IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  1  maggio  1997,  n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  interinali  in  materia  di  esercizio sperimentale del
servizio  DCS  1800,  in  attesa  della conclusione della gara di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997,
n.  115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n.
189;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle comunicazioni;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  Dal  1  gennaio  1998  a  ciascun  concessionario  del servizio
pubblico radiomobile di comunicazione GSM e' assegnata una quota pari
al  10%  delle  bande  di  frequenza  riservate  al  Ministero  delle
comunicazioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
1  maggio  1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
luglio  1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale,
al  servizio  di  comunicazione  numerico  DCS  1800. Dette frequenze
saranno  messe  a  disposizione  dei  concessionari  sulla  base  del
provvedimento   del   Ministro  delle  comunicazioni  da  emanare  in
relazione  all'articolo  2,  comma  1,  e del regolamento previsto al
comma  3  del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n.
115,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1 luglio 1997, n.
189.
  2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1
e'  autorizzato  fino alla conclusione della gara di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  b),  del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, in
non  piu' di due citta' e per un numero limitato di utenti in base al
criterio che sara' concordato con la commissione dell'Unione Europea.
La  sperimentazione  e'  consentita anche alle imprese che presentano
domanda  di  partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il
servizio  commerciale  verra'  successivamente  espletato  sulla base
delle  misure  previste  dall'articolo  2,  comma  2, lettera a), del
decreto-legge  1  maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 luglio 1997, n. 189.
  3.  Resta  fermo  che  saranno  assicurate  tutte  le misure atte a
garantire  condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del
servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.
  4.  Il  termine  del 1 gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo  2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, e' soppresso.