IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il  decreto legislativo  23 luglio 1996,  n. 415,  recante il
recepimento della direttiva 93 / 22 / CEE del 10 maggio 1993 relativa
ai servizi di  investimento del settore dei valori  mobiliari e della
direttiva 93  / 6 /  CEE del  15 marzo 1993  relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
  Visto in particolare l'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato
decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro del tesoro, con
regolamento  adottato   sentite  la  Banca  d'Italia   e  la  Consob,
stabilisce  i  limiti  e  le  modalita'  per  il  conferimento  della
rappresentanza  per l'esercizio  del  diritto di  voto inerente  agli
strumenti finanziari in gestione;
  Visto  altresi'  l'articolo  61,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo;
  Visto l'articolo 2372 del codice civile;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato n.  581/1997,  espresso
nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
  Vista la nota n. 174487 del 19  giugno 1997, con la quale lo schema
di regolamento e' stato comunicato  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai  sensi dell'articolo 17,  comma 3 della citata  legge n.
400/1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La rappresentanza  per l'esercizio del diritto  di voto inerente
agli  strumenti   finanziari  in   gestione  puo'   essere  conferita
all'impresa  di  investimento,  alla  banca o  all'agente  di  cambio
secondo le disposizioni del presente regolamento.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 20, comma  1, lettera e), del D.Lgs.
          23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente:
            "1.   Al   servizio di   gestione    di    portafogli  di
          investimento  si applicano le seguenti regole:
              a)-d) (omissis);
            e)  la  rappresentanza    per l'esercizio del diritto  di
          voto inerente agli  strumenti   finanziari  in     gestione
          puo'   essere  conferita all'impresa d'investimento  o alla
          banca  con  procura    da  rilasciarsi  per  iscritto e per
          singola  assemblea  nel  rispetto  dei  limiti  e  con   le
          modalita'  stabiliti  con  regolamento    del  Ministro del
          tesoro, sentite la Banca d'ltalia e la CONSOB".
            - Il   testo dell'art. 61,   comma  1,  del    D.Lgs.  n.
          415/1996,    e'  il  seguente: "1. Gli agenti di cambio  in
          carica alla  data  di  entrata  in  vigore  del    presente
          decreto,   che sono  iscritti nel  ruolo previsto dall'art.
          19,  comma 2,  della legge  2 gennaio  1991, n.  1, restano
          autorizzati   allo  svolgimento    delle    attivita'    di
          negoziazione    per  conto  terzi  e   alle altre attivita'
          consentite  agli    agenti  di  cambio  dalle  disposizioni
          vigenti  alla  medesima  data.  Agli  stessi  continuano ad
          applicarsi le  disposizioni di   legge e    di  regolamento
          anche   di   carattere     sanzionatorio  concernenti    le
          attivita'   degli agenti   di cambio   e      i    relativi
          ordini   professionali.  Essi   sono  tenuti all'osservanza
          degli  articoli 17, 18, 19,   20, 21, 23,  25,    comma  1,
          lettera   c), e  comma 2,  27, comma  1 e  29, comma  1. Si
          applicano altresi' gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonche'  il
          titolo III".
            -   Il   testo dell'art.  2372  del  codice civile,  come
          sostituito dall'art. 8 della legge 7 giugno 1974,  n.  216,
          e' il seguente:
            "Art.    2372 (Rappresentanza   nell'assemblea). -  Salvo
          disposizione  contraria  dell'atto    costitutivo,  i  soci
          possono        farsi   rappresentare   nell'assemblea.   La
          rappresentanza deve   essere conferita  per  iscritto  e  i
          documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
            La   rappresentanza   puo'   essere   conferita  soltanto
          per    singole  assemblee,  con  effetto   anche   per   le
          convocazioni successive.
            La  delega  non  puo'  essere  rilasciata con il nome del
          rappresentante in bianco.   Il rappresentante puo'    farsi
          sostituire  solo  da   chi sia espressamente indicato nella
          delega.
            La   rappresentanza   non   puo'     essere     conferita
          ne'      agli  amministratori, ai sindaci   e ai dipendenti
          della  societa', ne' alle societa'  da   essa   controllate
          e   agli  amministratori,  sindaci  e dipendenti di queste,
          ne' ad aziende o istituti di credito.
            La    stessa  persona,    non  puo'    rappresentare   in
          assemblea  piu'  di dieci soci o,  se si tratta di societa'
          con  azioni quotate in borsa, piu' di cinquanta soci se  la
          societa'  ha capitale non superiore ai 10 miliardi, piu' di
          cento soci se   la societa' ha  capitale  superiore  ai  10
          miliardi  e non superiore ai 50 miliardi e piu' di duecento
          soci se la societa' ha capitale superiore ai 50 miliardi.
            Le disposizioni   del quarto  e    del  quinto  comma  si
          applicano  anche  nel  caso  di  girata  delle  azioni  per
          procura".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          e  dell'art.  13  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e' il
          seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri.