IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti; Visto in particolare l'art. 110, comma 5; Considerato che la richiamata disposizione prevede che con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attivita' specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonche' attivia' radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico; Ritenuto, per quanto concerne il personale dipendente dai presidi delle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dagli enti e istituti di cui all'art. 4, comma 12 e 13, e dalle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, di demandare gli accertamenti e l'attivita' di aggiornamento direttamente ai predetti enti ed istituzioni; Ritenuto, per quanto concerne i medici dipendenti da istituzioni sanitarie private e per quelli che svolgono l'attivita' nei propri studi professionali, di demandare gli accertamenti agli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competenti; Ritenuto, altresi', di demandare alle associazioni e societa' scientifiche riconosciute che comprendono tra le finalita' i settori della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare e della radioprotezione, gli accertamenti e le attivita' di aggiornamento, previa autorizzazione del Ministro della sanita'; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, Sentita la conferenza Stato-regioni; Decreta: Le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attivita' specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonche' attivita' radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico, sono quelle stabilite nei seguenti articoli. Art. 1. 1. Le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti ed enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promuovono, nell'ambito dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario dipendente, nei confronti del personale medico chirurgo addetto all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare o ad attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e degli odontoiatri specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o ad indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti. 2. Per la realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento le aziende e le istituzioni di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e delle associazioni e societa' scientifiche di cui all'art. 2. 3. Ai corsi di formazione ed aggiornamento le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono ammettere, con oneri a loro carico, medici chirurghi addetti all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare in istituzioni private o nei propri studi professionali nonche' odontoiatri e medici chirurghi che svolgono attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico nelle predette istituzioni e studi privati. 4. Al termine del corso i medici sono sottoposti all'accertamento del possesso delle conoscenze radioprotezionistiche da parte di apposite commissiom. In caso di esito favorevole e' rilasciata apposita certificazione da parte del legale rappresentante dell'ente. 5. Le linee generali sulla durata, i contenuti e la periodicita' dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di radioprotezione sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.