IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93 / 22 / CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93 / 6 / CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; Visto in particolare l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali rispettivamente prevedono che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche e che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, adotta con regolamento le norme di attuazione ed integrazione della suddetta riserva di attivita'; Considerato che occorre delimitare l'ambito di applicazione della normativa di cui al suddetto decreto legislativo individuando i soggetti e le attivita' nei confronti dei quali integrare ed attuare la menzionata riserva di attivita'; Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 giugno 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, non si applicano ai soggetti di seguito indicati in quanto le attivita' da essi svolte non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo: a) imprese di assicurazione disciplinate dai decreti legislativi 17 marzo 1995, numeri 174 e 175; b) soggetti che prestano occasionalmente ed a titolo accessorio un servizio di investimento nell'ambito di un'attivita' professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che ammettono la prestazione del servizio; c) il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia; d) enti pubblici che prestano i servizi di investimento previsti da specifiche norme di legge; e) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi e di investimento immobiliare chiusi, ferma restando l'applicazione dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo; f) fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2, comma 1 e 2, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e' il seguente: "1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 2. Le norme di attuazione ed integrazione della riserva di attivita' prevista dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sono adottate con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c); b) dagli organismi d'investimento collettivo, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi emesse".