IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
  Acquisito  il  parere  della competente commissione parlamentare di
cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Attribuzioni del CIPE
  1.  Nell'ambito  degli  indirizzi  fissati dal Governo, il Comitato
interministeriale  per la programmazione economica (CIPE), sulla base
di  proposte  delle  amministrazioni  competenti  per materia, svolge
funzioni  di coordinamento in materia di programmazione e di politica
economica   nazionale,   nonche'   di  coordinamento  della  politica
economica  nazionale  con  le  politiche comunitarie, provvedendo, in
particolare, a:
  a)  definire le linee di politica economica da perseguire in ambito
nazionale,  comunitario ed internazionale, individuando gli specifici
indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale,
delineando  le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi
prefissati,  tenuto  conto  anche  dell'esigenza  di  perseguire  uno
sviluppo  sostenibile  sotto  il  profilo  ambientale, ed emanando le
conseguenti  direttive  per  la loro attuazione e per la verifica dei
risultati;
  b)  definire  gli  indirizzi  generali di politica economica per la
valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese,
con   particolare   riguardo   alle   aree  depresse,  e  verificarne
l'attuazione,  attraverso  unastretta cooperazione con le regioni, le
province  autonome  e  gli  enti locali interessati, con le modalita'
previste  dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine
approva,  fra  l'altro,  piani e programmi di intervento settoriale e
ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse
finanziarie  dello  Stato  da  destinare,  anche attraverso le intese
istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;
  c)  svolgere  funzioni  di  coordinamento  ed indirizzo generale in
materia  di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di
programmazione  negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi
generali  di  sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle
risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale;
approvare,  ai sensi dell'articolo 2, commi 205 e 206, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le singole intese istituzionali di programma e
la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di
programma,  dei  patti  territoriali e dei contratti di area, nonche'
definire   ulteriori   tipologie  della  contrattazione  programmata,
disciplinandone   le  modalita'  di  proposta,  di  approvazione,  di
attuazione, di verifica e controllo;
  d)  rideterminare  periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base
di  valutazioni  sull'efficacia  degli  interventi,  riallocando, ove
necessario,  le  risorse  finanziarie  assegnate  e non adeguatamente
utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative, anche legislative;
  e)   definire   le   linee  guida  ed  i  principi  comuni  per  le
amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando le competenze delle
autorita' di settore.
  2.  I  compiti  di  gestione  tecnica, amministrativa e finanziaria
attualmente  attribuiti  al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni
competenti  per  materia,  tenuto  conto  dei  settori  ai  quali  si
riferiscono  le  relative  funzioni.  Con regolamento da emanarsi, ai
sensi  dell'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto
del  trasferimento  e  le amministrazioni rispettivamente competenti.
Con  lo  stesso  regolamento  sono  individuate  le attribuzioni, non
concernenti   compiti   di   gestione   tecnica,   amministrativa   e
finanziaria,  previste  da  norme  vigenti,  che  il CIPE continua ad
esercitare.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento  sono  abrogate  tutte le norme che attribuiscono al CIPE
poteri  di  autorizzazione,  revoca,  concessione di contributi e, in
genere,  competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte
salve   le   ulteriori   modifiche   derivanti   dalle   disposizioni
eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' costituire, con
propria  delibera,  comitati,  commissioni o gruppi di lavoro ai fini
dell'esame  e della formulazione di proposte su problemi e materie di
particolare  complessita'  e  riguardanti competenze intersettoriali,
nei  casi  e secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui
al comma 5.
  4.  Il  Presidente  del  CIPE puo' richiedere, anche su proposta di
amministrazioni  statali  o  regionali,  la trattazione collegiale di
questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.
  5.  Il  CIPE,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del   presente   decreto   legislativo,  provvede,  su  proposta  del
Presidente,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ad
adeguare  il  proprio  regolamento interno al fine di assicurare, fra
l'altro:
  a)  che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai
Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilita' di
delega  e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica partecipi alle
riunioni   in  rappresentanza  dello  stesso  Ministero,  qualora  il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
partecipi alle riunioni in qualita' di Presidente delegato del CIPE;
  b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia
riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, e in modo da consentire la partecipazione della
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano e delle regioni interessate
all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;
  c)  che  le  proposte  delle amministrazioni competenti, sulla base
delle  quali  il CIPE e' chiamato a deliberare, siano corredate dalle
opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie.
