(parte 1)
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Agli uffici delle entrate
                                  All'ufficio del segretario generale
                                        e, per conoscenza:
                                  Al  servizio   centrale   ispettori
                                  tributari
                                  Al   Dipartimento  delle  dogane  e
                                  II.II.  direzione  centrale  per  i
                                  servizi doganali
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  Alla     confederazione    generale
                                  dell'industria italiana
                                  All'associazione  fra  le  societa'
                                  per azioni - ASSONIME
                                  All'associazione bancaria italiana
                                  All'associazione  nazionale  comuni
                                  d'Italia - ANCI
                                  Alla    confederazione     italiana
                                  piccola e media industria - CONFAPI
                                  Alla  confederazione  italiana  del
                                  commercio - CONFCOMMERCIO
                                  Alla    confederazione     generale
                                  italiana   del   traffico   e   dei
                                  trasporti
                                  Alla    confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla   confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla lega delle cooperative
                                  All'associazione          nazionale
                                  costruttori edili - ANCE
                                  Alla    confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  All'associazione  nazionale  fra  i
                                  produttori di alimenti zootecnici
                                  Alla    confederazione    nazionale
                                  artigianato - C.N.A.
                                  Alla     confederazione    generale
                                  artigianato - CONFARTIGIANATO
                                  Alla federazione italiana  pubblici
                                  esercizi - FIPE
                                  Alla  federazione italiana viaggi e
                                  turismo - FIAVET
                                  Alla federazione  italiana  editori
                                  giornali - FIEG
                                  Alla  societa'  italiana  autori ed
                                  editori - SIAE
                                  Al  sindacato  nazionale  giornalai
                                  d'Italia - SINAGI
                                  All'associazione italiana editori -
                                  AIE
                                  All'associazione  nazionale imprese
                                  assicuratrici
                                  Alla    confederazione     italiana
                                  esercenti  attivita'  commerciali -
                                  CONFESERCENTI
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  All'associazione generale  italiana
                                  dello spettacolo - AGIS
                                  All'associazione          nazionale
                                  industrie    cinematografiche     e
                                  audiovisive - ANICA
N.B. - Il decreto legislativo 2 novembre 1997, n. 313, recante "Norme
in  materia  di imposta sul valore aggiunto", e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre
1997.
Il testo del decreto-legge 29 settembre 1997,  n.  328  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  228  del  30  settembre  1997),
coordinato con la legge di conversione  29  novembre  1997,  n.  410,
recante  "Disposizioni tributarie urgenti", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1997.
INTRODUZIONE
  Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n.  313,  (pubblicato  nel
supplemento  ordinario n. 188/L alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 1997) ha dato attuazione alla delega conferita  al  Governo
con  l'articolo  3,  comma  66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente la revisione della soggettivita'  passiva  d'imposta,  il
riordino  della  disciplina  delle  detrazioni IVA e la revisione dei
regimi speciali dell'agricoltura,  dell'editoria,  degli  spettacoli,
delle agenzie di viaggio e delle telecomunicazioni.
  Al  fine  di  realizzare  la necessaria uniformita' di indirizzo in
ordine  all'interpretazione  delle  nuove  disposizioni   che   hanno
apportato  sostanziali  modifiche  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  successive  modificazioni,  si
forniscono  qui  di  seguito  le prime istruzioni, facendo riserva di
ulteriori  interventi  chiarificatori  che  nella   fase   di   prima
applicazione delle nuove norme si rendessero necessari.
  Con  la presente circolare vengono altresi' illustrate le modalita'
applicative di  talune  norme,  in  linea  con  quelle  contenute  in
appositi provvedimenti regolamentari in corso di emanazione.
                               PARTE I
              MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI IVA
                              PREMESSA
  Con  il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, in attuazione
della delega contenuta nell'articolo 3, comma 66, lettere  a)  e  b),
della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, il legislatore delegato ha
perseguito obiettivi di adeguamento della  normativa  nazionale  alle
disposizioni  comunitarie  in materia di imposta sul valore aggiunto,
contenute nella  direttiva  n.  77/388/CEE  del  17  maggio  1997,  e
successive modificazioni.
  Gli interventi modificativi hanno riguardato in particolare:
-  la  soggettivita'  passiva  di imposta, riconsiderata, in funzione
antielusiva, al fine di escluderla in relazione a talune attivita' di
mero godimento, non dirette alla produzione di beni o di servizi;
-  la  detrazione  e  le  relative  rettifiche,  ridisciplinate   con
finalita'  di  esclusione della detrazione per gli acquisti di beni e
servizi destinati esclusivamente a finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa,  arte  o  professione  o  utilizzati esclusivamente per
operazioni non soggette all'imposta.
  Le  citate   innovazioni   hanno   riguardato,   quindi,   istituti
fondamentali  caratterizzanti  la  struttura  stessa del tributo e si
rende necessario impartire chiarimenti  interpretativi  agli  Uffici,
chiamati  ad  applicare  la  nuova normativa dal 1 gennaio 1998, data
alla quale il decreto legislativo ricollega l'efficacia  della  nuova
disciplina,  salve  alcune  disposizioni  per le quali, come si avra'
modo di specificare nel corpo della presente circolare, sono previste
decorrenze diverse.
                             CAPITOLO I
                       PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
1.1 - PRESUPPOSTI OGGETTIVI
1.1.1 - CONFERIMENTI
  L'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 313  del  1997  in
esame  ha  apportato alcune modifiche all'articolo 2, terzo comma del
D.P.R. n. 633 del 1972, riformulando la lettera b) e  sopprimendo  le
lettere e) ed h).
  La nuova formulazione della citata lettera b) e' intesa ad attrarre
nel  campo  di  applicazione  del  tributo,  come  previsto  dalla VI
Direttiva C.E.E. n. 77/388 del 17  maggio  1977,  i  conferimenti  di
singoli   beni,   non   costituenti   azienda   o  rami  di  azienda,
intendendosi,  questi  ultimi,  come  complessi  di  beni  e  servizi
collegati  tra  loro in modo da costituire un'autonoma organizzazione
produttiva.
  Cio' in quanto il conferimento configura un atto a  titolo  oneroso
che  comporta il trasferimento della proprieta' a favore del soggetto
conferitario.
  Resta confermata l'esclusione dal tributo per i conferimenti e  per
le cessioni aventi ad oggetto aziende o rami di aziende.
  E'  appena  il  caso  di rammentare che se i conferimenti hanno per
oggetto denaro, gli stessi  non  vanno  assoggettati  all'imposta  ai
sensi  dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633 del
1972.
  Inoltre, per il principio  dell'alternativita'  tra  l'imposta  sul
valore aggiunto e l'imposta di registro, stabilito dagli articoli 5 e
40  del  D.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131, devono ritenersi non piu'
applicabili le disposizioni di  cui  all'articolo  4  della  tariffa,
parte  prima,  allegata  al  predetto decreto, qualora i conferimenti
abbiano ad oggetto singoli beni.
1.1.2  -  CESSIONI  DI  BENI ACQUISTATI SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE
        TOTALE DELL'IMPOSTA
  Per effetto della soppressione della lettera  h)  del  terzo  comma
dell'articolo  2,  disposta  dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 313 del 1997, e della concomitante introduzione del n.  27-
quinquies)  all'articolo  10,  le cessioni di beni il cui acquisto e'
caratterizzato dalla indetraibilita' totale  dell'imposta,  ai  sensi
del  previgente articolo 19, secondo comma, saranno esenti e non piu'
escluse dal  campo  di  applicazione  dell'imposta.  Al  riguardo  si
precisa  che  anche  i conferimenti di beni sono soggetti allo stesso
trattamento previsto per le cessioni.
  Attesa la finalita' equitativa insita nel citato  art.  10  n.  27-
quinquies)  si e' ritenuto di estendere il trattamento di esenzione a
tutte le cessioni di beni il cui acquisto non da' luogo a  detrazione
alcuna,  in  relazione alle norme di cui agli articoli 19, 19-bis 1 e
19-bis 2 del D.P.R. n. 633, come modificato  dal  D.Lgs  n.  313  del
1997.   Non  essendo  richiamata  anche  l'indetraibilita'  derivante
dall'opzione esercitata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R.  n.  633
del  1972,  la  cessione  di  detti beni non fruisce del temperamento
introdotto dal citato n. 27-quinquies dell'art. 10.
1.2 - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
1.2.1 - INTEGRAZIONE DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
  L'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 313 del
1997  introduce  una  estensione  della  definizione  di   "esercizio
d'impresa" di cui all'articolo 4, primo comma.
  Cio'  nella  considerazione  che la precedente formulazione non era
tale da garantire l'attrazione ad imposta di  particolari  attivita',
che  pur  essendo  organizzate  in  forma d'impresa, non rientrano in
alcuna delle fattispecie dell'articolo 2195 del codice civile e  che,
d'altra parte, sono estranee alla definizione di "esercizio di arti e
professioni" di cui al successivo articolo 5.
1.2.2 - SOCIETA' DI MERO GODIMENTO
  Il  secondo, piu' rilevante, intervento, operato con la lettera b),
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  313  del  1997,
introduce   un   temperamento   della  presunzione  assoluta  di  cui
all'articolo 4, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo la
quale si considerano in ogni caso commerciali, senza possibilita'  di
prova contraria e, quindi, rilevanti ai fini dell'IVA, le cessioni di
beni  e  le  prestazioni di servizi poste in essere dalle societa' di
ogni genere, comprese le societa' di fatto e dagli enti  che  abbiano
per   oggetto   esclusivo   o  principale  l'esercizio  di  attivita'
commerciali o agricole.
  Vengono, infatti, considerate attivita' non commerciali e,  quindi,
non  rilevanti  agli  effetti  dell'IVA, il possesso e la gestione di
unita' immobiliari a destinazione abitativa, di unita' da diporto, di
aeromobili da turismo o di altri mezzi di trasporto ad  uso  privato,
nonche'  di complessi sportivi o ricreativi compresi quelli destinati
all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, per  le
ipotesi in cui tali attivita' siano esercitate da parte di societa' o
enti,  la partecipazione ai quali consenta, gratuitamente o dietro un
corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento  personale  o
familiare  dei  beni  o  degli impianti stessi, anche nei casi in cui
tale  godimento   sia   conseguito   indirettamente   attraverso   la
partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni.
  La  cennata  disposizione ha finalita' antielusive perche' volta ad
impedire il recupero  dell'IVA  assolta  sugli  acquisti  di  beni  e
servizi  da  parte  di  societa'  ed  enti, non per l'espletamento di
attivita' commerciali, ma ai fini  di  una  gestione  finalizzata  al
godimento gratuito o a condizioni di particolare favore, da parte dei
propri soci o dei loro familiari.
  Per  quanto  sopra a partire dal 1 gennaio 1998, i soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le nuove disposizioni dell'articolo 4,
quinto comma, cessano di rivestire la qualita' di soggetto d'imposta,
tranne che svolgano anche attivita' commerciali o agricole, nel  qual
caso divengono assoggettati parziali.
  In  entrambi  i  casi  si realizza in tutto o in parte l'ipotesi di
autoconsumo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma n. 5, del  D.P.R.
n. 633 del 1972, sotto la specie della cessazione dell'attivita'.
  In  tali  casi  l'assoggettamento  ad  imposta  va attuato mediante
inclusione  delle  operazioni  di  autoconsumo  nella   dichiarazione
annuale  secondo la regola prevista dall'articolo 35 quarto comma del
D.P.R. n. 633 del 1972.
  Naturalmente  si  fa  luogo  ad  autoconsumo   esente,   ai   sensi
dell'articolo  10,  n. 27-quinquies), se si tratta di beni per il cui
acquisto non sia stata eseguita,  neppure  in  parte,  la  detrazione
dell'imposta,  ovvero di beni per la cui cessione si rendono comunque
applicabili norme di esenzione, come,  ad  esempio,  le  cessioni  di
immobili a destinazione abitativa di cui all'articolo 10, n. 8 bis).
  In   relazione   alla   nuova  ipotesi  di  esclusione  dall'ambito
soggettivo, ai fini dell'IVA, e' il caso di sottolineare che, con  la
nuova  disciplina,  le  societa'  di  qualunque  tipo  e gli enti che
svolgono esclusivamente tali attivita', divengono estranee  al  campo
di applicazione dell'IVA e, quindi, devono provvedere ad eseguire gli
adempimenti  relativi  alla  cessazione  dell'attivita'  disciplinati
dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.
  Per  contro,  una  societa'  che  svolge  anche  altre   attivita',
qualificabili  come  commerciali  o agricole ai sensi dell'articolo 4
del D.P.R. n. 633 del 1972, limitatamente a tali  attivita'  continua
ad  essere  soggetta agli obblighi IVA ed ha diritto di esercitare la
detrazione  solo  relativamente  agli  acquisti  di  beni  e  servizi
utilizzati   nell'attivita'   commerciale   o   agricola  secondo  le
disposizioni degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972,
come sostituiti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 313 del 1997.
1.2.3 - ATTIVITA' FINANZIARIE
  Il terzo intervento, recato  dalla  lettera  b),  dell'articolo  1,
comma  2,  del  decreto legislativo n. 313 del 1997, apporta un altro
temperamento alla presunzione  assoluta  stabilita  dall'articolo  4,
secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni svolte da
societa'.   Viene  cosi'  a  perdere  rilevanza,  ai  fini  dell'IVA,
l'attivita' consistente nel "possesso, non strumentale ne' accessorio
ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali,  di
obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine
di  percepire  dividendi,  interessi  o altri frutti, senza strutture
dirette ad esercitare  attivita'  finanziaria,  ovvero  attivita'  di
indirizzo,  di  coordinamento o altri interventi nella gestione delle
societa'  partecipate".  Si  precisa  che  la  disposizione  con   la
locuzione "titoli similari", intende riferirsi a quelli similari alle
obbligazioni  previsti  dall'art.  41,  ultimo comma, del Testo Unico
delle imposte sui redditi.
  La  disposizione  concerne  le  attivita'  svolte da soggetti per i
quali ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni:
1)  l'assenza  di  una  struttura  diretta  ad  esercitare  attivita'
   finanziaria;
2)  l'assenza di un'organizzazione rivolta a realizzare una attivita'
   di gestione delle societa' partecipate.
  La norma, tiene conto della sentenza della Corte di Giustizia della
Comunita' Europea, del 20 giugno 1991, relativa alla  causa  C-60/90,
con  la  quale  si  esclude  che  possa  ritenersi  rilevante ai fini
dell'IVA l'attivita' svolta al solo fine di costituire un  centro  di
imputazione di utili, dividendi, interessi e altri frutti provenienti
da  altre  societa'  collegate  o  controllate, senza svolgere alcuna
attivita' operativa ne' di tipo gestionale, ne' di tipo  finanziario.
Un  soggetto che svolga tale attivita' e' del tutto estraneo al campo
di applicazione dell'imposta.
  Verificandosi le anzidette condizioni, le societa'  in  esame,  con
l'entrata  in vigore delle nuove disposizioni, cessano, in tutto o in
parte, di essere soggetti d'imposta, con il  conseguente  obbligo  di
porre  in  essere  gli stessi adempimenti, ivi compresa la tassazione
dei beni a titolo di autoconsumo indicati nel paragrafo precedente.
                             CAPITOLO II
                  EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ED
                      ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA
2.1 - ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA
  L'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 313 del 1997, ha sostituito  il
quinto  comma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale comma,
nella sua  nuova  formulazione,  introduce  nella  normativa  IVA  la
nozione   di   "esigibilita'   dell'imposta",   intesa  come  diritto
dell'erario a percepire  il  tributo  a  partire  da  un  determinato
momento.
  Il nuovo quinto comma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 fa
coincidere,  di  regola,  l'esigibilita'  dell'imposta con gli eventi
individuati  dai  primi  quattro  commi  del  medesimo   articolo   6
(consegna,   spedizione,   fatturazione,  pagamento,  ecc.),  al  cui
verificarsi le varie operazioni si considerano effettuate.
  Il momento in cui si verifica l'esigibilita'  dell'imposta  riveste
particolare  importanza  nella  struttura dell'IVA, poiche' nel nuovo
assetto  normativo  esso  non   solo   viene   utilizzato   ai   fini
dell'imputazione   delle   varie   operazioni  poste  in  essere  dal
contribuente ai rispettivi periodi di liquidazione  dell'imposta,  ma
viene  altresi'  assunto come momento in cui sorge, correlativamente,
per  la  medesima  imposta,  il  diritto  alla  detrazione  in   capo
all'acquirente dei beni e al committente dei servizi.
  Ed  infatti,  come si vedra' piu' avanti, da un lato, nell'articolo
19, comma 1, viene previsto che il diritto alla detrazione sorge  nel
momento   in   cui   l'imposta   diviene   esigibile  e,  dall'altro,
nell'articolo 27, e' stabilito, con una  modifica  di  cui  si  dara'
conto  in  prosieguo,  che  ai  fini  della determinazione del debito
d'imposta mensile, il  contribuente  deve,  entro  il  giorno  15  di
ciascun  mese,  porre  a  raffronto l'ammontare dell'imposta divenuta
esigibile nel mese precedente e quello  dell'imposta  per  la  quale,
nello stesso mese, e' sorto e viene esercitato il correlativo diritto
alla detrazione ai sensi dell'articolo 19.
  Il   momento   di   esigibilita'   dell'imposta  assume  rilevanza,
ovviamente, anche per quanto concerne gli acquisti intracomunitari  e
le  importazioni,  per  i quali, tuttavia, le disposizioni del citato
articolo 6 non forniscono a tale riguardo  dirette  indicazioni;  per
essi   occorre,   quindi,   riferirsi   alle   specifiche  norme  che
disciplinano tali operazioni.
  Per gli acquisti  intracomunitari,  in  base  agli  articoli  47  e
seguenti  del  decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  il   momento   di   esigibilita'
dell'imposta  deve ricomprendersi nel mese in cui la fattura perviene
all'assoggettato e, nel  caso  in  cui  la  fattura  stessa  non  gli
pervenga,   nel  mese  in  cui  viene  emesso  il  documento  di  cui
all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 331.
  Per quanto riguarda le importazioni,  il  momento  di  esigibilita'
dell'imposta  va individuato in quello in cui gli Uffici doganali, in
relazione alle diverse  tipologie  di  operazioni,  hanno  diritto  a
richiedere il pagamento dell'imposta.
  Va,  infine,  evidenziato che per effetto delle disposizioni di cui
al secondo periodo del quinto comma dell'articolo 6,  la  coincidenza
del  momento di esigibilita' dell'imposta con quello di effettuazione
delle operazioni subisce due eccezioni riguardanti le cessioni  fatte
allo Stato, ad enti pubblici territoriali, ecc. e le cessioni di beni
ammesse alla fatturazione mensile differita.
2.2  -  OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI
        SOGGETTI INDICATI NEL QUINTO COMMA DELL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R.
        N. 633 DEL 1972
  Il quinto comma  dell'articolo  6  del  D.P.R.  n.  633  del  1972,
stabiliva,  com'e' noto, - nella sua previgente formulazione - che le
cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  poste  in  essere  nei
confronti  dello  Stato,  degli  enti pubblici territoriali, ecc., si
consideravano in ogni caso "effettuate" all'atto  del  pagamento  del
corrispettivo  e  non,  come  previsto  in linea generale, al momento
della consegna o spedizione dei beni, dell'emissione  della  fattura,
della stipulazione del contratto e cosi' via.
  Scopo  di tale rinvio era quello di evitare al cedente o prestatore
di dover anticipare l'imposta per operazioni  il  cui  pagamento  del
corrispettivo  e  dell'imposta  per  rivalsa  avviene normalmente con
notevole  ritardo;  al  rinvio   del   versamento   dell'imposta   si
accompagnava,   ovviamente,  il  rinvio  della  detrazione,  giacche'
l'acquirente poteva avvalersene solo nel momento in cui provvedeva  a
corrispondere quanto dovuto al suo fornitore.
  Ma  il  differimento  del momento di effettuazione delle operazioni
provocava  anche  taluni  inconvenienti,  imponendo  agli   operatori
economici,  da un lato, di dover procedere ad una duplice annotazione
delle fatture di vendita e di acquisto (nel registro delle fatture in
sospeso e nel  registro  IVA  definitivo)  e,  dall'altro,  di  dover
emettere  note  di  variazione in caso di mutamento dell'aliquota nel
periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e quella
del pagamento del corrispettivo.
  Con  l'introduzione  del  concetto  di  esigibilita'   dell'imposta
disposto  dal  D.Lgs. n. 313 del 1997, e' stato possibile cambiare in
modo sostanziale la disciplina delle operazioni poste in  essere  nei
confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati al quinto comma
del ripetuto articolo 6.
  Con  le  nuove  norme,  infatti,  non  viene piu' differito, per le
operazioni in questione, il momento della loro  effettuazione  -  che
viene quindi, ad essere ancorato al verificarsi degli eventi all'uopo
previsti  in  via generale - ma viene rinviato all'atto del pagamento
del corrispettivo  soltanto  il  momento  in  cui  l'imposta  diviene
esigibile.
  Dal   fatto   che   resta   fermo   il   momento  di  effettuazione
dell'operazione, si ha un duplice effetto nel senso che:
a) la fattura emessa dal cedente o prestatore e' fattura definitiva;
b) l'aliquota IVA applicata all'operazione e'  anch'essa  definitiva,
non  piu' suscettibile di variazione, in caso di successive modifiche
legislative.
  Quest'ultimo effetto ha reso possibile l'abrogazione,  a  decorrere
dal  1 gennaio 1998, del quarto comma dell'articolo 16 del DPR n. 633
del 1972.
2.2.1 - ADEMPIMENTI DEL CEDENTE O PRESTATORE
  Poiche' con le nuove norme, al  verificarsi  di  uno  degli  eventi
previsti  dai  primi  quattro  commi dell'articolo 6, l'operazione si
considera in ogni caso effettuata, il cedente o prestatore e'  tenuto
a tutti gli adempimenti di legge, salvo quanto connesso con il rinvio
dell'esigibilita' dell'imposta.
  Egli  e',  quindi,  obbligato  ad emettere subito la fattura di cui
all'articolo 21 del DPR N. 633 del 1972 e ad annotarla  nel  registro
di  cui  all'articolo  23,  entro  i  15  giorni  successivi alla sua
emissione.
