IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il regolamento ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 riguardante la disciplina degli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano. Recepimento delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE; Vista la direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 concernente i requisiti specifici di purezza degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopra citata; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 22 gennaio 1997; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 giugno 1997; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato I devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato II del presente regolamento. 2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato I immessi in commercio o etichettati prima del 1 luglio 1997, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del decreto 27 febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti specifici di purezza degli additivi alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 1997 Il Ministro: BINDI Visto il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 436
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a)-f) (omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". - Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "Art. 22 - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi della pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo decreto, l'elenco, degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima delle loro emanazione".