IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
contenente  la   delega  al  Governo   per  il  riordinamento   e  la
soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1994, n.  479, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  con   il  quale,  in  attuazione  della
succitata  delega,   e'  stato  istituito  l'Istituto   nazionale  di
previdenza   per    i   dipendenti    dell'amministrazione   pubblica
(I.N.P.D.A.P.) e  sono stati  dettati criteri per  l'ordinamento, tra
gli altri, di tale Istituto;
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto,
il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta  del Ministro del  lavoro e della previdenza  sociale, di
concerto con  i Ministri per  la funzione  pubblica e del  tesoro, da
emanarsi ai  sensi dell'articolo  17 della legge  23 agosto  1988, n.
400,  sono disciplinati,  per quanto  non espressamente  previsto dal
decreto stesso, l'organizzazione ed  il funzionamento, tra gli altri,
dell'I.N.P.D.A.P.;
  Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 1997;
  Sulla proposta del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con  il Ministro per la funzione pubblica  ed il Ministro
del tesoro
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  479,  disciplina
l'ordinamento,  l'organizzazione  ed il  funzionamento  dell'Istituto
nazionale  di   previdenza  per  i   dipendenti  dell'amministrazione
pubblica,  in conformita'  ai criteri  di carattere  generale dettati
dallo stesso decreto.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il    comma  quinto dell'art.   87 della Costituzione,
          conferisce al Presidente della   Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il  comma 32  dell'art. 1   della legge  24    dicembre
          1993,   n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)
          prevede che: "Il Governo e'   delegato ad   emanare,  entro
          sei  mesi  dalla data  di entrata  in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a  riordinare
          o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza".
            -  Il  D.Lgs.  30 giugno 1994,  n. 479, reca: "Attuazione
          della delega conferita dall'art.  1, comma  32, della legge
          24 dicembre  1993, n.  537,  in materia   di   riordino   e
          soppressione     di     enti  pubblici    di  assistenza  e
          previdenza".
            - Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30  giugno  1994,  n.
          479,  prevede  che:  "Con    decreti del Presidente   della
          Repubblica, su  proposta del Ministro del  lavoro e   della
          previdenza  sociale,    di  concerto   con i Ministri della
          funzione   pubblica e del tesoro, da    emanarsi  ai  sensi
          dell'art.  17  della    legge 23 agosto 1988, n.  400, sono
          disciplinati, entro il  termine di novanta  giorni    dalla
          data  di  entrata    in vigore del presente  decreto, e per
          quanto non espressamente  ivi previsto, l'organizzazione  e
          il funzionamento  degli enti di  cui al  comma 1, secondo i
          criteri stabiliti nell'art. 3".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo;
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
           Nota all'art. 1:
            - Per il testo  del comma 2 dell'art. 1 del    D.Lgs.  30
          giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.