IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono approvati i capitolati contenenti le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita'. 2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilita' ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalita' e ai principi, del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del'art. 12, del citato D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota alle premesse.