IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 3,  comma 94, lettera b), della  legge 28 dicembre
1995,  n. 549,  che  ha  integrato il  decreto  del Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  con  l'inserimento  degli
articoli 43-bis  e 43-ter  concernenti, rispettivamente,  la cessione
dei  crediti d'imposta  chiesti  a rimborso  nella dichiarazione  dei
redditi  e la  cessione,  in tutto  o in  parte,  delle eccedenze  di
imposta sul reddito  delle persone giuridiche e  della imposta locale
sui  redditi,  risultanti  dalla   dichiarazione  dei  redditi  delle
societa' ed enti  appartenenti ad un gruppo, a una  o piu' societa' o
all'ente dello stesso gruppo;
  Visto l'articolo 3, comma 95 e  96, della citata legge n. 549/1995,
che stabilisce condizioni e  limiti con riferimento alle disposizioni
contenute negli articoli 43-bis  e 43-ter introdotti dall'articolo 3,
comma 94, lettera b), della legge medesima;
  Visto l'articolo 3,  comma 97, della citata legge  n. 549/1995, che
prevede l'emanazione  di un  decreto del  Ministro delle  finanze per
l'applicazione dei commi da 94 a 96 dello stesso articolo, da emanare
ai sensi  dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923,  n.  2440,  che  reca
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello  Stato, nonche' il relativo  regolamento approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,  contenente disposizioni sulla riscossione  delle imposte sul
reddito;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  n.  29 espresso  dalla  commissione  consultiva,
istituita ai sensi  dell'articolo 3 del decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  nella seduta del 20 e 22 febbraio
1996;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
prevista dall'articolo 17,  comma 3, della citata  legge n. 400/1988,
effettuata in data 18 luglio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Cessione dei crediti
  1. I crediti chiesti a  rimborso nella dichiarazione dei redditi da
parte delle  persone fisiche,  delle societa'  di persone  e soggetti
equiparati nonche' dei soggetti di  cui all'articolo 87, comma 1, del
testo  unico delle  imposte sui  redditi, approvato  con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, possono essere
ceduti secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
  2.  La cessione,  da operarsi  con  atto pubblico  o con  scrittura
privata autenticata da un  notaio, deve riguardare l'intero ammontare
del  credito  chiesto  a  rimborso per  ciascuna  delle  imposte  sui
redditi,  ivi  compreso  quello  derivante  da  imposte  sostitutive,
dall'imposta sul patrimonio  netto delle imprese e  dal contributo al
Servizio sanitario nazionale.
  3.  Gli  interessi  per  ritardato  rimborso  di  imposte  previsti
dall'articolo  44  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.
602/1973 non possono  formare oggetto di autonomo atto  di cessione e
spettano comunque al cessionario. E' nullo ogni patto contrario.
  4.  Per   essere  efficace,   l'atto  di  cessione   e'  notificato
all'ufficio delle entrate o al centro  di servizio presso il quale e'
stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonche' al
concessionario del  servizio della riscossione competente  in ragione
del domicilio fiscale del cedente  alla data di cessione del credito.
Si   considerano   inefficaci  nei   confronti   dell'Amministrazione
finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto.
  5. Anche a  seguito della cessione restano  impregiudicati i poteri
della  Amministrazione   finanziaria  relativi  al   controllo  delle
dichiarazioni dei  redditi, all'accertamento e  all'irrogazione delle
sanzioni  nei confronti  del contribuente  che ha  ceduto il  credito
d'imposta.
  6. Ferma  rimanendo l'applicazione dell'art. 43  del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  602/1973  nei  confronti  del
soggetto  cedente per  i  crediti rimborsati  al  cessionario di  cui
risulta l'insussistenza, l'Amministrazione finanziaria puo' procedere
anche nei confronti di quest'ultimo, previa notificazione degli atti.
Per assicurare il recupero del credito erariale sia il cedente che il
cessionario   hanno  l'obbligo   di  dare   tempestiva  comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria   delle  variazioni   del  domicilio
fiscale;  in caso  di inosservanza  non  puo' opporsi  il difetto  di
notifica.
  7. L'atto di  cessione dei crediti di cui al  comma 1 e' inefficace
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se:
  a) al  momento della notifica, l'Amministrazione  ha gia' proceduto
all'emissione dell'ordinativo di pagamento;
  b) e' stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di
Stato e,  al momento  della notifica, il  Ministero delle  finanze ha
gia' proceduto alla trasmissione  dell'elenco degli aventi diritto al
rimborso al Ministero del tesoro;
  c)  al  momento della  notifica,  risultano  a carico  del  cedente
eventuali iscrizioni a ruolo  relative a tributi erariali, notificate
in data anteriore  a quella della notifica dell'atto  di cessione. In
tal caso la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli
oggetto delle iscrizioni a ruolo.
  8. Le  cessioni di  crediti effettuate  anteriormente alla  data di
entrata in vigore della legge  n. 549/1995, in conformita' alle norme
contenute negli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440/1923, sono
efficaci nei confronti  dell'Amministrazione finanziaria a condizione
che  le  parti  provvedano  al  rinnovo  della  notifica  secondo  le
modalita' previste dal precedente comma 4.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'articolo  10,  comma   3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            - Il testo   dell'art.  87,  comma  1,  del  D.P.R.    22
          dicembre  1986,  n.    917  (Testo  unico delle imposte sui
          redditi) e' il seguente:
            "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone
          giuridiche:
            a)  le  societa' per azioni e  in accomandita per azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
            b) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel  territorio  dello  Stato,   che hanno    per
          oggetto   esclusivo   o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            c) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel territorio  dello Stato, che non   hanno  per
          oggetto  esclu   sivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            d) le  societa' e gli enti  di ogni tipo, con    o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato".
