Art. 1.
              Sfera di applicazione, decorrenza e durata
  1. Il  presente contratto decorre  dal 1 gennaio 1994.  La relativa
scadenza fissata al 31 dicembre 1997  per la parte normativa ed al 31
dicembre 1995 per la parte economica.
  2. Il contratto si applica  ai dirigenti dell'Istituto con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato  in servizio nel periodo di validita'
dello stesso.
  3. Le parti si danno atto  che, in base a quanto indicato dall'art.
5 della  legge 106/1989,  il trattamento economico e   normativo  dei
dipendenti  determinato con  riferimento ai  trattamenti economici  e
normativi dei  contratti collettivi  nazionali di lavoro  del settore
assicurativo.
  4.  La dirigenza  dell'Istituto ordinata  sulla qualifica  unica di
dirigente.
  5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale la piattaforma sara'
presentata con un  anticipo di almeno tre mesi rispetto  alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla  scadenza  del  contratto,   le  parti  negoziali  non  assumono
iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
  6. Dopo  un periodo di vacanza  contrattuale pari a tre  mesi dalla
data di scadenza della parte  economica del presente contratto, sara'
corrisposta ai dirigenti la  relativa indennita', secondo le scadenze
e  le modalita'  previste dall'Accordo  sul costo  del lavoro  del 23
luglio 1993.
  7. In  sede di rinnovo  biennale per la parte  economica, ulteriore
punto   di  riferimento   del   negoziato   sara'  costituito   dalla
comparazione   tra  l'inflazione   programmata  e   quella  effettiva
intervenuta   nel  precedente   biennio,   secondo  quanto   previsto
dall'Accordo di cui al comma precedente.
  8.   La   stipulazione   si   intende  avvenuta   a   seguito   del
perfezionamento delle procedure  di cui all'art. 51, commi 1  e 2 del
decreto  legislativo  n. 29/1993, secondo le previsioni dell'art. 73,
comma 5, dello stesso decreto.
  9. Il contratto, qualora non venga data disdetta da una delle parti
firmatarie, mediante  lettera raccomandata, almeno tre  mesi prima di
ogni singola  scadenza, si intende  tacitamente rinnovato di  anno in
anno.  In caso  di disdetta  le disposizioni  contrattuali conservano
efficacia fino  a quando  siano sostitutite dal  successivo contratto
collettivo.
  10. Le  parti si danno atto  che il presente contratto  ha comunque
validita', per la parte economica, fino  al 31 dicembre 1995 e la sua
disdetta verra' data, secondo le modalita' del precedente comma, dopo
il perfezionamento delle procedure di approvazione di cui al punto 8.
  11.  Le  parti, nello  stipulare  il  presente CCNL  del  personale
dirigente dell'ICE, confermano che  quanto espressamente richiamato o
non  espressamente  disapplicato  dal  presente  contratto,  conserva
validita' per effetto del precedente  contratto stipulato il 5 giugno
1991 e scaduto il 30 giugno 1993.
  12.   Le  parti   si  impegnano,   in  relazione   alla  annunciata
presentazione  del progetto  di riforma  dell'ICE ed  in vista  della
discussione  in  Parlamento  di  un organico  disegno  di  legge,  ad
adeguare il presente contratto  entro novanta giorni dalla emanazione
della legge di  riforma e la conseguente  ricostituzione degli organi
di amministrazione,  al fine di  armonizzare la parte  normativa alle
nuove  disposizioni,  fermi restando  la  durata,  la decorrenza,  la
scadenza ed i tetti di spesa del presente CCNL.