  6.  Il  CIPE  si  avvale  di una segreteria presso il Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, che provvede
ai  compiti  operativi  e  di  amministrazione  ed  alle  esigenze di
coordinamento    e    di    supporto   tecnico   delle   istruttorie.
All'organizzazione    della   segreteria   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo   2,  comma  2,  nell'ambito  del  dipartimento  avente
competenza nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  L'art.    76  della     Costituzione   disciplina   il
          trasferimento  dalle Camere al Governo dell'esercizio della
          funzione legislativa.
            -   L'art.   87 della    Costituzione    conferisce    al
          Presidente  della Repubblica,  tra l'altro,  il  potere  di
          promulgare  le  leggi e  di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La  legge 7  agosto 1990,  n. 241, ha  introdotto nuove
          norme  in  materia  di   procedimento amministrativo   e di
          diritto di  accesso ai documenti amministrativi.
            - La legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  la razionalizzazione   e  la revisione  delle
          discipline   in materia    di  sanita',      di    pubblico
          impiego,   di  previdenza   e  di   finanza territoriale".
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,   reca:   "Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            - L'art. 7 della legge 3  aprile 1997, n. 94,  stabilisce
          i  principi  ed  i  criteri  direttivi  cui il Governo deve
          uniformarsi nell'esercizio della  delega  per  il  riordino
          delle competenze e della organizzazione del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica.
            -  La    legge  15 maggio   1997, n. 127,   reca: "Misure
          urgenti  per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa
          e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo".
            - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,  reca:
          "Attivita'  informatiche   dell'Amministrazione statale  in
          materia  finanziaria e contabile".
            - L'art. 9 della  citata  legge    n.  94/1997,  ai  fini
          dell'esame degli schemi di  decreto trasmessi ai  sensi del
          comma  3  dell'art.   5, del comma   5 dell'art.  6  e  del
          comma    4    dell'art.    7,  istituisce    una   apposita
          commissione  bicamerale,  composta  da  15  senatori  e  15
          deputati.
           Note all'art. 1:
            -  Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione  ed  ampliamento    delle  attribuzioni  della
          Conferenza    permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
          regioni   e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per   le materie ed  i compiti  di interesse
          comune delle regioni, delle province  e dei comuni, con  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
            -  Si trascrive   il testo dell'art. 2, commi 205  e 206,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante:  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
            "205.      Il   Comitato    interministeriale    per   la
          programmazione   economica,   sentita      la    Conferenza
          permanente  per   i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province     autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   con
          deliberazione  adottata  su  proposta  del    Ministro  del
          bilancio e della programmazione   economica,  approva    le
          intese   istituzionali  di programma.
            206.  Il   CIPE, con le  procedure di cui al  comma 205 e
          sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  che  si
          pronunciano   entro   quindici  giorni    dalla  richiesta,
          delibera le  modalita' di   approvazione dei  contratti  di
          programma,  dei    patti territoriali   e dei  contratti di
          area e   gli  eventuali  finanziamenti  limitatamente    ai
          territori  delle aree   depresse;   puo'  definire altresi'
          ulteriori   tipologie    della  contrattazione  programmata
          disciplinandone  le modalita' di proposta, di approvazione,
          di attuazione, di verifica e controllo".
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   2, della legge 23
          agosto 1988, n.  400,  recante "Disciplina   dell'attivita'
          di    Governo e  ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri",  e'  il  seguente:  "2.  Con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,   previa deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
          emanati i regolamenti per la  disciplina delle materie, non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione,  per  le  quali le leggi della    Repubblica,
          autorizzando      l'esercizio         della        potesta'
          regolamentare  del  Governo, determinano  le norme generali
          regolatrici della   materia  e    dispongono  l'abrogazione
          delle  norme    vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
          delle norme regolamentari".
            - La legge   15 marzo 1997, n.    59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento di funzioni   e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".