IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 95 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, 4 settembre 1980, n. 896, e 13 novembre 1987, n. 505, con i quali sono state approvate modifiche al citato regolamento; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' inserito il seguente: "Art. 108-bis (Mobilita' dei piloti). - 1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni. 2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Andreatta, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 16
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'art. 95 del codice della navigazione: "Art. 95 (Regolamenti di pilotaggio). - La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate dai regolamenti locali, approvati dal Ministro per le comunicazioni (ora dal Ministro dei trasporti e della navigazione, n.d.r.)". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima): "Art. 108 (Procedimento per la nomina a pilota effettivo). - I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria. I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessita', dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa. Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attivita' professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilita' di un pilota effettivo. Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneita' alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia. Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento puo' ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione. La prova e' sostenuta davanti ad una commissione composta: dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente e' prescelto tra gli ufficiali del compartimento); dal capo pilota; da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale. Le modalita' della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota. Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento da' comunicazione scritta all'aspirante. Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento. L'aspirante nominato pilota effettivo e' iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attivita' di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare".