IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante il recepimento della direttiva 93 / 22 / CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93 / 6 / CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; Visto in particolare l'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i limiti e le modalita' per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione; Visto altresi' l'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 2372 del codice civile; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 581/1997, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la nota n. 174487 del 19 giugno 1997, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o all'agente di cambio secondo le disposizioni del presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 20, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a)-d) (omissis); e) la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa d'investimento o alla banca con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'ltalia e la CONSOB". - Il testo dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sono iscritti nel ruolo previsto dall'art. 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, restano autorizzati allo svolgimento delle attivita' di negoziazione per conto terzi e alle altre attivita' consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento anche di carattere sanzionatorio concernenti le attivita' degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, comma 1, lettera c), e comma 2, 27, comma 1 e 29, comma 1. Si applicano altresi' gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonche' il titolo III". - Il testo dell'art. 2372 del codice civile, come sostituito dall'art. 8 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e' il seguente: "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'. La rappresentanza puo' essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o istituti di credito. La stessa persona, non puo' rappresentare in assemblea piu' di dieci soci o, se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non superiore ai 10 miliardi, piu' di cento soci se la societa' ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e piu' di duecento soci se la societa' ha capitale superiore ai 50 miliardi. Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.