IL RETTORE
   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2319,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
   Visto il D.P.R. 28.10.1991;
   Visto il D.L. 502/92;
   Visto il D.P.R. 12.4.1994;
   Visto il D.P.R. 6.5.1994;
   Visto il D.M. 11.5.95;
   Visto il D.M. 3.7.96;
   Vista la delibera del Senato Accademico del 4.11.96;
   Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.96;
   Sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale;
                              Decreta:
   Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  La  Sapienza di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue:
   l'art.  37  del  Titolo  XIX  dello  Statuto  dell'Universita' "La
Sapienza" relativo  alla  Scuola  di  Specializzazione  in  Chirurgia
maxillo-facciale   e'  soppresso  e  sostituito  dal  seguente  nuovo
articolo:
                               ART. 23
      SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
ART. 1 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia  maxillo-facciale
risponde   alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione
dell'area medica.
ART. 2 - La Scuola ha lo scopo  di  formare  medici  specialisti  nel
settore  professionale della chirurgia maxillo-facciale, ivi compresa
la Chirurgia speciale odontostomatologica.
ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo  di  Specialista  in  Chirurgia
Maxillo-Facciale.
ART. 4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
ART.  5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della
Facolta' di Medicina e Chirurgia (I  Clinica  odontostomatologica)  e
quelle  del  S.S.N.  individuate  nei  protocolli  di  intesa  di cui
all'art. 6 comma 2 del Decreto  Legislativo  502/92  ed  il  relativo
personale   universitario   appartenenti   ai   settori  scientifico-
discilinari di cui alla tabella A e quelle dirigente del S.S.N. delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
ART.  6  -  Il  numero  massimo  di  specializzandi  iscrivibili   e'
determinato in 8 per ciascun anno di corso.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari
Area A - Propedeutica:
lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-
fisiologia,  di  embriologia,  di  anatomia  patologica e di anatomia
chirurgica;  deve  apprendere  inoltre  conoscenze  necessarie   alla
valutazione  epidemiologica  ed  alla  sistemazione dei dati clinici,
anche mediante sistemi informatici.
Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E06B  Istologia,
F06A Anatomia patologica, F01X Statistica medica.
Area B - Discipline odontostomatologiche:
lo  specializzando deve acquisire conoscenze approfondite nell'ambito
della patologia odontostomatologica e della relativa terapia.
Settore: F13B Malattie odontostomatologiche
Area C - Semeiotica clinica e strumentale:
lo  specializzando  procede  nell'acquisizione  degli   elementi   di
programmazione chirurgica e di diagnostica strumentale.
Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F13C Chirurgia
maxillo-facciale,    F13B    Malattie    odontostomatologiche,   F12B
Neurochirurgia,   F14X   Malattie    dell'apparato    visivo;    F12A
Neuroradiologia, F21X Anestesiologia, F15A Otorinolaringoiatria.
Area D - Anatomia chirurgica e delle tecniche chirurgiche:
lo   specializzando   deve   apprendere   le   fondamentali  tecniche
chirurgiche.
Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F08A Chirurgia generale
Area E - Chirurgia maxillo-facciale:
lo  specializzando  deve  acquisire  la  conoscenza  necessaria  alla
diagnosi  ed al trattamento medicochirurgico delle patologie maxillo-
facciali.
Settore: F13C Chirurgia maxillo-facciale
Area  F  -  Chirurgia  interdisciplinare:  lo   specializzando   deve
acquisire  le  basi di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a
diagnosticare  e  trattare  chirurgicamente   pazienti   affetti   da
patologie di competenza multidisciplinare anche in collaborazione con
altri specialisti
Settori:  F13C  Chirurgia maxillo-facciale, F12B Neurochirurgia, F13B
Malattie  odontostomatologiche,   F15A   Otorinolaringoiatria,   F08B
Chirurgia   plastica,   F14X   Malattie  dell'apparato  visivo,  F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia, F04C Oncologia medica.
Area G - Medicina sociale, preventiva e riabilitativa:
lo specializzando  deve  acquisire  le  basi  di  conoscenza  per  la
prevenzione,  la  diagnosi  e  la  terapia  delle  patologie maxillo-
facciali e della loro prevenzione e riabilitazione.
Settori: F22B Medicina legale, F01X Statistica medica,  F23F  Scienze
della riabilitazione logopedica e foniatrica.
Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
Lo studente  per  essere  ammesso  all'esame  finale  di  diploma  di
Specializzazione deve:
-  aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o di chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
-  dimostrare   di   aver   raggiunto   una   completa   preparazione
professionale    specifica,   basata   sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente eseguito atti medici  specialistici,  come  di  seguito
specificato:
-  almeno  50  interventi  di alta chirurgia, dei quali almeno il 10%
condotti come primo operatore;
-  almeno  120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica
(chirurgia    plastica,     neurochirurgia,     otorinolaringoiatria,
oftalmologia), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
   Infine,  lo  specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
   Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Roma, 12 aprile 1997
                                                    Il rettore: TECCE