  L'operazione  concorrera'  a  formare   il   volume   d'affari   e,
sussistendone  i  presupposti,  entrera' nel calcolo del prorata; per
quanto attiene alla liquidazione periodica dell'imposta, l'operazione
va computata, come gia' precisato, nel periodo nel corso del quale e'
incassato il corrispettivo.
  Cio' pone in luce che, a partire dal 1 gennaio 1998,  non  e'  piu'
obbligatorio  istituire  il  cosiddetto  registro  delle  fatture  in
sospeso e porre in essere la complessa procedura che vi si ricollega.
  Tali  fatture  vanno,  infatti,  annotate  in  via  definitiva  nei
registri  IVA,  salvo  operare  le  evidenziazioni  necessarie  - con
appositi  codici,  distinte  colonne  o  altre   idonee   rilevazioni
contabili   -   ai   fini   del  rinvio  dell'obbligo  del  pagamento
dell'imposta.
  Naturalmente, non e'  impedito  ai  soggetti  interessati,  ove  lo
ritengano  vantaggioso,  di  procedere alla gestione delle fatture di
che trattasi mediante  la  tenuta  di  appositi  registri  sezionali,
vidimati  ai  sensi  dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972. A tale
proposito, in relazione alla tenuta del  registro  riepilogativo,  si
precisa  che  trattasi di una facolta' e non di un obbligo, potendosi
eseguire le relative annotazioni contabili in qualsiasi registro  IVA
tenuto dal contribuente.
2.2.2 - ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE
  Le   modifiche   apportate  al  quinto  comma  dell'articolo  6  si
ripercuotono marginalmente sui  soggetti  cessionari  o  committenti,
poiche'  essi,  da  un  lato, come per il passato, possono operare la
detrazione dell'imposta se e nella misura in cui il corrispettivo  e'
stato  pagato,  dall'altro,  non sono piu' obbligati all'adozione del
registro delle fatture in sospeso. Cio' in  quanto  gli  stessi  sono
tenuti  ad  annotare  le  fatture  nei  normali  registri  IVA  degli
acquisti, sui  quali  esse  dovranno  essere  distintamente  indicate
rispetto  a  quelle  ordinarie,  appunto  perche' la detrazione della
relativa imposta e' subordinata al pagamento del corrispettivo.
  E' da tener presente, in proposito, che ai sensi dell'articolo  25,
primo comma, le fatture di acquisto devono essere registrate entro il
31  dicembre  dell'anno al quale si riferisce la dichiarazione in cui
viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.
  Nulla vieta, analogamente a quanto precisato per  i  fornitori  dei
suddetti  soggetti, che per la gestione delle fatture ad esigibilita'
differita  vengano  tenuti  specifici  registri  sezionali  ai  sensi
dell'articolo 39 del DPR 633 del 1972.
  In  relazione  a  quanto  sopra, deve ritenersi superato, in quanto
divenuto  incompatibile  con  le  nuove  disposizioni,  il   disposto
dell'articolo   23,   quinto  comma,  concernente  l'istituzione  del
registro delle fatture in sospeso.
2.2.3 -  FACOLTA'  DI  NON  AVVALERSI  DEL  RINVIO  DELL'ESIGIBILITA'
        DELL'IMPOSTA
  Ai  soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi di cui al paragrafo 2.2,  e'  concessa  la  facolta'  di  non
avvalersi  del  rinvio  dell'esigibilita' dell'imposta e di trattare,
quindi, le operazioni stesse alla stregua di quelle ordinarie.
  Quando cio' si verifica, e'  indispensabile  che  il  soggetto  che
emette la fattura manifesti tale sua volonta' apponendo sulla fattura
l'annotazione  "IVA ad esigibilita' immediata", al fine di consentire
all'acquirente  o  committente  di  operare  subito   la   detrazione
dell'imposta.
  Ad  evitare  incertezze  tra le parti si rende necessario che sulle
fatture in questione venga comunque apposta una  delle  due  seguenti
annotazioni:   "IVA   ad   esigibilita'  immediata"  ovvero  "IVA  ad
esigibilita' differita".
  Resta inteso, in ogni caso, che  se  sulle  fatture  relative  alle
operazioni  di che trattasi non risulta apposta alcuna indicazione al
riguardo, il destinatario non puo' operare alcuna detrazione  finche'
non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo.
2.2.4 - FATTURE NON PAGATE AL 31 DICEMBRE 1997
  Per quanto concerne le fatture che risultano in sospeso  alla  data
del  31 dicembre 1997 - perche' non pagate o, comunque non registrate
in via definitiva con pagamento dell'imposta, ai sensi  dell'articolo
1,  comma  5,  del  D.L.  29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla
legge 29 novembre 1997, n. 410 - esse rimarranno fino all'esaurimento
sottoposte    al    regime    previgente,    recante     differimento
dell'effettuazione   delle  operazioni  all'atto  del  pagamento  del
corrispettivo.
  Pertanto, le operazioni relative a dette fatture si  considereranno
effettuate  al  momento del pagamento del corrispettivo, e quindi, al
verificarsi di tale  evento,  le  parti  contraenti,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  dovranno  eseguire  gli adempimenti relativi
alla   registrazione   definitiva   delle   fatture,   al   pagamento
dell'imposta,   e,  ove  spettante,  procedere  alla  detrazione  del
tributo, sulla base delle nuove disposizioni.
  Occorre  soggiungere  che,  stante  il  differimento   della   loro
effettuazione,   le   operazioni  in  questione  dovranno  soggiacere
all'aliquota  d'imposta  vigente  al  momento   del   pagamento   del
corrispettivo,  ragion  per  cui  dovra' farsi luogo all'emissione di
note di variazione qualora in sede di  emissione  della  fattura  sia
stata computata un'aliquota diversa.
2.3 - FATTURAZIONE DIFFERITA
  Trattasi   del   differimento   dell'obbligo   della   fatturazione
disciplinato dall'articolo 21, quarto comma, del D.P.R.  n.  633  del
1972,  concernente  l'ipotesi  di  consegna  o spedizione della merce
accompagnata da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra  i
quali e' effettuata l'operazione.
  Per   tali   cessioni,   la   richiamata  norma  del  quinto  comma
dell'articolo 6 piu' volte citato, stabilisce che  l'imposta  diviene
esigibile  nel  mese successivo a quello della loro effettuazione, il
che e' volto a consentire ai contribuenti interessati di differire di
un mese il pagamento dell'imposta, rispetto alla regola generale.
  Occorre, tuttavia, prendere atto che una norma successiva al D.Lgs.
n. 313 del 1997 e, cioe', l'articolo 3 del D.L. 29 settembre 1997, n.
328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, ha  introdotto,
con effetto dal 1 ottobre 1997, un criterio restrittivo in virtu' del
quale  le  operazioni  in  questione,  ai fini della liquidazione del
tributo, devono essere computate nel mese  in  cui  esse  sono  state
effettuate e non nel mese successivo.
  Ora,  considerata  l'evidente incompatibilita' delle due norme e in
attesa della necessaria modifica  legislativa  di  coordinamento  che
sopprima  l'ultimo  periodo del quinto comma dell'articolo 6, si deve
ritenere nel frattempo applicabile il criterio recato dall'articolo 3
del richiamato  D.L.  n.  328,  del  1997,  con  la  conseguenza  che
l'imposta  afferente  le  operazioni  per  le  quali e' consentita la
fatturazione differita va computata nella  liquidazione  relativa  al
periodo in cui avviene la consegna o spedizione dei beni.
  Da  quanto  sopra emerge che, con l'applicazione delle disposizioni
del D.Lgs. n. 313 del  1997,  a  partire  dal  1  gennaio  1998,  non
interverranno mutamenti nella disciplina della fatturazione differita
gia' applicata dal 1 ottobre 1997.
                            CAPITOLO III
                LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI
Premessa
  Il  decreto  legislativo  2  settembre  del  1997,  n. 313, apporta
profonde modifiche all'istituto delle detrazioni  anche  al  fine  di
armonizzare   la   legge  nazionale  alla  normativa  comunitaria  di
riferimento ed, in particolare, agli articoli 17 e seguenti della  VI
direttiva   CEE,   n.   77/388,  del  17  maggio  1977  e  successive
modificazioni.
  In  tale  contesto  gli  articoli  19   e   19-bis,   integralmente
riformulati, disciplinano il diritto alla detrazione ed i criteri che
presiedono  al  calcolo  della  percentuale di detrazione (cosiddetto
prorata).
  Sono stati introdotti i nuovi articoli 19 bis1 e  19-bis2,  recanti
le  regole  in  tema  di  esclusione o riduzione della detrazione per
alcuni beni e servizi e quelle per la rettifica della detrazione.  La
particolare  numerazione che contraddistingue tali articoli deriva da
esigenze di tecnica legislativa, stante la  necessita'  di  mantenere
ferma la numerazione dell'articolo 19 ter e dei successivi.
  Sono   altresi'   disciplinati  i  casi  nei  quali  la  detrazione
inizialmente operata va rettificata a favore del contribuente  o  del
fisco  al  fine  di  adeguarla  alla misura definitivamente spettante
secondo l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi.
  Con il nuovo impianto normativo, l'istituto della detrazione  viene
ad  essere  razionalizzato,  poiche'  ne  risulta  piu' compiutamente
disciplinato l'aspetto sostanziale in relazione alle  condizioni  che
determinano  la  nascita  del  relativo diritto, mentre, dal punto di
vista procedurale, vengono meglio stabiliti le modalita' ed i termini
che regolano l'esercizio del diritto stesso.
3.1 - SPETTANZA DEL DIRITTO DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
  Il diritto alla  detrazione  e'  disciplinato  nei  suoi  caratteri
essenziali  dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, come riformulato
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 313 del 1997.
  E' da porre subito in evidenza che con  le  nuove  disposizioni  il
diritto   alla   detrazione   dell'imposta   viene   collegato   piu'
strettamente  di  quanto  non  si  verificasse   con   la   normativa
previgente,   alla   natura  delle  operazioni  nelle  quali  vengono
impiegati  i  beni  ed  i  servizi   acquistati   o   importati   dal
contribuente.
  E' infatti stabilito dalle norme introdotte dal decreto legislativo
in  esame  che,  in  sostanza,  la  detrazione compete unicamente per
l'imposta  relativa  a  beni  e  servizi  utilizzati  per  realizzare
operazioni imponibili.
  Invero,  con  il comma 1 del nuovo articolo 19 - invariato rispetto
alla formulazione  precedente  -  viene  riconosciuto  a  favore  del
contribuente  un diritto di detrazione generalizzato per tutti i beni
ed  i  servizi  acquistati  nell'esercizio   di   impresa,   arte   o
professione,   ma   tale   diritto  viene  poi  ridimensionato  dalle
disposizioni dettate dal comma 2 del medesimo articolo 19, laddove e'
stabilito che il diritto alla  detrazione  dell'imposta  non  compete
relativamente  ai  beni  ed  ai  servizi  che  vengono utilizzati per
realizzare operazioni esenti o comunque non  soggette  ad  imposta  o
escluse dal suo campo di applicazione.
  Circa  l'individuazione  delle  operazioni  esenti, non sussiste in
proposito alcuna incertezza, essendo esse definite tali dalla  legge,
in  particolare dall'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, e successive
modificazioni; quanto, invece, alle operazioni escluse dal  campo  di
applicazione del tributo, e' da precisare che rientrano in tale ampia
locuzione  sia  quelle  indicate  da specifiche disposizioni di legge
(vedi, ad esempio, gli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma  del
medesimo  D.P.R.  n. 633 del 1972) sia quelle che non sono ricomprese
nel campo IVA per mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti  dal
tributo   ai   fini   dell'imponibilita'  e  che,  quindi,  non  sono
espressamente menzionate nel testo normativo.
