IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la partecipazione italiana al Gruppo di osservatori temporanei nella citta' di Hebron (Temporary international presence in Hebron), per il ristabilimento del clima di pace e tranquillita' in quella citta', cosi' come previsto dall'accordo firmato a Gerusalemme il 21 gennaio 1997 dal Governo israeliano e dall'Autorita' palestinese; Visto l'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434, relativi allo svolgimento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le elezioni per il rinnovo del CGIE, previste tre mesi dopo la data di insediamento dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), avvenuto nello scorso mese di giugno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. Ai fini della partecipazione italiana al Gruppo di osservatori temporanei nella citta' di Hebron (TIPH), e' prorogata, dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, la missione del contingente di trentuno unita', composto da militari.