IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57; Visto il parere espresso nella seduta del 15 settembre 1994 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Scuola di restauro 1. La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro. 2. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 4. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 5. La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla scuola.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.L.gs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 57/1992 reca: "Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". - Il quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) prevede che: "Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune". Note all'art. 1: - La legge 22 luglio 1939, n. 1240, reca: "Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale". - La legge 20 gennaio 1992, n. 57, reca: "Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate".