IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo stauto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente de1la Repubblica 11 luglio l980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto l990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e succesive modificazioni ed integrare e rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia di Palermo del 29 maggio 1997 e del Senato accademico del 1 luglio 1997; Considerata l'urgenza di riordinare la scuola di specializzazione in radioterapia; Considerato che l'attivita' del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Universita', e' stata sospesa; Decreta: Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996 la scuola di specializzazione in radioterapia. Scuola di specializzazione in radioterapia Art. 1. La scuola di specializzazione in radioterapia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.