IL RETTORE
   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2319,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
   Visto il D.P.R. 28.10.1991;
   Visto il D.L. 502/92;
   Visto il D.P.R. 12.4.1994;
   Visto il D.P.R. 6.5.1994;
   Visto il D.M. 11.5.95;
   Visto il D.M. 3.7.96;
   Vista la delibera del Senato Accademico del 4.11.96;
   Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.96;
   Sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale
                              Decreta:
   Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  La  Sapienza di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue:
   l'art.  39  del  Titolo  XIX  dello  Statuto  dell'Universita' "La
Sapienza" relativo  alla  Scuola  di  Specializzazione  in  Chirurgia
plastica e ricostruttiva e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo
articolo:
                               ART. 25
         SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA E
                            RICOSTRUTTIVA
ART.  1  -  La  Scuola  di  Specializzazione  in Chirurgia plastica e
ricostruttiva  risponde  alle  norme   generali   delle   Scuole   di
Specializzazione dell'area medica.
ART.  2  -  La  Scuola  ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.
ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo  di  specialista  in  Chirurgia
plastica e ricostruttiva.
ART. 4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
ART.  5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della
Facolta' di Medicina e Chirurgia (I Clinica dermatologica)  e  quelle
del  S.S.N.  individuate  nei  protocolli di intesa di cui all'art. 6
comma 2 del Decreto  Legislativo  502/92  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui
alla  tabella  A  e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
ART.  6  -  Il  numero  massimo  di  specializzandi  iscrivibili   e'
determinato in 8 per ciascun anno di corso.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A) Area propedeutica generale
Obiettivo:  lo  specializzando  deve conseguire la preparazione sulle
conoscenze di base utili per la pratica  applicativa  di  genetica  e
biologia  dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla
teratologia, di anatomia ed  istologia  normale  e  patologica  della
cute,  parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione
tissutale con particolare riguardo alle ustioni.
Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X  Genetica  medica,
F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica
B) Area propedeutica clinica
Obiettivi:  lo specializzando deve conseguire la preparazione di base
necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione  ed
in  urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono
presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica
C) Area clinica complementare
Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ad  applicative
integrative della Chirurgia plastica.
Settori:  F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-
facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree,
F20X Ginecologia e ostetricia.
D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.
Obiettivi: l'area deve fornire la  preparazione  di  base  necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e  delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle
specialita'.
Settori: F08B Chirurgia plastica.
E) Area disciplinare metodologie complementari
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze  utili  per
la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di
diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti,
delle terapie riabilitative.
Settori: E07X Farmacologia, E10X  Biofisica  medica,  F08B  Chirurgia
plastica.
Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale  di  diploma,  lo  specializzando
deve   dimostrare   di   aver  raggiunto  una  completa  preparazione
professionale specifica, basata sulla dimostrazione:
a) aver frequentato un reparto di chirurgia  generale  e/o  chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;
b)  aver  personalmente  eseguito  atti medici specialistici, come di
seguito specificato:
1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almento  il  10%
condotto come primo operatore;
2.  almeno  120 interventi di media chirurgia dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
3.  almeno  250  interventi   di   piccola   chirurgia   generale   e
specialistica dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
   Infine,  lo  specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
   Nel   Regolamento   didattico  di  Ateneo  verranno  eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il  relativo  peso
specifico.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Roma, 12 aprile 1997
                                                    Il rettore: TECCE