IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative,  in  materia
di equilibrio finanziario e contabilita' degli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  recante
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
  Visto il decreto  legislativo  11  giugno  1996,  n.  336,  che  ha
apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25  febbraio
1995, n. 77; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
della Conferenza Statocitta' e autonomie locali; 
  Considerato che le sezioni riunite della Corte dei conti non  hanno
espresso il proprio parere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 settembre 1997; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica  e  gli
affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo  25  febbraio
1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  dopo  le  parole:  "legale  rappresentante  dell'ente,"  sono
inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona  del  suo
presidente"; 
    b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni  caso
la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei
fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio  a  norma  dell'articolo
36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche  su
proposta della giunta comunale.". 
 
    

           Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e  operato  il  rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.


           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non   puo  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            -  Il comma 1 dell'art. 9 della legge n. 127/1997 (Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo) reca la
          delega  per  l'emanazione  di  norme legislative dirette ad
          integrare  le  disposizioni  di  cui al D.Lgs. n. 77 / 1995
          (Ordinamento  finanziario  e contabile degli enti locali) e
          dirette  a  rafforzare  gli  strumenti  di  verifica per il
          rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la
          corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed
          umane.
            - Il D.Lgs. n. 77 / 1995 reca: "Ordinamento finanziario e
          contabile degli enti locali".
            -  Il D.Lgs. n. 336 / 1996 reca: "Disposizioni correttive
          del   D.Lgs.  25  febbraio  1995,  n.  77,  in  materia  di
          ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".

    
           Nota all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 3, comma 6, del citato D.Lgs. n.  77
          / 1995,  come  modificato  dal  presente  articolo,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 3 (Servizio finanziario). - 1. Con  il  regolamento
          di contabilita' gli  enti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          disciplinano l'organizzazione del servizio  finanziario,  o
          di ragioneria o qualificazione corrispondente,  secondo  le
          dimensioni demografiche e l'importanza economicofinanziaria
          dell'ente. Al servizio e' affidato il  coordinamento  e  la
          gestione dell'attivita' finanziaria. 
            2. E' consentito stipulare apposite convenzioni  tra  gli
          enti per  assicurare  il  servizio  a  mezzo  di  strutture
          comuni. 
            3.  Il  responsabile  del  servizio  finanziario  di  cui
          all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
          identifica  con  il  responsabile  del  servizio  o  con  i
          soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal
          regolamento di contabilita'. 
            4.  Il  responsabile   del   servizio   finanziario,   di
          ragioneria o  qualificazione  corrispondente,  e'  preposto
          alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata  e
          di compatibilita' delle previsioni di spesa,  avanzate  dai
          vari  servizi,  da  iscriversi  nel  bilancio   annuale   o
          pluriennale ed  alla  verifica  poriodica  dello  stato  di
          accertamento delle entrate e di impegno delle spese. 
            5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita'
          con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile
          sulle proposte di deliberazione  e  di  determinazione  dei
          soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finaziario
          effettua  le  attestazioni  di  copertura  della  spesa  in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  esistenti  negli
          stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione  allo
          stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di   entrata
          vincolata  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento   di
          contabilita'. 
            6.  Il  regolamento   di   contabilita'   disciplina   le
          segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del
          responsabile finanziario legale  rappresentante  dell'ente,
          al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al
          segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che  la
          gestione delle entrate o delle spese correnti  evidenzi  il
          costituirsi di situazioni - non  compensabili  da  maggiori
          entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri
          del bilancio. In ogni caso la  segnalazione  e'  effettuata
          entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio
          provvede al riequilibrio a norma dell'art. 36, entro trenta
          giorni  dal  ricevimento  della  segnalazione,   anche   su
          proposta della giunta comunale. 7.  Lo  stesso  regolamento
          prevede l'istituzione di  un  servizio  di  economato,  cui
          viene preposto un responsabile, per la  gestione  di  cassa
          delle spese di ufficio di non rilevante ammontare".