IL MINISTRO 
                    PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma  dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE); 
  Visti, in particolare, gli articoli 1 e 12  della  predetta  legge,
secondo cui lo  statuto  dell'ICE  e'  deliberato  dal  consiglio  di
amministrazione, su  proposta  del  direttore  generale,  sentito  il
comitato consultivo,  ed  approvato  con  decreto  del  Ministro  del
commercio con l'estero; 
  Visto il parere espresso dal comitato consultivo il 30 luglio 1997;
  Vista la delibera del  consiglio  di  amministrazione  dell'ICE  n.
  39/97 del 1 agosto 1997; 
  Ritenuto di dover  apportare,  rispetto  al  testo  deliberato  dal
consiglio di amministrazione, alcune modifiche di  carattere  formale
agli articoli 3, commi 5 e 6; 6, comma 2; 9, commi 1, lettera  b),  e
4; 12, comma 1; 14, comma 5; 
  Ritenuto, inoltre, di dover apportare, sempre rispetto al  predetto
testo, alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 3, comma 4,
in quanto la elencazione delle attivita' ivi contenuta deve ritenersi
meramente esemplificativa rispetto alla  indicazione  delle  funzioni
assegnate all'ICE dall'articolo 2 della citata legge n. 68 del  1997;
all'articolo 4, comma 3, in quanto  riproduceva  parzialmente  ed  in
maniera imprecisa quanto previsto dall'articolo  3,  comma  3,  della
legge n. 68 del 1997; all'articolo 13, comma 2, in  quanto  rischiava
di introdurre elementi di incertezza in relazione  ad  una  procedura
gia' compiutamente delineata nella legge; all'articolo  13,  comma  3
(ora comma 2), in quanto si rende necessario prevedere un controllo a
posteriori dei risultati ottenuti con il piano di attivita'; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. 62874 del 28 ottobre 1997; 
                   Adotta il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente statuto: 
  a) si intende per ICE l'Istituto nazionale per il commercio estero;
  b) si intende per Ministero vigilante il  Ministero  del  commercio
  con l'estero; 
    c) si intende per legge la legge 25 marzo 1997, n. 68. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985,  n.  1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano  invariati
          il  valore  e  l'efficacia  degli  atti   legislativi   qui
          trascritti. 
           Note alle premesse: 
            -  La  legge  25  marzo  1997,  n.  68,  reca:   "Riforma
          dell'Istituto nazionale per il commercio estero". Gi 
          articoli 1 e 12 cosi' recitano: 
            "Art. 1  (Natura).  -  1.  L'Istituto  nazionale  per  il
          commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed
          e' retto dalla  presente  legge,  nonche'  da  uno  statuto
          deliberato dal consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
          comitato consultivo, ed approvato con decreto del  Ministro
          del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. L'ICE  ha  autonomia
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
          contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del
          Ministero del commercio con  l'estero  nella  forma  o  nei
          limiti di cui alla presente legge". 
            "Art. 12 (Norme transitorie e finali).  -  1.  Entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
          si provvede alla costituzione, degli organi dell'ICE.  Fino
          a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le
          disposizioni di cui al decreto-legge  29  agosto  1994,  n.
          522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  ottobre
          1994, n. 600. 
            2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta
          del  direttore  generale,  delibera,  sentito  il  comitato
          consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino
          alla data di entrata in vigore del nuovo  statuto  dell'ICE
          si applica, in quanto compatibile, il  regolamento  emanato
          con il decreto del Presidente della Repubblica  18  gennaio
          1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  consiglio  di  amministrazione
          provvede alla  rideterminazione  della  dotazione  organica
          dell'ICE, previa rilevazione dei carichi  di  lavoro  nelle
          forme previste dalla legislazione  vigente,  tenendo  conto
          delle  effettive  esigenze  della  sede   centrale,   della
          riduzione del numero delle sedi periferiche, nonche'  della
          riorganizzazione della rete estera. Nel caso in  cui  dalla
          rilevazione di  cui  al  precedente  periodo  emergesse  la
          necessita' di ridimensionare l'organico esistente alla data
          di entrata in vigore della presente legge, il consiglio  di
          amministrazione sottoporra' al Ministro del  commercio  con
          l'estero e al Ministro del tesoro un  piano  di  mobilita',
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 
            3. Nel periodo tra la data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e l'approvazione del piano di  attivita'  di
          cui all'articolo 7, l'attivita' dell'ICE prosegue in regime
          transitorio in base  alle  disposizioni  vigenti  ai  sensi
          della legge 8 marzo 1989, n. 106. I programmi  promozionali
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge   vengono   completati   secondo   le    disposizioni
          originariamente previste. 
