IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 2, comma 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 122, sulle "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione", come modificato dall'articolo 1 della legge 26 settembre 1996, n. 507, il quale stabilisce che la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione e' stabilita ed aggiornata con cadenza triennale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 "Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione" che prevede, per le imprese, la possibilita' di attivita' di autoriparazione limitate ad alcune soltanto di quelle proprie di ciascuna delle sezioni previste all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, conformemente a quanto disposto nel predetto articolo 2, comma 3-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 settembre 1996, n. 507; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 04486/DM49 dell'11 settembre 1997); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sono approvate le tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC 195-05, NC 195-06, NC 195-07; NC 195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento del quale - vistate dal Ministero proponente - fanno parte integrante, riguardanti le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell'attivita' di autoriparazione nonche' quelle di cui debbono essere dotate le imprese esercenti detta attivita' rispettivamente nelle sezioni previste nell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3-bis dell'art. 2 della legge n. 122/1992, aggiunto dall'art. 1 della legge n. 507/1996, prevede che: "La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.