IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'articolo 70  del decreto del Presidente  della Repubblica 4
agosto 1990,  n. 335,  recante tra l'altro  la definizione  dei nuovi
profili professionali  del personale  del Corpo nazionale  dei vigili
del   fuoco,  che   rinvia  ad   apposito  decreto   ministeriale  la
regolamentazione  delle modalita',  delle  materie di  esame e  delle
prove  per l'ammissione  ai menzionati  profili, ai  quali si  accede
dall'interno;
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno  1992, n. 565, con il quale
e' stato  disciplinato attraverso apposite disposizioni  il passaggio
del personale del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco da un profilo
professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica
funzionale ovvero da  un profilo professionale ad  altro di qualifica
superiore;
  Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164, contenente il
regolamento con  cui si  e' modificato  l'articolo 17  del richiamato
decreto  ministeriale  n.  565/1992  allo scopo  di  semplificare  le
procedure concorsuali intese  alla copertura dei posti  vacanti dal 1
gennaio 1988 al 31 dicembre 1994;
  Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1997, n. 36, contenente il
regolamento con cui  la disciplina di cui al  decreto ministeriale n.
164/1995  e stata  estesa  alle procedure  concorsuali relative  alla
copertura  dei  posti  vacanti  al   31  dicembre  1995  nei  profili
professionali di capo reparto e capo squadra;
  Considerato  che persistendo  una  situazione di  grave carenza  di
organico  nei profili  di  capo  reparto e  capo  squadra permane  la
necessita' di avvalersi di  procedure semplificate per sopperire alle
improcrastinabili esigenze di funzionalita' del servizio d'istituto;
  Valutata  quindi l'opportunita'  di estendere  l'applicazione della
disciplina di cui al decreto  ministeriale n. 164/1995 alle procedure
concorsuali relative alla  copertura dei posti vacanti  dal 1 gennaio
1996 al 31 dicembre 1998 nei  profili professionali di capo reparto e
capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 27 agosto 1997;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al comma  1 dell'articolo 17 del decreto  ministeriale 18 giugno
1992,  n. 565,  cosi'  come modificato  dai  decreti ministeriali  21
aprile 1995, n. 164 e 22 gennaio 1997, n. 36, e' aggiunto il seguente
comma:
  "1- quinquies.  Per la  copertura dei posti  vacanti dal  1 gennaio
1996 al 31 dicembre 1998 nei  profili professionali di capo reparto e
capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 ottobre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1997
  Registro n. 2 Interno, foglio n. 291
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il  testo  dell'art.  70  del    D.P.R.  n.  335/1990
          (regolamento per il recepimento   delle  norme   risultanti
          dalla     disciplina    prevista  dall'accordo    del    10
          febbraio    1990 concernente   il   personale  del comparto
          delle  aziende  e  delle  amministrazioni  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo,  di cui all'art.  5 del decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5  marzo 1986, n. 68), e' il
          seguente:
            "Art.  70  (Disciplina concorsi   interni).   -   1.  Con
          decreto    del Ministero  dell'interno  sono  stabilite  le
          modalita',    le    materie  d'esame  e     le  prove   per
          l'ammissione ai  profili ai quali  si accede esclusivamente
          dall'interno".
            - Il D.M. n. 565/1988  concerne il regolamento recante le
          modalita'  di   espletamento   dei   concorsi  interni  per
          l'accesso   ai   profili professionali  del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
            -   Il   D.Lgs.   n.   29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione delle   amministrazioni   pubbliche   e
          revisione    della    disciplina   in materia   di pubblico
          impiego, a  norma  dell'art. 2   della legge    23  ottobre
          1993, n. 421".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  i  cui  al   comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali:
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
 
           Nota all'art. 1:
            - Il testo   vigente dell'art. 17 del  citato  D.M.    n.
          565/1992, come modificato, da ultimo, dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art.  17.  - 1. Per  la copertura dei  posti vacanti dal
          1 gennaio 1988  al  31  dicembre  1994, saranno   espletate
          distinte    procedure  concorsuali    per   ciascun   anno,
          senza   riferimento   alla   sede   di  servizio,  cui    i
          candidati    saranno ammessi in  ordine di  ruolo fino alla
          copertura  dei posti  da  conferire.  Le sedi   disponibili
          nei  singoli   profili    professionali   sono  quelle  che
          residuano   dopo l'espletamento   delle    operazioni    di
          mobilita'   del   personale  gia' appartenente  ai  profili
          medesimi.  Le  sedi   di   servizio   saranno assegnate  ai
          concorrenti  che  avranno   superato gli esami finali sulla
          base delle  preferenze espresse  secondo l'ordine di  ruolo
          posseduto nel profilo di provenienza.
            1-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   prove   selettive,
          oltre    alla  commissione     esaminatrice,       potranno
          essere      costituite     piu'  sottocommissioni,    unico
          restando    il  presidente,    alle  quali    potra' essere
          assegnato un numero di  candidati non inferiore a trecento.
          La commissione    esaminatrice,  nominata    con    decreto
          del   direttore generale, e' composta da un funzionario con
          qualifica non inferiore a dirigente,    con  funzioni    di
          presidente,  e    da   due funzionari,   con qualifica  non
          inferiore all'ottava.   I   candidati   che  non    avranno
          superato la prova  selettiva ovvero l'esame di fine  corso,
          nonche'  i  candidati    che    ne   fossero impediti   per
          sopraggiunti   giustificati motivi,  saranno  ammessi  alla
          prima    successiva  procedura  utile per la copertura  dei
          posti  fino al   31   dicembre 1994,   fermo restando    la
          preferenza espressa per la sede di servizio.
            1-ter.    Il  corso   di formazione   e l'esame   di fine
          corso  potranno  essere     effettuati  anche     in   sede
          decentrata.  Al  termine del  corso conclusivo di  ciascuna
          procedura  concorsuale  i    candidati  sostengono  l'esame
          finale  consistente  in  un  questionario sulle materie del
          corso stesso.
            1-quater.  Per    la  copertura dei   posti vacanti al 31
          dicembre 1995 per l'accesso  ai  profili  professionali  di
          capo  reparto e capo squadra si applica la procedura di cui
          ai commi precedenti.
            1-quinquies. Per la copertura dei   posti vacanti  dal  1
          gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili  professionali
          di capo reparto e capo squadra si applicano le procedure di
          cui ai commi precedenti.
            2.    L'attribuzione del   nuovo profilo   professionale,
          dell'inerente qualifica  funzionale  nonche'  del  relativo
          trattamento  economico  viene  operata, ora per allora, nel
          limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi
          provinciali.
            3. Il termine ultimo per la conclusione  delle  procedure
          concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in
          conformita'   di  quanto  previsto    dalle    disposizioni
          regolamentari per  l'attuazione  della legge 7 agosto 1990,
          n. 241".