  Come peraltro rilevato  nella  relazione  governativa  dal  decreto
legislativo,  e'  da  tenere  presente  che l'anzidetto diniego della
detrazione dell'imposta pur concernendo i beni ed i servizi impiegati
in operazioni non soggette ad IVA,  non  s'intende  esteso  a  quelli
indirettamente  e  funzionalmente  ricollegabili  ad altre operazioni
imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini della detrazione.
  Si ritiene utile in proposito riportare, a titolo  esemplificativo,
alcune  fattispecie di operazioni indicate nella richiamata relazione
governativa a fronte delle quali  va  riconosciuto  il  diritto  alla
detrazione  dell'imposta  quali  "le  consulenze  tese ad attuare una
riorganizzazione  dell'assetto  societario,  o  a  pervenire  ad  una
transazione,  ad  ottenere  un  risarcimento  danni  afferenti beni o
attivita' dell'impresa, come pure  per  la  concessione  di  beni  in
comodato a clienti, sempreche' naturalmente s'inquadri nell'ordinaria
attivita'  dell'impresa  volta a porre in essere operazioni che danno
diritto a detrazione".
  Importanti precisazioni debbono essere altresi' fornite  in  merito
al  requisito dell'utilizzazione dei beni e dei servizi in operazioni
soggette ad imposta che deve sussistere ai fini della  spettanza  del
diritto alla detrazione.
  E' da chiarire in proposito che, poiche' il diritto alla detrazione
sorge  e  continua  ad essere esercitato come per il passato, fin dal
momento   dell'acquisizione   dei   beni   e   dei   servizi,   anche
ammortizzabili  (detrazione  immediata),  il  contribuente  non  deve
attendere l'effettiva utilizzazione dei  beni  e  dei  servizi  nella
propria  attivita'  per  stabilire  se  gli  competa  e  possa o meno
esercitare tale diritto, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed
i servizi siano "afferenti", cioe' destinati ad essere utilizzati  in
operazioni che danno o non danno diritto a detrazione.
  Naturalmente,   deve   trattarsi  di  una  destinazione  avvalorata
oggettivamente dalla natura dei beni e dei servizi acquisiti rispetto
all'attivita' concretamente esercitata dal contribuente.
  Cio' in quanto se da tale valutazione prospettica scaturisce che  i
beni  ed  i  servizi  medesimi  sono  normalmente destinati ad essere
impiegati in operazioni non  soggette  all'imposta,  il  contribuente
deve  astenersi  dall'operare  la detrazione dell'imposta inerente ai
predetti acquisti.
  L'adozione  del  criterio  della   detrazione   sin   dal   momento
dell'acquisto  dei  beni e dei servizi, senza cioe' attendere la loro
utilizzazione, porta con se', come  si  vedra'  esaminando  le  norme
dettate  dal successivo articolo 19-bis 2, che se i beni ed i servizi
medesimi  verranno  poi  impiegati  per  realizzare  operazioni   che
conferiscono  il  diritto  a  detrarre  un  importo maggiore o minore
d'imposta  rispetto  a  quello detratto inizialmente, il contribuente
procedera' alle necessarie rettifiche a proprio favore  o  in  favore
dell'erario.
3.1.1 OPERAZIONI CONSIDERATE IMPONIBILI AI FINI DELLA DETRAZIONE
  Come  si  e' detto al paragrafo precedente, le disposizioni dettate
dal comma 2 del nuovo articolo 19,  stabiliscono  che  la  detrazione
dell'imposta   non  compete  relativamente  ai  beni  ed  ai  servizi
destinati  ad  essere  utilizzati  in  operazioni  esenti  o  escluse
dall'imposta.
  A  tale  regola  fa  eccezione una vasta gamma di operazioni per le
quali il comma 3 del medesimo articolo 19 riconosce il  diritto  alla
detrazione, anche se le medesime non sono soggette ad imposta.
  L'ammissione  di  tali  operazioni  al  diritto  alla detrazione e'
conforme a quanto in proposito stabilito dall'art. 17,  paragrafo  3,
della VI direttiva comunitaria.
  Trattasi  in  gran  parte  di operazioni alle quali e' stata sempre
accordata un'integrale detassazione ai fini delle imposte sulla cifra
d'affari, che viene realizzata nel sistema dell'IVA mediante la  loro
esclusione  dalla  tassazione  e  il  concomitante riconoscimento del
diritto alla detrazione del tributo afferente i  beni  ed  i  servizi
impiegati per la loro realizzazione.
  Rientrano  in  tali  categorie  di  operazioni,  per citare le piu'
importanti:
a) le cessioni all'esportazione, i servizi internazionali o  connessi
   a scambi internazionali, le cessioni intracomunitarie, le cessioni
   di navi ed aeromobili ecc.;
b)   alcune  fattispecie  di  operazioni  che  partecipano  a  regimi
   impositivi del tipo monofase, per le quali l'imposta sul prezzo di
   vendita al pubblico e' dovuta alla prima immissione  dei  beni  al
   consumo   (editoria,  sali,  tabacchi,  fiammiferi,  documenti  di
   viaggio, ecc.);
c) cessioni di materiali di recupero e dei semilavorati non  ferrosi,
   ecc,  la  cui  non  imponibilita'  in  una data fase e' dettata da
   motivi di cautela fiscale;
d) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, ecc;
e) alcune cessioni indicate all'art. 2, terzo comma del  DPR  n.  633
   del  1972 (cessioni di denaro, di campioni gratuiti, operazioni di
   fusione, trasformazione e scissione di societa', ecc).
  Come si e' precisato le operazioni anzidette  sono  assimilate,  ai
fini della detrazione, alle operazioni imponibili, con la conseguenza
che  i  soggetti  che  effettuano  soltanto  tali operazioni ed altre
interamente soggette a tassazione, non subiscono  alcuna  limitazione
al  loro  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  salvo  le cause di
indetraibilita' oggettiva.
  Ai fini delle detrazioni  si  considerano  altresi'  imponibili  le
operazioni  effettuate  nell'ambito  dei depositi non doganali di cui
all'art. 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993,  convertito  nella
legge  n.  427  del  1993, poiche', anche in mancanza di una espressa
previsione normativa, le stesse ricadono  nella  disciplina  generale
della non imponibilita' prevista per le operazioni extraterritoriali.
3.2 BENI E SERVIZI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE IN OPERAZIONI IMPONIBILI
    ED IN OPERAZIONI ESCLUSE
  Per  i  beni  ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare
operazioni fuori campo IVA non compete, come  e'  gia'  stato  detto,
alcuna  detrazione  d'imposta  per  effetto di quanto stabilito dalle
disposizioni introdotte dall'art. 19, comma 2 del decreto legislativo
n. 313 del 1997.
  E' da stabilire, quindi, ai fini delle detrazioni,  il  trattamento
applicabile agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente
e  cioe'  impiegati  per  realizzare  sia  operazioni  imponibili sia
operazioni escluse dal campo IVA.
  Com'e' agevole  desumere,  per  tali  beni  e  servizi  spetta  una
detrazione  parziale,  rapportata  all'entita' del loro impiego nelle
operazioni soggette ad imposta, come, infatti,  viene  stabilito  nel
comma 4 del riformulato art. 19.
  Ai  fini  della ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e
quella indetraibile,  la  predetta  norma  non  detta  alcuna  regola
specifica,  demandando  al  contribuente  la scelta del criterio piu'
appropriato  alle  diverse  e  variegate   situazioni   che   possono
verificarsi.  Al contribuente viene imposto soltanto, per l'eventuale
controllo da parte degli organi competenti, che  i  criteri  adottati
siano  oggettivi  e  coerenti  con  la  natura dei beni e dei servizi
acquistati.
  A titolo di esempio puo' affermarsi che ai fini della  ripartizione
delle  spese  di  riscaldamento  di  un fabbricato utilizzato sia per
l'attivita' imponibile sia  per  un'attivita'  esclusa,  un  criterio
oggettivo  e  coerente  puo'  essere  costituito  dalla  cubatura dei
rispettivi locali.
  La medesima norma dettata dal comma 4 stabilisce che ove si  tratti
di beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette ad
imposta   e  per  fini  privati  o  comunque  estranei  all'esercizio
dell'attivita', la quota d'imposta indetraibile  e,  conseguentemente
quella  detraibile,  vanno determinate con i medesimi criteri innanzi
illustrati.
  Va da ultimo rilevato che,  sebbene  la  disposizione  in  commento
faccia testualmente riferimento ai beni e ai servizi "utilizzati", la
regola  sopra enunciata trovera' ovviamente applicazione gia' in sede
di acquisto dei  beni  e  dei  servizi  senza  attendere  l'effettiva
utilizzazione degli stessi.
  In  altri  termini, come affermato in via generale, il contribuente
dovra' effettuare una valutazione prospettica, in sede  di  acquisto,
del  futuro impiego dei beni e dei servizi, al fine di determinare in
quale misura l'impiego stesso si colleghera' ad  operazioni  soggette
al tributo (o ad esse assimilate ai fini della detrazione) e in quale
misura,  invece,  in  operazioni  escluse  dal  campo di applicazione
dell'imposta, in modo da calcolare in definitiva, la quota  d'imposta
detraibile.
3.3 ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPONIBILE E DI ATTIVITA' ESENTI
  Il  comma 5 del nuovo articolo 19 stabilisce che se un contribuente
svolge sia un'attivita' che da' luogo ad operazioni soggette ad IVA o
a queste assimilate sia un'attivita'  che  da'  luogo  ad  operazioni
esenti  da  imposta,  lo stesso deve operare la detrazione in base ad
una percentuale (prorata), determinata  con  i  criteri  dettati  dal
successivo  art. 19-bis, da applicare a tutta l'imposta a monte e non
soltanto a quella relativa a beni e servizi ad uso promiscuo.
  Cio' sta a significare che i soggetti che si trovano nell'anzidetta
situazione,  che  svolgono,  cioe', attivita' imponibile ed attivita'
esente, non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei
beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione  in  operazioni
imponibili  o  in  operazioni esenti, poiche' l'imposta detraibile e'
determinata applicando il prorata a  tutta  l'imposta  assolta  sugli
acquisti.
  Sotto  tale  profilo,  puo'  affermarsi che le norme introdotte dal
decreto legislativo n. 313 del 1997, ricalcano  quelle  in  proposito
dettate  dal  terzo  comma  del previgente art. 19 del DPR n. 633 del
1972.
  Resta invariato il criterio in base al  quale  i  soggetti  di  che
trattasi  devono operare la detrazione nel corso dell'anno, e, cioe',
mediante la  provvisoria  applicazione  della  percentuale  dell'anno
precedente,   salvo,   poi,   operare   il   conguaglio  in  sede  di
dichiarazione annuale, una volta acquisiti i dati consuntivi.
  Una innovazione molto importante e' stata, invece, introdotta dalle
nuove   disposizioni,   relativamente   alla   individuazione   delle
cosiddette   imprese  "miste"  obbligate  ad  operare  le  detrazioni
mediante l'applicazione del prorata.
