IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Vista la legge 29 ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione  del   Ministero   delle   finanze,   e   successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 12, comma 2; 
  Visto il regolamento degli uffici e  del  personale  del  Ministero
delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287, e successive  modificazioni,  ed  in  particolare
l'articolo 70, comma 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di apportare modifiche al citato  decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.  287,  al  fine  di
corrispondere  alle  esigenze  funzionali  degli  uffici   periferici
dell'Amministrazione finanziaria; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Udito il parere espresso dal  Consiglio  di  Stato  nella  adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi  in  data  6  ottobre
1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 3-7755/U.C.L. del 7 novembre  1997,  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
         Norme per il funzionamento degli uffici periferici 
                  dell'Amministrazione finanziaria 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  27  marzo  1992,  n.
287, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 41, comma 5, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo:  "In  realazione  alle  necessita'  di   reperimento   degli
immobili, nonche' a particolari esigenze  di  carattere  locale,  gli
uffici delle entrate possono essere ubicati anche in  comuni  diversi
da quelli indicati come sede degli uffici  stessi,  purche'  compresi
all'interno della loro ciroscrizione territoriale."; 
    b) all'articolo 73, comma 5, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
"Per motivate esigenze funzionali i centri di servizio delle  imposte
dirette ed indirette possono essere attivati anche in data  anteriore
a quella dell'attivazione degli uffici delle entrate."; 
    c) l'articolo 79, comma 6, e' sostituito dal seguente: 
      " 6. Le  direzioni  regionali  delle  entrate  e  le  direzioni
compartimentali del territorio esercitano le proprie  funzioni  anche
attraverso i corrispondenti reparti  delle  soppresse  intendenze  di
finanza fino alla data di attivazione degli uffici  delle  entrate  e
degli uffici del territorio.". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 19 novembre 1997 
                                                   Il Ministro: Visco 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1997 
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 335 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La  legge   29   ottobre   1991,    n.   358,    reca:
          "Norme    per    la  ristrutturazione del   Ministero delle
          finanze". Si riporta  il testo dell'art. 12, comma 2:
            "Art. 12  (Regolamenti di   organizzazione e    norme  di
          attuazione  e  transitorie  -  Copertura della spesa). - 1.
          (Omissis).
            2.  I regolamenti  di  cui al  comma 1   debbono   essere
          ispirati    a principi di  flessibilita' e di adattabilita'
          dell'ordinamento degli uffici e    debbono  in  particolare
          prevedere   che   la   ripartizione      e   la  competenza
          territoriale degli  uffici  stessi  nei diversi    livelli,
          siano  stabilite  e possano essere  modificate con appositi
          decreti del Ministro   delle   finanze,    da      emanarsi
          sentite    le    organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
            - Il D.P.R. 27 marzo 1992,   n. 287,  reca:  "Regolamento
          degli  uffici  e  del    personale  del    Ministero  delle
          finanze".  Si riporta  il testo dell'art. 70, comma 1:
            "Art.  70  (Flessibilita'  dell'organizzazione      degli
          uffici).  -  1.  Le  modifiche  del    presente regolamento
          previste dall'art. 12,  comma 2, della   citata legge    n.
          358    del 1991,  nella  parte attinente  alla ripartizione
          ed alla competenza territoriale degli  uffici  nei  diversi
          livelli,   possono  essere  adottate   nel  rispetto  delle
          procedure previste dall'art. 17  della  legge  23    agosto
          1988,  n.  400,  sentite  le organizzazioni       sindacali
          rappresentate   nel    consiglio     di amministrazione.  I
          relativi decreti  sono pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana".
            -    Il comma   1 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recante norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            Il   comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 41, comma 5, dell'art.
          73, comma 5, dell'art. 79, comma   6, del D.P.R.  27  marzo
          1992,    n.  287, recante il regolamento degli uffici e del
          personale del Ministero delle finanze:
            "Art. 41 (Uffici delle entrate). - 1.-4. (Omissis).
            5. Gli uffici delle entrate  hanno competenze omogenee  e
          dimensioni  di  norma    omogenee.  La  dimensione    e  la
          competenza  territoriale sono determinate, sulla  base  dei
          criteri  indicati  nel  comma  11  dell'art. 7 della citata
          legge n. 358 del   1991, con decreto del    Ministro  delle
          finanze,  da  emanare  sentiti  le organizzazioni sindacali
          rappresentate nel  consiglio di   amministrazione   ed   il
          Consiglio    di    Stato e   da pubblicare nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana. Alla direzione  degli
          uffici  delle  entrate    sono  preposti  funzionari con la
          qualifica di  dirigente superiore o   di  primo  dirigente;
          con  decreto del  Ministro   delle  finanze  sono  indicati
          i   relativi   livelli dirigenziali    nei  limiti    delle
          dotazioni  organiche previste  dalla tabella allegata  alla
          citata    legge  n.   358 del   1991. Nei  comuni a maggior
          sviluppo    demografico  ed    economico  possono    essere
          istituiti   uffici     delle       entrate     a       base
          circoscrizionale.   La  competenza territoriale   di  detti
          uffici  puo' essere  estesa  anche ai  comuni limitrofi".
            "Art.   73   (Attivazione   degli  uffici     centrali  e
          periferici). - 1.-4.  (Omissis).
            5.   Gli uffici   delle   entrate   e gli   uffici    del
          territorio    sono  attivati  entro due anni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  regolamento.  Dalla  stessa
          data  sono  conferite ai   centri di servizio delle imposte
          dirette e indirette le  competenze  previste  dal  presente
          regolamento".
            "Art. 79  (Norme transitorie sul Servizio  centrale degli
          ispettori  tributari  e  sugli  uffici periferici). - 1.-5.
          (Omissis).
            6.   Le  direzioni   regionali   delle  entrate    e   le
          direzioni   compartimentali  del    territorio,  fino    al
          completo  funzionamento dei propri servizi  e comunque  non
          oltre    due  anni  dalla  data    della  loro attivazione,
          esercitano  le  proprie   funzioni   anche   attraverso   i
          corrispondenti   reparti   delle  soppresse  intendenze  di
          finanza".