            -  Il testo   dell'art.   44 del   D.P.R. 29    settembre
          1973,  n.    602  (Disposizioni   sulla riscossione   delle
          imposte sul  reddito) e'  il seguente:
            "Art. 44 (Interessi per  ritardato  rimborso  di  imposte
          pagate).   -   Il  contribuente    che  abbia    effettuato
          versamenti diretti  o sia  stato iscritto  a ruolo  per  un
          ammontare    di imposta  superiore a  quello effettivamente
          dovuto  per lo   stesso   periodo   ha diritto,   per    la
          maggior  somma  effettivamente pagata,  all'interesse del 3
          per cento (*) per ognuno dei semestri  interi,  escluso  il
          primo,  compresi  tra  la  data  del    versamento  o della
          scadenza dell'ultima rata  del    ruolo  in  cui  e'  stata
          iscritta  la  maggiore  imposta e   la data dell'ordinativo
          emesso  dall'intendente  di  finanza   o   dell'elenco   di
          rimborso.
            -----------
            (*)    Misura    cosi'   ridotta   a    dcorrere   dal  1
          gennaio    1994,  dall'articolo  13,     comma  1,      del
          decreto-legge  30 dicembre  1993, n.  557, convertito dalla
          legge 26 febbraio 1994, n. 133.
            L'interesse  di    cui  al   primo comma e'   dovuto, con
          decorrenza  dal  secondo  semestre  successi   vo      alla
          presentazione  della  dichiarazione,  anche  nelle  ipotesi
          previste nell'art.   38, quinto comma,  e  nell'art.    41,
          secondo comma.
            L'interesse e' calcolato dall'ufficio  delle imposte, che
          lo    indica    nello   stesso   elenco   di   sgravio,   o
          dall'intendente  di  finanza  ed  e'  a  carico   dell'ente
          destinatario del gettito dell'imposta".
            -  Il    testo  dell'art.  43 del   gia' citato D.P.R. n.
          602/1973 e' il seguente:
            "Art. 43  (Recupero di somme erroneamente  rimborsate). -
          L'ufficio delle  imposte procede  mediante   iscrizione  in
          ruolo speciale,  non oltre il 31  dicembre del secondo anno
          successivo  a   quello in cui fu eseguito il rimborso o, se
          piu' ampio, non oltre il termine di cui al primo comma  del
          l'art.  43  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,   n.   600,  al    recupero    delle  somme
          erroneamente   rimbor      sate   e     degli     interessi
          eventualmente  corrisposti,     dandone  comunicazione   al
          contribuente.
            Se   successivamente   al  rimborso   viene  noti  ficato
          avviso  di accertamento ai sensi  dell'art. 42 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          le  somme  che  in   base   all'avviso   stesso   risultano
          indebitamente   rimborsate,    anche  in  dipendenza  della
          imposta  o  della    maggiore  imposta  accerta  ta,   sono
          iscritte  in  ruolo  speciale  unitamente    agli interessi
          eventualmente  corrisposti, ferma restando per l'imposta  o
          la   maggiore   imposta   accertata   l'applicazione  degli
          interessi    ai  sensi    dell'art.  20.  Nell'avviso    di
          accertamento  deve    essere      espressamente    indicato
          l'ammontare  del    le   somme rimborsate  e  dei  relativi
          interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
            L'intendente  di  finanza  da'  comunicazione all'ufficio
          delle imposte competente dei rimbor  si  eseguiti  mediante
          ordinativo di pagamento".
            -  Il    testo  degli    articoli 69   e 70 del   R.D. n.
          2440/1923  (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione   del
          patrimonio  e sulla contabilita' generale dello Stato) sono
          rispettivamente i seguenti:
            "Art. 69. - Le cessioni,  le delegazioni, le costituzioni
          di pegno, i pignoramenti, i sequestri  e    le  opposizioni
          relative  a  somme  dovute dallo   Stato, nei  casi in  cui
          sono  am messe  dalle leggi,   debbono essere    notificate
          all'ammi  nistrazione centrale  ovvero  all'ente, ufficio o
          funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
            La   notifica   rimane  priva  di effetto  riguardo  agli
          ordini  di pagamento che   risultino gia'  emessi.  Potra',
          peraltro,    il    creditore    fare   tale   notificazione
          all'ufficiale,  tesoriere o agente incaricato  di  eseguire
          il  pagamento    degli ordini o  di effettuare  la consegna
          degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).
            Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di  pegno  e
          gli  atti  di  revoca, rinuncia o modificazione di  vincoli
          devono risultare da atto pubblico o da scrittura pri  vata,
          autenticata da notaio.
            I   pignoramenti,  i  sequestri  e le  opposizioni  hanno
          efficacia soltanto se fatti nei modi e   nei casi  espressa
          mente stabiliti dalla legge.
            Nessun  impedimento   puo'  essere  costituito   mediante
          semplici inibitorie o diffide.
            Qualora   un'amministrazione  dello  Stato che  abbia,  a
          qualsiasi titolo, ragione  di credito  verso aventi diritto
          a somme   dovute  da  altre  amministrazioni,  richieda  la
          sospensione  del  pagamento, questa deve essere eseguita in
          attesa del provvedimento definitivo".
            "Art. 70.  - Gli atti   considerati nel  precedente  art.
          69,  debbono  indicare il   titolo e l'oggetto  del credito
          verso lo Stato,  che si intende colpire, cedere o delegare.
            Con un solo atto  non  si    possono  colpire,  cedere  o
          delegare crediti verso amministrazioni diverse.
            Per  le  somme  dovute dallo Stato per somministra zioni,
          forniture ed appalti,   devono   essere   osservate      le
          disposizioni    dell'art.    9,  allegato E, della legge 20
          marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F,
          della legge medesima".