  Accogliendo in proposito una specifica proposta  della  Commissione
parlamentare,  la  norma in esame, anziche' fare riferimento, com'era
in passato, alle operazioni che danno diritto  a  detrazione  e  alle
operazioni  esenti,  utilizza  ora,  ai  predetti fini, l'espressione
attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono  il  diritto
alla detrazione ed attivita' esenti.
  Cio'  sta a significare - secondo quanto evidenziato dalla predetta
Commissione  e  nella  relazione  al  decreto   legislativo   -   che
l'occasionale  effettuazione  di  operazioni  esenti  da  parte di un
contribuente che svolge essenzialmente un'attivita' soggetta  ad  IVA
(come  pure  l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili, da
parte di un soggetto che svolge essenzialmente  un'attivita'  esente)
non da' luogo all'applicazione del prorata.
  In  tali  casi  torna,  naturalmente,  applicabile,  ai  fini della
determinazione  dell'imposta   detraibile,   il   criterio   generale
dell'utilizzazione   specifica   dei   beni   e   dei   servizi,  con
indetraibilita' dell'imposta afferente i beni ed i servizi  impiegati
nelle operazioni esenti.
  Si  reputa, tuttavia, opportuno precisare che la regola del prorata
e'  comunque  applicabile  qualora  il  soggetto  ponga   in   essere
sistematicamente, nell'ambito di una stessa attivita', sia operazioni
imponibili  sia  operazioni esenti, come, ad esempio, si verifica nei
confronti di una casa di cura,  la  quale  effettui  sia  prestazioni
esenti in regime di convenzione sia prestazioni imponibili.
  E'  infine,  da rilevare che se i soggetti che detraggono l'imposta
in base a prorata, effettuano anche operazioni  escluse,  i  medesimi
devono   prima   sottrarre,   dall'imposta  relativa  agli  acquisti,
afferente i beni e i servizi  utilizzati  nelle  predette  operazioni
escluse  e,  poi,  sul  restante  importo, procedere all'applicazione
della percentuale di detrazione.
3.3.1 - CALCOLO DEL PRORATA
  In presenza di  attivita'  imponibili  e  di  attivita'  esenti  la
detrazione  non  e'  disciplinata in base all'utilizzo dei beni e dei
servizi  acquistati,  essendo   invece   prevista   una   percentuale
forfettaria  di  detrazione  che, come gia' precisato, e' applicata a
tutti gli acquisti e non soltanto a quelli utilizzati promiscuamente.
  Va  innanzitutto  rilevato  che la nuova formulazione normativa nel
recepire il contenuto dell'articolo 19 della VI direttiva comunitaria
prevede, ai fini del prorata, la determinazione della percentuale  di
detraibilita' in luogo della percentuale di indetraibilita' stabilita
dalla previgente disciplina.
  Le  modalita' di calcolo per la determinazione di detta percentuale
sono dettate dall'articolo 19-bis, come riformulato dal D.Lgs. n. 313
del 1997. La nuova disposizione  stabilisce  che  la  percentuale  di
detraibilita'  (PD)  e'  data  dal  rapporto  tra  l'ammontare  delle
operazioni che  danno  diritto  a  detrazione,  effettuate  nell'anno
(comprendenti sia le operazioni imponibili (OI) che le operazioni non
soggette  ma  assimilate  ad  operazioni  imponibili  ai  fini  delle
detrazioni (OA), elencate nell'articolo 19, comma 3,  del  D.P.R.  n.
633 del 1972 come modificato dal D.Lgs. n. 313 del 1997), e lo stesso
ammontare aumentato delle operazioni esenti (OE) effettuate nell'anno
medesimo.
  Schematizzando  tale  assunto  ai  fini  della determinazione della
percentuale  di  detraibilita'  si  dovra'  impostare   il   seguente
rapporto:
                                   OI + OA
                         PD = --------------
                               OI + OA + OE
  Ai  fini  del  calcolo  della percentuale di detrazione, il comma 2
dell'articolo 19-bis, riproducendo, sostanzialmente, il quarto  comma
del  previgente  articolo  19,  individua  talune  operazioni che non
influenzano il rapporto sopra evidenziato.
  In particolare, sono escluse dal menzionato rapporto:
a) le cessioni di beni materiali e immateriali ammortizzabili;
b) i passaggi di beni  all'interno  della  stessa  impresa  ai  sensi
   dell'articolo 36, ultimo comma;
c) le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell'articolo 10,
   quando  non  formano  oggetto  dell'attivita' propria del soggetto
   passivo o sono accessorie ad operazioni imponibili.
  Con riferimento alle operazioni di cui alla precedente  lettera  c)
e' comunque espressamente sancita la indetraibilita' dell'imposta per
i   beni   ed   i  servizi  utilizzati  esclusivamente  per  la  loro
effettuazione, e cio' coerentemente con  il  principio  di  carattere
generale, affermato nel comma 2 del nuovo articolo 19, che prevede la
indetraibilita'  dell'imposta  per  i  beni  e  servizi utilizzati in
operazioni esenti.
  La nuova  previsione  normativa  esclude  altresi'  dal  menzionato
rapporto:
-  le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'IVA di
  cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f) (cessioni
  di denaro, conferimenti d'azienda o di rami aziendali, cessioni  di
  campioni  gratuiti di modico valore, passaggi di beni in dipendenza
  di fusioni, scissioni, ecc.) le quali,  giusta  la  sentenza  della
  Corte  di  Giustizia  U.E.  22  giugno  1993,  relativa  alla causa
  C-333/91,  non  devono  interferire  nella   determinazione   della
  percentuale di detrazione;
-  le  operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 27-quinquies), in
  quanto,   non   essendo   stata   recuperata   l'imposta   all'atto
  dell'acquisto  del  bene,  la  successiva  cessione esente non deve
  ripercuotersi sul diritto alla detrazione.
  Va anche rilevato che le cessioni di oro di cui all'articolo 10, n.
11) del  D.P.R.  n.  633  del  1972,  pur  essendo  qualificate  come
operazioni  esenti dall'imposta, beneficiano comunque il diritto alla
detrazione ai sensi dell'art. 19, comma 3. Ne consegue che,  ai  fini
del   calcolo  del  prorata,  esse  hanno  la  stessa  valenza  delle
operazioni  imponibili  e,  pertanto,  vanno  assunte,  nello  stesso
importo, sia al numeratore che al denominatore.
  Resta   infine   confermato,   analogamente   a   quanto   previsto
dall'articolo 19, terzo comma, del testo previgente, che la  suddetta
percentuale  di  detraibilita'  deve  essere  arrotondata  all'unita'
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i
cinque decimi.
3.4 - ESCLUSIONI E RIDUZIONI DELLA DETRAZIONE
  Con il nuovo articolo 19-bis 1, vengono sostanzialmente  riprodotte
le  riduzioni  e  le esclusioni oggettive della detrazione d'imposta,
gia'  disciplinate  dal  previgente  articolo  19,   secondo   comma,
riguardanti  alcuni  beni  e  servizi  per  i quali risulta difficile
stabilire la loro inerenza e  la  loro  utilizzazione  nell'attivita'
esercitata dal contribuente.
  Sono   state,   pero',   soppresse  due  ipotesi  d'indetraibilita'
dell'imposta e precisamente: quella  relativa  all'acquisto  di  beni
immobili  da  parte di un soggetto passivo in comproprieta' con altri
soggetti estranei all'IVA e quella riguardante l'acquisto di immobili
strumentali da parte di esercenti arti e professioni, anche  mediante
contratti di locazione finanziaria.
  Entrambe  le  anzidette esclusioni dal diritto alla detrazione sono
state considerate in contrasto con le norme comunitarie da specifiche
sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'UE.
  Per quanto riguarda la soppressione della disposizione di cui  alla
lettera   e-ter),   del   previgente   articolo   19,  che  stabiliva
l'indetraibilita' dell'IVA relativa ai beni  immobili  acquistati  in
comunione  o  comproprieta' con soggetti estranei al campo IVA, e' da
tenere presente che la detrazione dell'imposta spetta soltanto per la
quota imputabile all'acquirente imprenditore e sempreche'  sussistano
i  presupposti  stabiliti  dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n.
633 del 1972.
  Il citato articolo 19-bis 1  del  D.P.R.  n.  633,  introdotto  dal
D.Lgs.   n.   313   del  1997,  aggiunge  inoltre  nuove  ipotesi  di
indetraibilita' a quelle gia' disciplinate.
  Con le modifiche apportate alla  lettera  e)  viene  stabilito  che
l'indetraibilita'   non   si   applica   all'imposta   relativa  alle
prestazioni alberghiere,  somministrazioni  di  alimenti  e  bevande,
prestazioni   di   trasporto   ecc.,   quando  esse  formano  oggetto
dell'attivita'  propria  dell'impresa;  con  la  stessa  modifica  la
predetta  indetraibilita' e' esclusa anche per le somministrazioni di
alimenti  e  bevande  nelle  mense  scolastiche,  alle   quali   sono
assimilate quelle universitarie.
  La   lettera   f)   prevede   l'indetraibilita'  dell'IVA  relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande,  salvo  che  i
medesimi formino oggetto:
1) dell'attivita' propria dell'impresa;
2)   di   somministrazioni   in   mense   scolastiche,   aziendali  o
interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali
dell'impresa.
  Alla  lettera  h)  viene   inoltre   introdotta   l'indetraibilita'
dell'imposta  relativa  alle spese di rappresentanza come definite ai
fini delle imposte sui redditi. Tale nuova ipotesi  recepisce  quanto
previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, della VI Direttiva CEE.
  Si precisa che le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dai
contribuenti  per  offrire  al  pubblico  una immagine positiva di se
stessi  e   della   propria   attivita',   nonche'   per   promuovere
l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio.
  In  particolare, le anzidette spese sono disciplinate nell'articolo
50, comma 5, e nell'articolo  74,  comma  2  del  Testo  Unico  delle
Imposte   sui  redditi  rispettivamente  per  gli  esercenti  arti  e
professioni e per le imprese commerciali.
  L'art. 50, comma 5, stabilisce che sono  comprese  nelle  spese  di
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di  oggetti  d'arte,  di  antiquariato  e  da  collezione,  anche  se
utilizzati  come  beni  strumentali  per  l'esercizio   di   arti   e
professioni nonche' quelle relative a beni destinati ad essere ceduti
a titolo gratuito.
  L'articolo  74,  comma  2,  stabilisce  che "si considerano inoltre
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente,  anche  se  recano  emblemi,  denominazioni  o   altri
riferimenti  atti  a  distinguerli  come  prodotti  dell'impresa, e i
contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili".
  Si precisa che l'indetraibilita' in esame e' operante per l'imposta
relativa  alle  spese  di  rappresentanza  sostenute  da  tutti   gli
assoggettati  e  non  solo  nei confronti dei titolari dei redditi di
impresa o di lavoro autonomo.
  Vengono introdotte modifiche alla lettera i) (ex articolo 19  comma
2  e-quinquies)  relativamente  alla  indetraibilita' dell'Iva per la
manutenzione, il recupero e la gestione dei fabbricati o porzioni  di
fabbricati a destinazione abitativa.