            4. Sono abrogate le  disposizioni  incompatibili  con  la
          presente legge". 
             - L'art. 2 della citata legge n. 68/1997 cosi' recita: 
            "Art. 2  (Funzioni).  -  1.  L'ICE  conforma  la  propria
          attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed  ha
          il compito di promuovere  e  sviluppare  il  commercio  con
          l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione  del
          sistema produttivo  nazionale,  segnatamente  con  riguardo
          alle esigenze delle piccole  e  medie  imprese,  singole  o
          associate. Fornisce altresi' servizi  alle  imprese  estere
          volti a potenziare i rapporti con il  mercato  nazionale  e
          concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia. 
            2. Nello svolgimento delle sue funzioni  l'ICE,  operando
          in stretto raccordo  con  le  regioni,  con  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          organizzazioni imprenditoriali e  i  soggetti  interessati,
          assicura i servizi  di  base  di  carattere  istituzionale,
          nonche' i servizi personalizzati e  specializzati.  A  tale
          fine: 
            a) cura lo studio  sistematico  delle  caratteristiche  e
          delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle  normative
          e  degli  standard  qualitativi  e  di  sicurezza  vigenti,
          elaborandone i risultati e  diffondendoli  tra  i  soggetti
          pubblici  e  gli  operatori  interessati;  coopera  con  le
          rappresentanze   diplomatiche   all'estero   al   fine   di
          determinare     le     condizioni      piu'      favorevoli
          all'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
            b) sviluppa la promozione e  la  commercializzazione  dei
          prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali,
          nonche' l'immagine del prodotto italiano nel  mondo,  anche
          fornendo assistenza  alle  imprese  italiane  ed  a  quelle
          estere interessate agli scambi con l'Italia, 
            c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza
          alle   imprese   italiane   che   operano   nel   commercio
          internazionale; 
            d) promuove la formazione  manageriale,  professionale  e
          tecnica dei quadri italiani e  stranieri  che  operano  per
          l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine  puo'
          stipulare   accordi   o   convenzioni    con    istituzioni
          scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane
          o estere; 
            e) promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,
          agricolo, della distribuzione e del terziario  al  fine  di
          incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
          internazionali; 
          f) fornisce  servizi  alle  imprese  estere  che  intendono
            operare in  Italia,  anche  con  investimenti  diretti  e
            accordi   di   collaborazione   economica   con   imprese
            nazionali;  g)  effettua  assistenza  e  consulenza  alle
            aziende 
          commerciali che operano nell'import e nell'export; 
            h) effettua la promozione e  l'assistenza  delle  aziende
          del settore agroalimentare, nonche' i controlli di qualita'
          sui  prodotti  ortofrutticoli,  ai  sensi  della  normativa
          vigente; 
            i)   fornisce   su   richiesta,   e   d'intesa   con   le
          rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle  iniziative
          promozionali all'estero che  risultino  coordinate  con  il
          piano annuale e con le altre iniziative  non  comprese  nel
          piano; 
            l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento
          delle sue finalita'. 
            3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati
          a pagamento secondo modalita' determinate 
          dal consiglio di amministrazione dell'ICE". 
            - L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 68/1997  cosi'
          recita: 
            "3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di  soggetti
          pubblici operanti nell'erogazione  di  servizi  a  supporto
          dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE
          ed il relativo personale, a seguito  di  specifici  accordi
          approvati dal Ministero  vigilante,  possono  confluire  in
          nuovi  ambiti  organizzativi  regionali,   promossi   dalle
          regioni,  anche  in  collaborazione  con  altri   soggetti,
          destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di
          impresa, secondo formule operative da definire nei  singoli
          casi.  In  ogni  caso,  gli  uffici   periferici   dell'ICE
          concorrono, nelle forme definite da specifiche  convenzioni
          di durata  quinquennale  all'attuazione  dei  programmi  di
          internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione
          degli scambi commerciali decisi dalle regioni". 
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".  L'art.  17,  comma  3,  cosi'
          recita: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Nota all'art. 1: 
            -  La  legge  25  marzo  1997,  n.  68,  reca:   "Riforma
          dell'Istituto nazionale per il commercio estero".