IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 12, comma 2; Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 70, comma 1; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria; Sentite le organizzazioni sindacali; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-7755/U.C.L. del 7 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Norme per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 41, comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In realazione alle necessita' di reperimento degli immobili, nonche' a particolari esigenze di carattere locale, gli uffici delle entrate possono essere ubicati anche in comuni diversi da quelli indicati come sede degli uffici stessi, purche' compresi all'interno della loro ciroscrizione territoriale."; b) all'articolo 73, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: "Per motivate esigenze funzionali i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette possono essere attivati anche in data anteriore a quella dell'attivazione degli uffici delle entrate."; c) l'articolo 79, comma 6, e' sostituito dal seguente: " 6. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio esercitano le proprie funzioni anche attraverso i corrispondenti reparti delle soppresse intendenze di finanza fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 335
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze". Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2: "Art. 12 (Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa). - 1. (Omissis). 2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a principi di flessibilita' e di adattabilita' dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze". Si riporta il testo dell'art. 70, comma 1: "Art. 70 (Flessibilita' dell'organizzazione degli uffici). - 1. Le modifiche del presente regolamento previste dall'art. 12, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, nella parte attinente alla ripartizione ed alla competenza territoriale degli uffici nei diversi livelli, possono essere adottate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione. I relativi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recante norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 5, dell'art. 73, comma 5, dell'art. 79, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze: "Art. 41 (Uffici delle entrate). - 1.-4. (Omissis). 5. Gli uffici delle entrate hanno competenze omogenee e dimensioni di norma omogenee. La dimensione e la competenza territoriale sono determinate, sulla base dei criteri indicati nel comma 11 dell'art. 7 della citata legge n. 358 del 1991, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla direzione degli uffici delle entrate sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente; con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i relativi livelli dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991. Nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale. La competenza territoriale di detti uffici puo' essere estesa anche ai comuni limitrofi". "Art. 73 (Attivazione degli uffici centrali e periferici). - 1.-4. (Omissis). 5. Gli uffici delle entrate e gli uffici del territorio sono attivati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dalla stessa data sono conferite ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette le competenze previste dal presente regolamento". "Art. 79 (Norme transitorie sul Servizio centrale degli ispettori tributari e sugli uffici periferici). - 1.-5. (Omissis). 6. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio, fino al completo funzionamento dei propri servizi e comunque non oltre due anni dalla data della loro attivazione, esercitano le proprie funzioni anche attraverso i corrispondenti reparti delle soppresse intendenze di finanza".