3.5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
3.5.1  - NASCITA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E TERMINE ENTRO IL QUALE
        DEVE ESSERE ESERCITATO
  L'articolo 19, comma 1, secondo periodo, individua  con  precisione
il "dies a quo" ed il "dies ad quem" per l'esercizio del diritto alla
detrazione,  stabilendo  che  esso sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al  piu'  tardi,  con  la
dichiarazione  relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto medesimo e'  sorto,  precisando,  altresi',  che  il  diritto
stesso  deve  essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al
momento della sua nascita.
  La nuova disposizione,  facendo  coincidere  i  due  momenti  della
esigibilita' del tributo e della nascita del diritto alla detrazione,
recepisce    nell'ordinamento    interno   la   disposizione   recata
dall'articolo 17, paragrafo 1, della VI direttiva comunitaria al fine
di evitare che la posizione di credito a  favore  dell'acquirente  si
attivi  prima  che  insorga  la  corrispondente posizione di debito a
carico del cedente o prestatore.
  Come  gia'  precisato,  il  momento  di  esigibilita'  coincide, di
regola, con quello di effettuazione dell'operazione, dal che consegue
che, in linea di massima, il diritto alla detrazione sorge al momento
dell'acquisto  dei  beni  e  dei  servizi,  con  le  eccezioni   gia'
evidenziate con riferimento alle operazioni indicate nel quinto comma
dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.
  La  nuova  e  piu'  appropriata  regolamentazione della detrazione,
risulta di maggior favore per  il  contribuente  in  quanto  consente
l'esercizio  del  diritto  in un arco di tempo piu' ampio, che va dal
momento in cui l'imposta diviene esigibile in  capo  al  cedente  del
bene  o  al prestatore del servizio fino al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto e' sorto. Tuttavia, al fine di  evitare  che
tale  facolta'  possa  tradursi in un ingiustificato vantaggio per il
contribuente, viene stabilito, come gia' accennato,  che  il  diritto
alla  detrazione si esercita in base alle condizioni di detraibilita'
esistenti nel momento in cui  lo  stesso  e'  sorto  e,  quindi,  nel
momento in cui l'imposta e' diventata esigibile.
  La  misura  della  detrazione prescinde, pertanto, dalle condizioni
esistenti nel momento in cui  viene  esercitato  il  diritto  stesso,
restando  detta misura ancorata unicamente al momento in cui e' sorto
il diritto alla detrazione.
  Cosi', se nell'anno in  cui  e'  stato  effettuato  l'acquisto,  il
prorata  e'  pari  all'80 per cento, la relativa detrazione spetta in
tale misura anche se viene operata in un anno successivo  in  cui  la
percentuale di detrazione e' scesa, ad esempio, al 60 per cento.
3.5.2 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE
  Premesso che  il  diritto  alla  detrazione  si  esercita  mediante
l'imputazione  dell'imposta  detraibile in sede di dichiarazione o di
liquidazione periodica o annuale, e' da rilevare che per  l'esercizio
del  diritto  e'  necessario  che  il  contribuente  sia  in grado di
provare, su base documentate, se ed in quale misura il diritto stesso
gli competa.
  Come si desume dal comma 1, dell'articolo  19  e  come  chiaramente
sancito  dall'articolo  18,  paragrafo  1,  della  VI  direttiva CEE,
l'esercizio del diritto alla detrazione e' subordinato al possesso di
idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di  fattura
di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario,
autofattura, ecc..
  Per  quanto  riguarda  la  registrazione  delle fatture e gli altri
documenti ora menzionati, la  legge  non  subordina  l'esercizio  del
diritto  di  detrazione  al  rispetto  di  tale  adempimento formale.
L'obbligo della registrazione di detti documenti, al  pari  di  tutti
gli  altri adempimenti contabili, continua, percio', a sussistere per
le esigenze che si ricollegano all'accertamento del tributo.
                             CAPITOLO IV
                     RETTIFICHE DELLE DETRAZIONI
Premessa
  Nella normativa vigente fino al 31 dicembre 1997, le rettifiche  da
apportare  alle detrazioni d'imposta sono piuttosto limitate, essendo
previste, sostanzialmente, soltanto  per  i  beni  ammortizzabili  ed
unicamente  nei  casi  in  cui il prorata varia di oltre 10 punti nei
quattro anni successivi al loro  acquisto  (precedente  articolo  19-
bis).
  Con  l'entrata  in vigore del D.Lgs. n. 313 del 1997, le ipotesi di
rettifica delle detrazioni d'imposta risultano  ampliate:  oltre  che
per  variazioni  del prorata sono, infatti, previste rettifiche anche
in caso di cambio di destinazione dei beni  e  dei  servizi  rispetto
alle  previsioni  iniziali,  come pure nei casi in cui si verifichino
mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel  regime  di
detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti o nell'attivita' esercitata
dal contribuente.
  L'ampia previsione  delle  ipotesi  di  rettifica  e'  dovuta  alla
necessita'  di  coordinare  i due principi sui quali e' incentrata la
nuova disciplina della detrazione, consistente, il primo, nel diritto
di operare immediatamente la detrazione dell'imposta relativa ai beni
e servizi  acquistati,  senza  attenderne  l'effettivo  utilizzo,  il
secondo,  nella  correlazione  della detrazione alla effettuazione di
operazioni imponibili o che danno comunque  diritto  alla  detrazione
dell'imposta.
4.1 - RETTIFICHE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE
  Come gia' messo in evidenza, secondo le nuove norme il diritto alla
detrazione  dell'imposta e' subordinato alla utilizzazione dei beni e
dei servizi in operazioni soggette ad IVA o ad  esse  assimilate;  e'
stato anche rilevato che il contribuente e' autorizzato ad operare la
detrazione  sin  dal momento dell'acquisto dei beni e dei servizi, in
funzione della loro "afferenza" ad operazioni soggette ad imposta  od
assimilate,  senza,  quindi,  attendere la concreta utilizzazione dei
beni e dei servizi medesimi.
  Da cio' scaturisce che, qualora si verifichi una discordanza tra la
previsione d'impiego dei beni e dei servizi fatta dal contribuente al
momento  del loro acquisto e la loro effettiva utilizzazione, si deve
procedere ad una rettifica  della  detrazione  iniziale,  sempreche',
naturalmente,  tale  discordanza  comporti  una  diversa misura della
detrazione spettante. La rettifica della  detrazione  per  cambio  di
destinazione  e' prevista dall'art. 19-bis 2, commi 1 e 2, e riguarda
sia servizi e beni non ammortizzabili - cui sono equiparati, ai  fini
di  che trattasi, i beni ammortizzabili di costo inferiore al milione
di lire e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%  -
o   i  beni  ammortizzabili  con  coefficiente  di  ammortamento  non
superiore al 25%.
  Va da se' che dette rettifiche possono dare luogo ad  una  maggiore
detrazione di imposta o ad un suo riversamento.
  Per i servizi ed i beni non ammortizzabili, ai fini della rettifica
della  detrazione,  deve  tenersi  conto  soltanto  della  loro prima
utilizzazione, nel senso che deve procedersi  alla  correzione  della
detrazione  operata,  soltanto se tale prima utilizzazione diverge da
quella presa inizialmente in considerazione, non  essendo  attribuita
rilevanza fiscale a successivi mutamenti di destinazione.
  Quanto  alla  misura  della rettifica da effettuare, essa e' legata
all'entita'  della  divergenza  previsione-utilizzazione   effettiva.
Esemplificando  tale  assunto,  se  un  bene, per il quale al momento
dell'acquisto   e'   stata   detratta   l'intera    imposta,    viene
successivamente  impiegato  in  operazioni  che non consentono alcuna
detrazione,   il   riversamento   riguardera'   l'intero    ammontare
dell'imposta  detratta;  se,  invece,  l'impiego  in  operazioni  che
escludono la detrazione riguarda detto bene  nella  misura  del  50%,
l'imposta  da riversare sara' pari al 50% dell'ammontare dell'imposta
inizialmente portata in detrazione.
  E' da osservare che, sotto tale profilo, le  ipotesi  di  rettifica
della  detrazione  dovrebbero riguardare casi piuttosto limitati, ove
si  consideri  che  la  destinazione  di  un  bene  a  fini  estranei
all'impresa  da' luogo, generalmente, alla tassazione del bene stesso
a titolo di autoconsumo (articolo 2, secondo comma, n. 5,  D.P.R.  n.
633  del 1972), il che fa venire meno l'obbligo della rettifica della
detrazione operata.
  In tal caso, infatti, la detrazione  stessa  e'  legittimata  dalla
circostanza  che  il  bene  in  questione  e'  stato impiegato per la
realizzazione di un'operazione imponibile.
  Per quanto concerne i beni ammortizzabili, il comma 2 dell'articolo
19-bis 2 prevede la rettifica della detrazione non  soltanto  -  come
stabilito  per  i  beni  non  ammortizzabili  -  quando  il cambio di
destinazione si verifica al loro primo impiego, ma  anche  quando  il
cambio  di destinazione ha luogo nei quattro anni successivi a quello
dell'entrata in funzione del bene ammortizzabile.
  Nel primo caso - cambio di destinazione fin dalla loro  entrata  in
funzione  -  la  rettifica  investe  tutta la detrazione inizialmente
operata mentre, nel secondo, detta rettifica  ha  luogo  soltanto  in
rapporto  a  tanti  quinti dell'imposta detratta quanti sono gli anni
mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale.
  A tale proposito si riporta l'esempio di rettifica della detrazione
indicato   nella   relazione   ministeriale,   riguardante   un  bene
ammortizzabile acquistato e utilizzato nel corso del 1998, gravato di
1.000.000 di lire di imposta, interamente detratta perche'  destinato
ad  operazioni  imponibili  ma  utilizzato,  a  partire  dal 2001, in
operazioni  escluse  dall'IVA.  Come  specificato   nella   relazione
ministeriale,  in  tale situazione il contribuente dovra' rettificare
la detrazione riversando all'erario lire 400.000, pari ai due  quinti
dell'imposta inizialmente detratta, riferita agli anni 2001 e 2002.
  Anche  per  i  beni  ammortizzabili vale quanto detto per gli altri
beni a proposito della loro tassazione per autoconsumo, nel senso che
se il loro prelievo o utilizzo per  fini  estranei  all'impresa  sono
soggetti  ad  IVA,  il contribuente non deve operare alcuna rettifica
della detrazione iniziale.
  Occorre anche soggiungere che se il cambio di  destinazione  di  un
bene  ammortizzabile si verifica oltre i quattro anni successivi alla
sua entrata in funzione, non  va  piu'  effettuata  alcuna  rettifica
della detrazione iniziale, poiche' si considera che il bene, sotto il
profilo del tributo, abbia esaurito ogni sua funzione.
  Le ipotesi e le modalita' di rettifica delle detrazioni evidenziate
per  i beni ammortizzabili, valgono anche relativamente ai fabbricati
e alle aree fabbricabili, che la legge equipara, a tali fini, ai beni
ammortizzabili.
  Occorre, peraltro, tenere presente  che,  in  considerazione  della
loro particolare natura, la legge estende il periodo di rettifica per
gli  immobili  da  cinque a dieci anni, stabilendo, conseguentemente,
che eventuali rettifiche afferenti tali beni devono essere effettuate
per decimi e non per quinti.
