IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
  Visto l'articolo 2, comma 3-bis della legge  5  febbraio  1992,  n.
122, sulle "Disposizioni in materia di sicurezza  della  circolazione
stradale  e  disciplina  dell'attivita'  di  autoriparazione",   come
modificato dall'articolo 1 della legge 26 settembre 1996, n. 507,  il
quale  stabilisce  che  la  dotazione  delle  attrezzature  e   delle
strumentazioni  occorrenti  per  l'esercizio   delle   attivita'   di
autoriparazione e' stabilita ed aggiornata con cadenza triennale  con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; 
  Visto l'articolo 3, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 "Regolamento recante disciplina del
procedimento di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  esercenti
attivita'  di  autoriparazione"  che  prevede,  per  le  imprese,  la
possibilita' di  attivita'  di  autoriparazione  limitate  ad  alcune
soltanto  di  quelle  proprie  di  ciascuna  delle  sezioni  previste
all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative,  conformemente  a  quanto  disposto   nel   predetto
articolo 2, comma 3-bis, della legge 5 febbraio 1992,  n.  122,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 26 settembre 1996, n. 507; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 17 aprile 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 04486/DM49 dell'11 settembre 1997); 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Sono  approvate  le  tabelle  della  Commissione   tecnica   di
unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC  195-05,  NC  195-06,  NC
195-07; NC 195-08, NC 195-09, allegate al  presente  regolamento  del
quale - vistate dal Ministero proponente -  fanno  parte  integrante,
riguardanti  le   attrezzature   e   le   strumentazioni   utilizzate
nell'attivita' di  autoriparazione  nonche'  quelle  di  cui  debbono
essere dotate le imprese esercenti  detta  attivita'  rispettivamente
nelle sezioni previste  nell'articolo  1,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 122: 
     a) meccanica e motoristica; 
     b) carrozzeria; 
     c) elettrauto; 
     d) gommista. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il comma 3-bis dell'art. 2  della  legge  n.  122/1992,
          aggiunto dall'art. 1 della legge n. 507/1996, prevede  che:
          "La dotazione delle attrezzature  e  delle  strumentazioni,
          occorrenti    per     l'esercizio     dell'attivita'     di
          autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del
          Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  sentite  le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative, con cadenza biennale". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.