta  fuori   sede   di strumenti    finanziari
          puo'  essere effettuata:
            a)   dai  soggetti  autorizzati    allo  svolgimento  del
          servizio previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c);
            b)     dagli  organismi      d'investimento   collettivo,
          limitatamente  alle  quote  di partecipazione e alle azioni
          dagli stessi emesse".