Art. 1. Sfera di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994. La relativa scadenza fissata al 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed al 31 dicembre 1995 per la parte economica. 2. Il contratto si applica ai dirigenti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nel periodo di validita' dello stesso. 3. Le parti si danno atto che, in base a quanto indicato dall'art. 5 della legge 106/1989, il trattamento economico e normativo dei dipendenti determinato con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. 4. La dirigenza dell'Istituto ordinata sulla qualifica unica di dirigente. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale la piattaforma sara' presentata con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, sara' corrisposta ai dirigenti la relativa indennita', secondo le scadenze e le modalita' previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. 7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente. 8. La stipulazione si intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29/1993, secondo le previsioni dell'art. 73, comma 5, dello stesso decreto. 9. Il contratto, qualora non venga data disdetta da una delle parti firmatarie, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali conservano efficacia fino a quando siano sostitutite dal successivo contratto collettivo. 10. Le parti si danno atto che il presente contratto ha comunque validita', per la parte economica, fino al 31 dicembre 1995 e la sua disdetta verra' data, secondo le modalita' del precedente comma, dopo il perfezionamento delle procedure di approvazione di cui al punto 8. 11. Le parti, nello stipulare il presente CCNL del personale dirigente dell'ICE, confermano che quanto espressamente richiamato o non espressamente disapplicato dal presente contratto, conserva validita' per effetto del precedente contratto stipulato il 5 giugno 1991 e scaduto il 30 giugno 1993. 12. Le parti si impegnano, in relazione alla annunciata presentazione del progetto di riforma dell'ICE ed in vista della discussione in Parlamento di un organico disegno di legge, ad adeguare il presente contratto entro novanta giorni dalla emanazione della legge di riforma e la conseguente ricostituzione degli organi di amministrazione, al fine di armonizzare la parte normativa alle nuove disposizioni, fermi restando la durata, la decorrenza, la scadenza ed i tetti di spesa del presente CCNL.