IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, recante la riforma
delle  vigenti  disposizioni sulla concessione di ricompense al valor
di   marina,   come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  ottobre  1950,  n. 1081, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e
dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  regio  decreto  12 luglio 1938, n. 1324, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1. - 1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in
mare,  ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze,
le  attivita'  e  gli studi volti allo sviluppo ed al progresso della
Marina  militare  italiana,  nonche'  le  singole  azioni  di  merito
caratterizzate  da  spiccata  perizia  da  cui sono derivati lustro e
decoro  alla  marineria  italiana,  sono  premiati  con  le  seguenti
ricompense:
    a) medaglia d'oro al valor di marina;
    b) medaglia d'argento al valor di marina;
    c) medaglia di bronzo al valor di marina;
    d) encomio;
    e) medaglia d'oro al merito di marina;
    f) medaglia d'argento al merito di marina;
    g) medaglia di bronzo al merito di marina.".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il   R.D. 12 luglio 1938,   n.  1324,  recante  riforma
          delle   vigenti   disposizioni     sulla  concessione    di
          ricompense al  valor di  marina, pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 3  settembre 1938,  n. 201,  e' stato  modificato
          dal    D.P.R.  9  maggio  1969,  n.   397, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  25 luglio 1969, n.  188, e  dal  D.P.R.
          21  ottobre  1950,  n.  1081,    pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  15 gennaio 1951, n. 11.
            -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  1,  della  legge  n.
          400/1988  (Disciplina  sull'attivita'   di   Governo      o
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppresso)".