IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha integrato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'inserimento degli articoli 43-bis e 43-ter concernenti, rispettivamente, la cessione dei crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e la cessione, in tutto o in parte, delle eccedenze di imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi, risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' ed enti appartenenti ad un gruppo, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo; Visto l'articolo 3, comma 95 e 96, della citata legge n. 549/1995, che stabilisce condizioni e limiti con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 43-bis e 43-ter introdotti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge medesima; Visto l'articolo 3, comma 97, della citata legge n. 549/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze per l'applicazione dei commi da 94 a 96 dello stesso articolo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere n. 29 espresso dalla commissione consultiva, istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 20 e 22 febbraio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata in data 18 luglio 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Cessione dei crediti 1. I crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, delle societa' di persone e soggetti equiparati nonche' dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere ceduti secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 2. La cessione, da operarsi con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio, deve riguardare l'intero ammontare del credito chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi, ivi compreso quello derivante da imposte sostitutive, dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese e dal contributo al Servizio sanitario nazionale. 3. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte previsti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario. E' nullo ogni patto contrario. 4. Per essere efficace, l'atto di cessione e' notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale e' stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonche' al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito. Si considerano inefficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto. 5. Anche a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri della Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta. 6. Ferma rimanendo l'applicazione dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 nei confronti del soggetto cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza, l'Amministrazione finanziaria puo' procedere anche nei confronti di quest'ultimo, previa notificazione degli atti. Per assicurare il recupero del credito erariale sia il cedente che il cessionario hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale; in caso di inosservanza non puo' opporsi il difetto di notifica. 7. L'atto di cessione dei crediti di cui al comma 1 e' inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se: a) al momento della notifica, l'Amministrazione ha gia' proceduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento; b) e' stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, al momento della notifica, il Ministero delle finanze ha gia' proceduto alla trasmissione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso al Ministero del tesoro; c) al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione. In tal caso la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo. 8. Le cessioni di crediti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1995, in conformita' alle norme contenute negli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440/1923, sono efficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a condizione che le parti provvedano al rinnovo della notifica secondo le modalita' previste dal precedente comma 4. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 87, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente: "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclu sivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato". - Il testo dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e' il seguente: "Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 3 per cento (*) per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. ----------- (*) Misura cosi' ridotta a dcorrere dal 1 gennaio 1994, dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successi vo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma, e nell'art. 41, secondo comma. L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta". - Il testo dell'art. 43 del gia' citato D.P.R. n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 43 (Recupero di somme erroneamente rimborsate). - L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se piu' ampio, non oltre il termine di cui al primo comma del l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimbor sate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente. Se successivamente al rimborso viene noti ficato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accerta ta, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare del le somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto. L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimbor si eseguiti mediante ordinativo di pagamento". - Il testo degli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) sono rispettivamente i seguenti: "Art. 69. - Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono am messe dalle leggi, debbono essere notificate all'ammi nistrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a). Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura pri vata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressa mente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide. Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo". "Art. 70. - Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministra zioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima".