IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto   il   decreto legislativo 3   febbraio 1993,    n.  29,    e
successive        modificazioni    ed    integrazioni,        recante
"Razionalizzazione   dell'organizzazione      delle   amministrazioni
pubbliche  e  revisione    della  disciplina  in  materia di pubblico
impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
 Visto  l'art. 73, comma 5, del    predetto  decreto  legislativo  n.
29/1993,  in  base  al quale i rapporti di lavoro del personale delle
aziende e degli  enti di cui alle  leggi 26 dicembre 1936,  n. 2174 e
successive modificazioni ed integrazioni, 13  luglio 1984, n. 312, 30
maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e
31 gennaio  1992, n. 138,  "sono regolati da contratti  collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo  9, comma  2, ed  all'articolo 65,  comma 3"  e che  "le
predette   amministrazioni  si   attengono  nella   stipulazione  dei
contratti  collettivi alle  direttive  impartite  dal Presidente  del
Consiglio dei  Ministri, che  previa deliberazione del  Consiglio dei
Ministri, ne autorizza la  sottoscrizione in conformita' all'art. 51,
commi  1 e  2";
 Viste  le  direttive del  5  settembre 1994  e del  1 febbraio  1995
del  Presidente    del  Consiglio dei   Ministri impartite, oltre che
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  anche alle  aziende  ed  agli enti  di  cui
all'art. 73,  comma 5,  del decreto legislativo  n. 29/1993,  tra cui
l'ENEA;
 Vista  la legge 23  dicembre 1994, n. 725  (legge finanziaria per il
1995);
  Vista la lettera prot. n. 62458  del 12 dicembre 1996, con la quale
- in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e  52, comma
3,  del   decreto legislativo   3 febbraio  1993, n.  29 e successive
modificazioni   ed integrazioni - l'ENEA,    ha  trasmesso,  ai  fini
dell'"autorizzazione    alla     sottoscrizione",   il    testo   del
contratto  collettivo nazionale  di  lavoro  del personale  dell'ENEA
dell'area  tecnico -  amministrativa  relativo al  periodo 1  gennaio
1994-31 dicembre 1997, per gli  aspetti normativi e 1 gennaio 1994-31
dicembre  1995  per gli  aspetti  economici,  concordato in  data  10
dicembre 1996,  con le  confederazioni sindacali  CONF.S.A.L., USPPI,
CISNAL, CIDA  e le  organizzazioni sindacali di  categoria SNUR-CGIL,
CISL-RICERCA,     UIL-FUR,    CISAL-RICERCA,     CONF.S.A.L.-RICERCA,
USPPI-ENEA, CISNAL-ENERGIA;
 Visto il "testo concordato" in precedenza indicato,   il quale    e'
stato  inviato    unitamente   ad una   relazione tecnicofinanziaria,
corredata, ai sensi  dei citati articoli 1, comma 1, e 52, comma   3,
del   decreto  legislativo  n.  29  /1993,  da  appositi  "prospetti"
contenenti    "l'individuazione del  personale interessato, dei costi
unitari e degli  oneri riflessi del  trattamento economico  previsto,
nonche'  la  quantificazione    complessiva  della  spesa  diretta ed
indiretta,  ivi  compresa    quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
  Visto  in  particolare,  l'articolo 2, comma 1,  del predetto testo
concordato, il quale  prevede che "il presente contratto decorre  dal
1  gennaio  1994  ed avra' scadenza il 31 dicembre 1995  per la parte
economica  ed il 31 dicembre  1997 per la parte  normativa";
  Visto  l'articolo  51,  comma    1,   del   decreto  legislativo  3
febbraio 1993,  n. 29, -  come modificato  dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n.  470, e dal decreto  legislativo 23 dicembre  1993,
n.  546   -,  il  quale  prevede  che, ai  fini  della autorizzazione
alla sottoscrizione, "il  Governo, nei quindici giorni successivi, si
pronuncia in senso  positivo o negativo, tenendo  conto  fra  l'altro
degli.  effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati
relativi  al  precedente  periodo  contrattuale  e  della conformita'
alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato che  nella citata  direttiva del  5 settembre 1994   e'
stato    precisato    che   "per   il   1994   non   possono   essere
riconosciuti  ulteriori  benefici  economici, oltre  l'indennita'  di
vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal
1 aprile 1994, con il  provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28  aprile 1994 (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno  1994) e prorogato fino al 31  dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469"  e che "in ogni caso incrementi
retributivi medi non potranno  superare, nel biennio contrattuale per
