IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, con la quale e' stata autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di differire i termini previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali e per quelle previsionali relative all'anno 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto-legge: Art 1. 1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, da parte dei soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6, che non vi abbiano ancora provveduto, e' differito al 15 dicembre 1997. 2. E' prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma 1, il termine relativo alla presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 per i composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496.