  E' opportuno da ultimo sottolineare che i soggetti  che  effettuano
le  detrazioni  in base a prorata ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
non debbono  operare  alcuna  rettifica  della  detrazione  iniziale,
relativamente ad eventuali cambiamenti di destinazione dei beni e che
si  verificano  nell'ambito  dei  settori delle attivita' imponibili,
assimilate  od  esenti;  cio'  in  quanto   la   detrazione   operata
inizialmente  con  il  criterio  forfettario  del  prorata, prescinde
dall'effettiva utilizzazione  dei  beni  e  dei  servizi  nell'una  o
nell'altra di dette attivita'.
  Naturalmente,  anche  i  predetti  soggetti  sono  interessati alle
rettifiche in esame, quando i beni ed i servizi subiscono  un  cambio
piu'  radicale  nella loro destinazione, passando dalla utilizzazione
in operazioni imponibili od esenti, all'utilizzazione  in  operazioni
escluse dall'IVA e viceversa.
  Ai sensi dell'ultima comma dell'articolo 19-bis 2, le rettifiche in
parola  devono  essere  effettuate, sulla base delle risultanze delle
scritture contabili obbligatorie,  nella  dichiarazione  annuale  IVA
relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano.
4.2  -  RETTIFICHE  PER MUTAMENTI NEL REGIME DELLE OPERAZIONI ATTIVE,
        NEL REGIME DELLE DETRAZIONI O DELL'ATTIVITA' ESERCITATA
  Le rettifiche delle detrazioni esaminate nel paragrafo  precedente,
riguardano,  come  si e' visto, il cambio di destinazione che singoli
beni  e  servizi  possono  subire   rispetto   alla   previsione   di
utilizzazione fatta dal contribuente al momento del loro acquisto per
operare la detrazione iniziale.
  Le  rettifiche  in  esame, - previste dal comma 3 dell'articolo 19-
bis2 - concernono, invece, tutti i beni o servizi non ancora ceduti o
non ancora utilizzati  nell'attivita'  esercitata  dal  contribuente,
esistenti nel momento in cui si verificano taluni eventi di carattere
generale, i quali determinano mutamenti nella misura della detrazione
spettante  o  comunque  nei  criteri  in base ai quali l'assoggettato
opera la detrazione dell'imposta a monte.
  Gli eventi all'uopo presi in  considerazione  dalla  legge  sono  i
seguenti:
1.  mutamento  del  regime fiscale applicabile alle operazioni attive
   poste  in  essere  dall'assoggettato,  tale  da   avere   riflessi
   sull'entita'  della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a
   seguito di modifiche legislative, da un regime di esenzione ad  un
   regime  di  imponibilita' o viceversa o a seguito dell'opzione per
   la separazione delle attivita' ex articolo 36);
2. adozione o abbandono - per opzione o in forza di  legge  -  di  un
   regime  speciale  che  ha alla base un criterio forfettario per la
   detrazione dell'imposta a monte, come, ad esempio, si verifica nei
   settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
3. mutamenti nell'attivita' esercitata dal contribuente, ai quali  si
   accompagna  una  modifica del diritto alla detrazione (ad esempio,
   ampliamento dell'attivita' svolta, imponibile, con altra attivita'
   che non da' diritto a detrazione o viceversa).
  In tutti i  casi  ora  indicati,  lo  scopo  delle  rettifiche  e',
sostanzialmente,  lo  stesso  gia'  evidenziato  con riferimento alle
rettifiche stabilite dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 19-bis2 e,
cioe', quello di adeguare la detrazione dell'imposta all'effettiva  e
mutata  utilizzazione  dei  beni e dei servizi; la differenza risiede
nel fatto che le modifiche in esame debbono essere effettuate  in  un
unica  soluzione  per  tutti  i  beni  esistenti presso l'impresa nel
momento  in  cui  si  verificano  gli  eventi  straordinari  che   le
giustificano, senza attendere l'effettivo impiego dei beni stessi.
  Dette  rettifiche servono anche ad evitare, in date situazioni, che
per taluni beni la detrazione dell'imposta venga operata due volte, o
che per altri essa non venga  operata  affatto,  come  si  e'  finora
verificato, rispettivamente, per i beni, ad esempio, acquistati da un
produttore  agricolo  mentre era in regime ordinario e poi transitati
ed  utilizzati  in  regime  speciale   (doppia   detrazione)   ovvero
acquistati mentre il produttore agricolo operava in regime speciale e
poi  transitati  ed  utilizzati  nel  regime  di detrazione ordinaria
(nessuna detrazione).
  Come previsto dalla legge, le rettifiche delle  detrazioni  di  che
trattasi debbono essere operate anche per i beni ammortizzabili per i
quali,  nel momento in cui si verificano gli eventi citati, non siano
ancora trascorsi i  quattro  anni  successivi  a  quello  della  loro
entrata in funzione.
  Naturalmente,  per  poter  effettuare  le  rettifiche  in  esame  e
consentire i necessari controlli, si rende necessaria la redazione di
una   apposita   documentazione,   che   potra'   essere    richiesta
dall'Amministrazione   finanziaria,   da   parte   dei   contribuenti
interessati  nella  quale  indicare   distintamente   per   categorie
omogenee,  la  quantita'  e  i  valori  dei  beni  facenti  parte del
patrimonio aziendale. L'IVA relativa a  detti  beni,  va  determinata
mediante  il  raffronto  -  fino  all'esaurimento  -  con  le fatture
d'acquisto piu' recenti.
  Problemi   particolari   certamente   si   pongono  ai  fini  della
determinazione   dell'imposta   incorporata   in   beni   costituenti
semilavorati  e  prodotti  finiti,  il  cui  ammontare complessivo va
ricostruito e convalidato  attraverso  prove  documentali  e  criteri
analitici di rilevazione contabile.
  Ai  fini della rettifica i produttori agricoli dovranno determinare
l'IVA afferente  i  prodotti  finiti  mediante  l'applicazione  delle
relative percentuali di compensazione.
  Occorre  infine  tenere  presente  che  i  soggetti  i  quali, dopo
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, passano  per  la  prima
volta da un regime che prevede la detrazione forfettaria dell'imposta
al regime ordinario, non devono operare la rettifica della detrazione
relativamente  ai  beni per i quali in precedenza e' stata operata la
detrazione stessa nei modi ordinari.
4.3 - RETTIFICA DELLE DETRAZIONI PER VARIAZIONE DEL PRORATA
  Tali  rettifiche  riguardano   i   beni   ammortizzabili   e   sono
disciplinate  dai  commi  4  e  seguenti  dell'articolo 19-bis2; esse
devono avere luogo, come del resto  gia'  previsto,  dalla  normativa
previgente  quando  la percentuale di detrazione - durante il periodo
di tutela fiscale di cinque anni -  aumenti  o  diminuisca  di  oltre
dieci punti, rispetto a quella applicata per effettuare la detrazione
iniziale.
  Analogamente  a  quanto  stabilito  dal previgente articolo 19-bis,
ogni anno la rettifica della detrazione va effettuata  su  un  quinto
dell'imposta  che ha gravato l'acquisto del bene ammortizzabile ed e'
pari alla differenza tra l'ammontare dell'IVA detratta inizialmente e
quello dell'imposta corrispondente  alla  percentuale  di  detrazione
dell'anno in cui viene operata la rettifica.
  Sono   da   registrare  talune  importanti  novita'  rispetto  alla
precedente disciplina.
  Innanzitutto, detta rettifica  e'  prevista  anche  per  i  servizi
afferenti  la trasformazione, il riattamento e la ristrutturazione di
un bene ammortizzabile.
  Inoltre, viene previsto che quando non vi e' coincidenza tra l'anno
di acquisto di un bene ammortizzabile e quello della sua  entrata  in
funzione, e' quest'ultimo che deve essere assunto quale anno iniziale
ai   fini   delle   rettifiche  da  operare  negli  anni  successivi.
Conseguentemente, e' stabilito che in tali casi una  prima  rettifica
della   detrazione   deve  essere  fatta  in  base  alla  percentuale
definitiva di detrazione dell'anno di entrata in funzione  del  bene;
la  rettifica  deve riguardare, non un quinto, ma tutta l'imposta che
ha gravato l'acquisto o la produzione  del  bene  ammortizzabile;  la
prima  rettifica della detrazione deve essere comunque operata, anche
se il prorata dell'anno in cui il bene entra in funzione non registra
uno scostamento di oltre dieci punti rispetto a quello  dell'anno  di
acquisto o degli anni di produzione del bene medesimo.
  Un'altra  novita'  di rilievo e' costituita dalla facolta' concessa
dalle nuove norme al contribuente di procedere alla  rettifica  della
detrazione  inizialmente  operata  per  un bene ammortizzabile, anche
quando le variazioni del prorata  degli  anni  successivi  non  siano
superiori  a  dieci  punti;  in  tal  caso  e',  pero', fatto obbligo
all'assoggettato di adottare lo stesso  criterio  per  almeno  cinque
anni (o dieci anni per gli immobili) consecutivi.
  Viene  anche  stabilito,  come  gia' accennato in precedenza, che i
beni ammortizzabili da  prendere  in  considerazione  ai  fini  delle
rettifiche  delle  detrazioni  sono  quelli  il  cui  coefficiente di
ammortamento e' pari o inferiore al 25% (ammortamento in quattro anni
o piu'), mentre con le precedenti  norme  i  beni  ammortizzabili  in
quattro anni erano esclusi dalle rettifiche IVA.
  E'  innovativo  anche il criterio introdotto per la rettifica della
detrazione IVA relativa ai beni ammortizzabili, quando  essi  vengono
ceduti,  con  assoggettamento  all'imposta,  prima della scadenza del
periodo di tutela fiscale.
  Il sesto comma dell'articolo 19-bis2 stabilisce,  infatti,  che  in
tal caso il contribuente ha diritto al recupero dell'IVA non detratta
al  momento dell'acquisto del bene, naturalmente rapportata agli anni
mancanti al compimento del quinquennio. Ma, ad evitare abusi,  a  tal
fine  viene posto il limite che l'imposta suscettibile di recupero da
parte del contribuente non  puo'  superare  l'ammontare  dell'imposta
dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.
  Peraltro,   anche   tali  rettifiche,  vanno  operate  in  sede  di
dichiarazione annuale.
4.4 - NORME TRANSITORIE
  Come si e' visto, il nuovo articolo 19, comma 1,  secondo  periodo,
stabilisce  che  il  diritto alla detrazione sorge nel momento in cui
l'imposta diviene esigibile e puo' essere  esercitato  non  oltre  la
presentazione  della  dichiarazione  IVA  relativa  al  secondo  anno
successivo a quello in cui il diritto e' sorto.
  Orbene, l'articolo 11 del D.Lgs. n. 313 del 1997,  nel  dettare  le
norme  transitorie  stabilisce,  al  primo  comma,  che  la  predetta
disposizione in materia di detrazione si applica agli acquisti e alle
importazioni la cui imposta diviene esigibile a partire dal 1 gennaio
1998.
  Poiche' il momento di esigibilita' dell'imposta  coincide,  in  via
generale,   con   quello  di  effettuazione  delle  operazioni,  deve
concludersi che all'imposta afferente gli acquisti e  le  prestazioni
effettuati  anteriormente  alla  predetta  data  del  1 gennaio 1998,
devono ritenersi applicabili - quanto alle condizioni ed  ai  termini
stabiliti  per  l'esercizio  del  diritto  alla detrazione - le norme
vigenti prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 313 del 1997.
