IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
   Visto  il  regolamento  ministeriale  27  febbraio  1996,  n.  209
riguardante  la  disciplina degli additivi alimentari autorizzati nei
prodotti  alimentari  destinati  al  consumo umano. Recepimento delle
direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;
   Vista  la direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996
concernente   i   requisiti   specifici  di  purezza  degli  additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
   Ritenuto  di  dover procedere al recepimento della direttiva sopra
citata;
   Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 22 gennaio 1997;
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 12 giugno 1997;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   1.   Gli  additivi  alimentari  elencati  nell'allegato  I  devono
possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato II
del presente regolamento.
   2.  Gli  additivi  alimentari  di  cui  all'allegato  I immessi in
commercio  o  etichettati  prima del 1 luglio 1997, non conformi alle
disposizioni     del    presente    regolamento,    possono    essere
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
   3.  Sono  abrogate  le disposizioni del decreto del Ministro della
sanita'  31  marzo  1965,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo
con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del decreto 27 febbraio 1996,
n.  209  relative  ai  requisiti  specifici di purezza degli additivi
alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 4 agosto 1997
                                                   Il Ministro: BINDI
Visto il Guardasigilli: FLICK
   Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997
   Registro n. 1 Sanita', foglio n. 436
 
         AVVERTENZA:
                   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto  ai  sensi  dell'art.  10, comma 3, del testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
         Note alle premesse:
                   - Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30
          aprile 1962, n. 283, e' il seguente:
                   "E'   vietato   impiegare  nella  preparazione  di
          alimenti  o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere   o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
         a)-f) (omissis);
                   g)  con  aggiunta di additivi chimici di qualsiasi
          natura non autorizzati con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita'   o,   nel   caso   che  siano  autorizzati,  senza
          l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.  I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali".
                   - Il testo dell'art.  22  della  legge  30  aprile
          1962, n. 283, e' il seguente:
                   "Art.  22  - Il Ministro per la sanita', entro sei
          mesi della pubblicazione della presente legge,  sentito  il
          Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
          decreto, l'elenco, degli additivi chimici consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
                   Entro  un  anno  il  Ministro   per   la   sanita'
          pubblichera'  l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle
          sostanze alimentari.
                   Il  Ministro  per  la  sanita'  e'  autorizzato  a
          provvedere  con  successivi  decreti ai periodici necessari
          aggiornamenti".
                   - Il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
                   "3.   Con   decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima delle loro emanazione".