IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  1997, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare la
partecipazione  italiana  al  Gruppo  di osservatori temporanei nella
citta' di Hebron (Temporary international presence in Hebron), per il
ristabilimento  del  clima  di pace e tranquillita' in quella citta',
cosi'  come previsto dall'accordo firmato a Gerusalemme il 21 gennaio
1997 dal Governo israeliano e dall'Autorita' palestinese;
  Visto  l'articolo  5  della  legge  6  novembre  1989,  n.  368,  e
l'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
1990,  n. 434, relativi allo svolgimento delle elezioni del Consiglio
generale degli italiani all'estero (CGIE);
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare le
elezioni  per  il rinnovo del CGIE, previste tre mesi dopo la data di
insediamento   dei  Comitati  degli  italiani  all'estero  (COMITES),
avvenuto nello scorso mese di giugno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica e della difesa;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:

                               Art. 1.

  1.  Ai  fini della partecipazione italiana al Gruppo di osservatori
temporanei  nella citta' di Hebron (TIPH), e' prorogata, dal 2 agosto
1997  al  31  gennaio  1998,  la missione del contingente di trentuno
unita', composto da militari.