la materia  retributiva, il  6 per  cento della  attuale retribuzione
media";
 Considerato che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e'  stato
precisato  che le aziende  e gli  enti di cui  all'articolo 73, comma
5,   del decreto legislativo  n. 29 /1993 "si  atterranno alle stesse
regole  indicate in  proposito sia nella  precedente direttiva del  5
settembre  1995  che  nella  presente  direttiva  impartita all'ARAN,
rispettando gli indirizzi indicati per  la definizione dei costi ed i
vincoli   relativi   agli    incrementi   retributivi   complessivi";
 Considerato che - in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994
e  del 1  febbraio 1995  impartite dal  Presidente del  Consiglio dei
Ministri alle  aziende ed enti di  cui all'articolo 73, comma  5, del
decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui l'ENEA) a seguito  di  intesa
intervenuta  con  il  Ministro  del   Tesoro  -,  il  predetto  testo
concordato, con le motivazioni indicate  nel seguito, non risulta, in
linea di massima, in contrasto con le predette direttive e presentano
da un lato alcune sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali
come regolamentati nei Contratti  collettivi nazionali di lavoro gia'
raggiunti  presso l'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale  delle
pubbliche amministrazioni  (ARAN) e  gia' autorizzati dal  Governo, e
dall'altro  lato  specifiche  normative  derivanti  dalle  situazioni
pregresse  e peculiari  proprio  del  particolare contesto  operativo
dell'ENEA;
 Considerato  che  la    spesa  complessiva  diretta ed indiretta del
rinnovo  contrattuale in  questione e'   contenuta entro    i  limiti
delle  disponibilita'  finanziarie  indicate dalle  direttive  del  5
settembre 1994 e del 1 febbraio  1995, razionalizzando in tal modo il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati  dal   Parlamento;
  Considerato     che  il    predetto  testo concordato  e' coerente,
in linea   generale,   con i   principi e    gli  obiettivi        di
razionalizzazione      dell'organizzazione      delle amministrazioni
pubbliche  e  di    revisione  della  disciplina   del rapporto    di
lavoro   dei  pubblici dipendenti  contenuti nel  decreto legislativo
n. 29 /1993;   Tenuto   conto che,   come indicato    nelle  predette
direttive,  il    citato    testo  concordato,    nel  rendere   piu'
flessibile  l'organizzazione  del lavoro  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa  delle   amministrazioni  pubbliche,   contribuisce  ad
accrescere   l'efficacia   e   l'efficienza   delle   amministrazioni
pubbliche;
 Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione  del   20 dicembre  1996 concernente  l'"Autorizzazione alla
sottoscrizione" del  testo concordato  in precedenza  indicato;
 Visto il decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri  del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini, e' stato delegato a  provvedere alla "attuazione ..... del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni  ....." e  ad "esercitare  ..... ogni  altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  relative  a  tutte  le materie  che  riguardano  .....  1)
Funzione pubblica";
  A nome del  Governo;
                              Autorizza
  ai sensi degli articoli 73,  comma 5, e 51, comma 1,   del  decreto
legisativo  3 febbraio   1993, n.  29  e successive  modificazioni ed
integrazioni,  l'Ente  per    le  nuove  tecnologie,    l'energia   e
l'ambiente    (ENEA)  alla  sottoscrizione  dell'allegato  testo  del
contratto collettivo nazionale di  lavoro del   personale   dell'ENEA
dell'area    tecnicoamministrativa relativo   al periodo   1  gennaio
1994  - 31  dicembre  1997, per  gli aspetti normativi  e  1  gennaio
1994 - 31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data
10  dicembre  1996,  con  le  confederazioni  sindacali  CONF.S.A.L.,
USPPI, CISNAL,  e  le    organizzazioni  sindacali  di      categoria
SNUR-CGIL,         CISL-RICERCA,      UIL-FUR,         CISAL-RICERCA,
CONF.S.A.L.-RICERCA, USPPI-ENEA,  CISNAL-ENERGIA.
 Ai  sensi dell'art.  51,   comma 2,   del   decreto legislativo    3
febbraio   1993,  n. 29,  e successive modificazioni  e integrazioni,
la  presente autorizzazione sara' trasmessa  alla Corte dei conti.
  Roma, 20 dicembre 1996
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il  Ministro per  la funzione pubblica
                                            Bassanini
Registrato  alla Corte dei conti il 1 agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n.  8