IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il D.P.R. 28.10.1991; Visto il D.L. 502/92; Visto il D.P.R. 12.4.1994; Visto il D.P.R. 6.5.1994; Visto il D.M. 11.5.95; Visto il D.M. 3.7.96; Vista la delibera del Senato Accademico del 4.11.96; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.96; Sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: l'art. 39 del Titolo XIX dello Statuto dell'Universita' "La Sapienza" relativo alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: ART. 25 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA ART. 1 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. ART. 2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva. ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva. ART. 4 - Il Corso ha la durata di 5 anni. ART. 5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia (I Clinica dermatologica) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 502/92 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline. ART. 6 - Il numero massimo di specializzandi iscrivibili e' determinato in 8 per ciascun anno di corso. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A) Area propedeutica generale Obiettivo: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica B) Area propedeutica clinica Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica C) Area clinica complementare Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ad applicative integrative della Chirurgia plastica. Settori: F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo- facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia e ostetricia. D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica. Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'. Settori: F08B Chirurgia plastica. E) Area disciplinare metodologie complementari Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione: a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi; b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: 1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almento il 10% condotto come primo operatore; 2. almeno 120 interventi di media chirurgia dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; 3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 aprile 1997 Il rettore: TECCE