IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la   legge  26  febbraio   1992,  n.  212,   concernente  la
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale;
  Visti i decreti del Ministro  del commercio con l'estero 5 dicembre
1992 e  15 maggio  1996, pubblicati, rispettivamente,  nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, e nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 9 luglio 1996, cosi' come modificati dal decreto del Ministro del
commercio  con l'estero  18  luglio 1996,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 29 luglio  1996, recanti criteri e modalita' per
l'ammissione  a  contributi  finanziari   a  fronte  di  progetti  di
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale;
  Visto  l'articolo  22  della  legge   29  dicembre  1993,  n.  580,
concernente l'istituzione dell'albo delle camere di commercio italo -
estere o estere in Italia;
  Visto  il  decreto del  Ministro  del  commercio con  l'estero,  di
concerto con il Ministro degli affari esteri, 19 luglio 1996, n. 488,
concernente  il  regolamento recante  norme  per  l'istituzione e  la
disciplina  dell'albo delle  camere  di commercio  italo  - estere  o
estere in Italia;
  Visto il decreto del Ministro  del commercio con l'estero 11 aprile
1994, n. 454, concernente il regolamento di attuazione degli articoli
2 e  4 della  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  recante nuove  norme in
materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti
di competenza del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con la nota n. 60789 del 19 giugno 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La tabella  allegata al regolamento adottato con  il decreto del
Ministro del commercio con l'estero  11 aprile 1994, n. 454, relativa
ai procedimenti  gia' di competenza  della Direzione generale  per lo
sviluppo  degli  scambi  ed  attualmente  attribuiti  alla  Direzione
generale per  la promozione  degli scambi  e l'internazionalizzazione
delle imprese, in virtu' del  decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 302, e  del decreto del Ministro del commercio con
l'estero  20  gennaio  1997, n.  102,  concernenti,  rispettivamente,
l'individuazione degli  uffici di livello dirigenziale  generale e di
livello dirigenziale non generale, e' integrata come da allegato, che
fa parte integrante del presente decreto.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    26  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitate la lettura
          delle disposizioni di legge alle quali  e'  applicato    il
          rinvio.   Restano invariati  il valore  e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme  in
          materia  di procedimento   amministrativo o  di  diritto di
          accesso ai  documenti amministrativi". Gli articoli 2  e  4
          cosi' recitano:
            "Art.    2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente ad una istanza,  ovvero    debba   essere
          iniziato   d'ufficio,    la  pubblica amministrazione ha il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2.    Le  pubbliche    amministrazioni  determinano   per
          ciascun   tipo di procedimento, in quanto  non  sia    gia'
          direttamente  disposto  per  legge  o per regolamento,   il
          termine entro cui esso    deve  concludersi.  Tale  termine
          decorre   dall'inizio   di   ufficio   del  procedimento  o
          dal ricevimento  della domanda  se il  procedimento e'   ad
          iniziativa  di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
            4.   Le determinazioni  adottate  ai  sensi del  comma  2
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            "Art.  4. -   1. Ove non sia gia' direttamente  stabilito
          per  legge  o  per     regolamento,       le      pubbliche
          amministrazioni   sono    tenute  a determinare per ciascun
          tipo di procedimento relativo ad atti  di  loro  competenza
          l'unita'  organizzativa responsabile della istruttoria e di
          ogni    altro    adempimento     procedimentale     nonche'
          dell'adozione  del provvedimento finale.
            2.   Le   disposizioni  adottate  ai  sensi del  comma  1
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            -   La      legge  26  febbraio  1992,    n.  212,  reca:
          "Collaborazione    con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale".
            -    L'art. 22   della legge   29  dicembre 1993,  n. 580
          (Istituzione   dell'albo   delle   camere   di    commercio
          italoestero o estere in Italia), cosi' recita:
            "Art.   22     (Uso  della  denominazione    ''camera  di
          commercio'').  - 1.  Oltre agli   enti  disciplinati  dalla
          presente   legge, possono assumere nel territorio nazionale
          la  denominazione ''camera di commercio''  le  associazioni
          cui  partecipino    enti ed   imprese italiani  e di  altro
          Stato  riconosciuto   dallo   Stato    italiano,   i    cui
          amministratori  cittadini  italiani non abbiano   riportato
          condanne per reati punibili  con  la  reclusione  e  i  cui
          amministratori  cittadini  stranieri  siano  in possesso di
          benestare  della  rappresentanza diplomatica dello Stato di
          appartenenza e abbiano ottenuto il  riconoscimento  di  cui
          alla legge l luglio  1970, n.  518, ovvero  siano  iscritte
          in    un  apposito    albo,  disciplinato  con  decreto del
          Ministro  del commercio con l'estero, di concerto  con   il
          Ministro  degli  affari  esteri, tenuto  presso  la sezione
          separata      di   cui      all'art.   1  dello     statuto
          dell'Unioncamere, approvato   con decreto   dcl  Presidente
          della Repubblica  31 dicembre 1985, n. 947.
            2.  Entro    un  anno dalla   data di   entrata in vigore
          della presente legge, tutti gli altri organismi  che  usino
          la   denominazione   ''camera  di  commercio''  e  che  non
          risultino disciplinati dalla presente legge  sono    tenuti
          a    mutare   la    propria  denominazione.  In    caso  di
          inosservanza,  si  applica  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  un  minimo  di  lire cinque milioni ad   un
          massimo di lire  dieci  milioni  e,  previa    diffida    a
          provvedere    al    mutamento    di    denominazione    nei
          successivi trenta  giorni, a tale   mutamento  si  provvede
          con  decreto  del presidente del tribunale territorialmente
          competente, con oneri a carico degli amministratori".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri".   L'art.    17,
          comma   3,   cosi'  recita:  "3.  Con  decreto ministeriale
          possono essere   adottati regolamenti   nelle materie    di
          competenza   del Ministro  e  di autorita'  sottordinate al
          Ministro, quando   la  legge    espressamente    conferisca
          tale    potere.      Tali  regolamenti,    per materie   di
          competenza,  di piu'   Ministri, possono essere    adottati
          con    decreti    interministeriali,    ferma restando   la
          necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte   della
          legge.    I regolamenti  ministeriali ed  interministeriali
          non  possono    dettare  norme  contrarie    a  quelle  dei
          regolamenti  emanati  dal    Governo.  Essi  debbono essere
          comunicati alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Il  D.P.R. 11 aprile  1994, n. 302, reca: "Regolamento
          concernente  l'individuazione  degli    uffici  di  livello
          dirigenziale  del Ministero del commercio con l'estero".
            -  Il   decreto del  Ministro del commercio  con l'estero
          20  gennaio  1997,    n.  102,    concerne:    "Norme   per
          l'individuazione degli  uffici dirigenziale di livello  non
          generale del Ministero  e delle relative funzioni".