IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Viso l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
concernente incentivi per il reclutamento di  volontari  nelle  Forze
armate e la loro successiva  immissione  nei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento miltare e civile, nel  Corpo  dei  vigili  del
fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana; 
  Ritenuta la necessita' di definire, in attuazione dell'articolo  3,
comma 65, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  le  modalita'  di
selezione,  di  reclutamento,  di  arruolamento   e   di   successiva
immissione nei ruoli  del  personale  volontario,  nonche'  le  norme
transitorie inerenti il personale  gia'  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, nei termini  posti  dalla
legge stessa; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  recante
attuazione dell'articolo 3 della legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme  di  reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Uditi i pareri del Consiglio  di  Stato,  espressi  nelle  adunanze
generali del 9 febbraio 1995 e della sezione consultiva per gli  atti
normativi del 9 giugno 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 luglio 1997; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro  e  del  bilancio  e
della programmazione economica, di grazia e giustizia, dei  trasporti
e della navigazione, per le politiche  agricole  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            Denominazioni 
  1. Le seguenti terminologie usate nel presente  regolamento  devono
intendersi nel modo di seguito elencato: 
  a) Forze armate: Esercito italiano,  Marina  militare,  Aeronautica
militare; 
  b) Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma  dei  carabinieri
(prima Arma dell'Esercito e Forza armata in  servizio  permanente  di
pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza; 
  c) Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato,  Corpo
di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; 
  d) Amministrazioni: Corpo  militare  della  Croce  rossa  italiana,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  e) volontari in ferma breve: il  personale  arruolato  nelle  Forze
armate a norma dell'articolo 3, comma 65,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme  sul  militare
          di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata)  e'  stata
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987. 
            - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il  seguente:  "2.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
            - Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537 (Interventi correttivi  di  finanza  pubblica)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28  dicembre
          1993, e' il seguente: "65. Il Governo emana: entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per  disciplinare
          ferme di tre o cinque anni ed incentivare  il  reclutamento
          di cui alla legge 24 dicembre 1986, n.  958,  e  successive
          modificazioni  riservando  ai  volontari  congedati   senza
          demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei
          Corpi armati  e  nel  Corpo  militare  della  Croce  rossa.
          Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza  e  nel
          Corpo  forestale  dello  Stato  l'accesso   alle   carriere
          iniziali e' assicurato in misura non superiore  al  60  per
          cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato  e  nel
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura  e'
          ridotta al 35 per cento. La  riserva  di  cui  all'art.  19
          della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata  per  tutte
          le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          permanenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica". 
            -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,   n.   196
          (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di riordino dei ruoli, modifica  alle  norme  di
          reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale   non
          direttivo delle Forze armate)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. 
           Nota all'art. 1: 
            - Per l'art. 3, comma 65, della legge n. 357/1993 si veda
          nelle note alle premesse.