  Ne scaturisce, di massima, che  per  l'IVA  esposta  sulle  fatture
emesse  entro  il 31 dicembre 1997, pur se portata in detrazione dopo
il 1 gennaio 1998, il relativo diritto dovra' essere esercitato  alle
condizioni  ed  entro  i  termini stabiliti dalle precedenti norme e,
cioe', entro i quattro mesi successivi al ricevimento  della  fattura
da   parte   del   contribuente   e  comunque  al  piu'  tardi  nella
dichiarazione IVA relativa all'anno 1998.
  Com'e' evidente, nel 1998 si avranno, quindi, detrazioni  d'imposta
operate  secondo  le  previgenti  norme del D.P.R. n. 633 del 1972 ed
altre operate, invece,  in  base  alle  disposizioni  introdotte  dal
D.Lgs. n. 313 del 1997.
  Per  quanto  concerne  le fatture emesse entro il 31 dicembre 1997,
nei confronti dei soggetti di cui al quinto comma dell'articolo 6 del
D.P.R. n. 633 del 1972, rimaste non pagate e non  registrate  in  via
definitiva  entro  tale data, il diritto alla detrazione dell'imposta
che figura addebitata  sulle  fatture  medesime  ricadra'  e  dovra',
quindi,  essere  esercitato  secondo le nuove norme del D.Lgs. n. 313
del 1997, visto che l'imposta medesima diventera' esigibile a partire
dal 1 gennaio 1998.
  Un'altra  disposizione  transitoria  di  notevole rilevanza dettata
dall'articolo 11 del D.Lgs n. 313 del 1997 e' quella del comma 2,  la
quale  stabilisce  per quali beni devono essere operate le rettifiche
della detrazione  dell'imposta  previste  dall'articolo  19-bis2,  ai
commi  1 e 2, riguardanti il cambio di destinazione dei servizi e dei
beni sia non ammortizzabili che ammortizzabili.
  Al riguardo anche se la norma  fa  riferimento  a  beni  e  servizi
acquistati o utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 1998 e' da ritenere
che  le  rettifiche in questione siano da operare soltanto per i beni
acquistati o  prodotti  dopo  il  31  dicembre  1997,  non  potendosi
ipotizzare  di rimettere in discussione la detrazione afferente tutti
i beni esistenti in quest'ultima data ed utilizzati  successivamente,
visto  che per essi il diritto alla detrazione era stato acquisito in
via definitiva sulla base delle precedenti disposizioni del D.P.R. n.
633 del 1972.
  Per quanto concerne le rettifiche delle  detrazioni  relative  agli
immobili,   scaturenti   dalle   disposizioni   di  cui  al  comma  8
dell'articolo 19-bis  2,  le  quali  assimilano  detti  beni  a  beni
ammortizzabili e ne fissano il periodo di rettifica in dieci anni, le
norme   transitorie  dettate  dal  citato  articolo  11  del  decreto
legislativo in commento stabiliscono che le rettifiche stesse debbono
essere operate per i beni immobili acquistati o  ultimati  a  partire
dal 1 gennaio 1998.
  Pertanto  per  i  fabbricati  acquistati  o  costruiti  entro il 31
dicembre 1997, dovra' procedersi,  negli  anni  successivi,  soltanto
alle  eventuali  rettifiche delle detrazioni stabilite per variazioni
del prorata di oltre 10  punti,  sempreche'  i  beni  medesimi  siano
impiegati  nell'attivita' come beni strumentali ammortizzabili, fermo
restando il periodo quinquennale di tutela fiscale per tali beni.
  Naturalmente, le rettifiche  previste  per  variazione  di  prorata
devono  continuare  ad  essere  effettuate secondo i criteri previsti
dalla previgente normativa anche per gli  altri  beni  ammortizzabili
acquistati  anteriormente  al  1 gennaio 1998, se a tale data non sia
ancora trascorso il periodo di tutela fiscale di 5 anni e purche'  si
registri negli anni successivi una variazione del prorata superiore a
dieci punti.
                             CAPITOLO V
              OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI E ACCERTAMENTO
                           PER I RIMBORSI
Premessa
  Il decreto-legislativo n. 313 del 1997 apporta modifiche anche agli
obblighi, stabiliti dal titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972.
  In  particolare,  le  menzionate  modifiche  interessano l'art. 25,
concernente il registro degli  acquisti,  l'art.  27  concernente  le
liquidazioni e i versamenti periodici dell'imposta, nonche' l'art. 28
che riguarda la dichiarazione annuale.
  Le anzidette modifiche vengono di seguito esaminate.
5.1 - TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO
  L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo in commento modifica
il  primo  comma  dell'articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,
stabilendo che le fatture e le bollette doganali  ricevute,  relative
ai beni o servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
arte  o  professione,  devono  essere  annotate  nel  registro  degli
acquisti,  entro  l'anno  nella cui dichiarazione viene esercitato il
diritto  alla  detrazione  della  relativa  imposta,  anziche'  entro
quattro mesi dal ricevimento dei documenti medesimi.
5.2 - LE LIQUIDAZIONI DELL'IMPOSTA
  Per  effetto  dell'introduzione  nel sistema dell'IVA del principio
dell'esigibilita' dell'imposta, mutano i  criteri  per  l'imputazione
delle  operazioni  ai  fini della determinazione periodica del debito
d'imposta di cui agli articoli 27, 33 e 74, 4 comma,  del  D.P.R.  n.
633 del 1972.
  Il   primo   comma   dell'articolo  27  dispone,  infatti,  che  il
contribuente deve calcolare, in apposita sezione del registro di  cui
all'articolo  23 o del registro di cui all'articolo 24, la differenza
tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel  mese
precedente  e  quello  dell'imposta  per  la  quale  il  diritto alla
detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi  dell'articolo
19 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
  Per quanto concerne il termine entro cui effettuare le liquidazioni
in parola, occorre rilevare che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, tale
scadenza  deve  farsi coincidere con il giorno 15 del mese successivo
al periodo della liquidazione, secondo quanto dispone l'articolo  18,
comma  1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, norma con la
quale il legislatore ha unificato, con alcune eccezioni, al  fine  di
semplificare  e  razionalizzare  gli adempimenti dei contribuenti, le
date dei versamenti periodici delle imposte,  dei  contributi,  degli
interessi, dei premi assicurativi ecc.
5.3 - LA DICHIARAZIONE ANNUALE
  Con  la disposizione recata dal citato articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 313 del 1997, l'articolo 28 del D.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633, ha subito alcune  modificazioni  per  effetto
dell'introduzione  nell'ordinamento  dell'imposta sul valore aggiunto
della nozione di esigibilita' dell'imposta, momento dal quale decorre
il piu' ampio termine  biennale  per  l'esercizio  del  diritto  alla
detrazione.  In  relazione  a tale nuovo criterio e' stato necessario
apportare alcune modifiche al testo  del  medesimo  articolo  28  per
adeguarlo alle altre disposizioni del decreto I.V.A..
  In   particolare,  relativamente  all'individuazione  dei  soggetti
esonerati dall'obbligo di presentazione della  dichiarazione,  si  fa
presente  che  fruiscono  di  tale  agevolazione  i  contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno effettuato soltanto  le  operazioni
esenti  di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, a meno che
gli  stessi  non  siano  tenuti  alla  rettifica   delle   detrazioni
prescritte  dall'articolo  19-bis2, non solo in relazione all'imposta
afferente i beni ammortizzabili, ma anche  relativamente  all'imposta
concernente gli altri beni non ammortizzabili ed i servizi.
5.4 - LA NORMATIVA SPECIALE
  Le   modalita'   e   i   termini   speciali   di  fatturazione,  di
registrazione, nonche' i criteri di imputazione delle  operazioni  ai
fini   delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta,  stabiliti  con
appositi decreti  ministeriali,  gia'  emanati  in  attuazione  delle
deleghe  contenute  negli  articoli  22,  secondo  comma, 73 e 74 del
D.P.R. n. 633 del 1972, continuano ad applicarsi anche dopo l'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 313 del 1997. Cio' in quanto le  disposizioni
dettate dai predetti decreti devono comunque considerarsi derogatorie
anche  di quelle stabilite dal D.Lgs. n. 313 del 1997, come del resto
e'  stato  gia'  affermato  con  riferimento  ad  analoghe  modifiche
apportate precedentemente in materia.
  Si riportano, qui di seguito, a titolo indicativo, i decreti finora
emanati:
- D.M. 31 ottobre 1974 che ha dato ai professionisti e  agli  artisti
  la  facolta'  di  istituire  appositi bollettari madre e figlia; ha
  disciplinato la fatturazione e l'annotazione in  apposito  registro
  delle  somme ricevute in conto deposito; ha regolato i rapporti tra
  esercenti la professione sanitaria e  gli  enti  mutualistici  agli
  effetti dell'emissione delle fattura;
-  D.M.  11 agosto 1975 che ha regolamentato le modalita' e i termini
  per l'emissione delle fatture relative a cessioni di  imballaggi  e
  recipienti non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali;
-   D.M.   11   agosto  1975  recante  modalita'  e  termini  per  le
  registrazioni IVA effettuate  mediante  utilizzazione  di  macchine
  elettro-contabili;
-  D.M.  15 novembre 1975 recante la disciplina delle modalita' e dei
  termini della fatturazione  relativa  alle  cessioni  di  beni  con
  prezzo da determinare;
- D.M. 4 marzo 1976 che ha regolamentato le modalita' di applicazione
  dell'I.V.A. per le operazioni effettuate dall'Associazione italiana
  della Croce Rossa;
-  D.M.  18  novembre  1976,  come sostituito dal D.M. 6 giugno 1979,
  contenente la  normativa  applicabile  alle  operazioni  effettuate
  dalle  imprese  a  mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze, che
  non provvedono  direttamente  all'emissione  delle  fatture  ovvero
  all'annotazione   dei   corrispettivi   ovvero   tramite  i  propri
  dipendenti ovvero ausiliari e  intermediari  o  tramite  apparecchi
  automatici;
-  D.M.  7  giugno 1977 disciplinante la documentazione relativa agli
  acquisti di  carburante  per  autotrazione  effettuati  presso  gli
  impianti stradali di distribuzione (cosiddetta scheda carburante);
-  D.M.  19  settembre  1977  che  ha previsto un termine speciale di
  fatturazione per le vendite effettuate, con consegna  o  spedizione
  diretta, dalla Federazione italiana dei consorzi agrari;
-  D.M. 13 aprile 1978 che ha disciplinato l'applicazione dell'I.V.A.
  relative   alle   operazioni   effettuate   nel    settore    delle
  telecomunicazioni;
-  D.M.  12  aprile  1979 che ha determinato le modalita' applicative
  dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle
  societa'  e  degli  enti  che  esercitano  le  assicurazioni  e  le
  riassicurazioni;
-  D.M.  12  aprile  1979 che ha determinato le modalita' applicative
  dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli
  istituti e dalle aziende di credito;
- D.M. 20 luglio 1979 che ha fissato  le  modalita'  di  applicazione
  dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli
  enti  concessionari  di autostrade relativamente alle operazioni di
  transito autostradale;
- D.M. 16 dicembre 1980 che ha introdotto  particolari  modalita'  di
  applicazione   dell'I.V.A.   per   le   operazioni   relative  alla
  somministrazione  di  acqua,  gas,  energia  elettrica,  vapore   e
  teleriscaldamento urbano;
-  D.M.  22  dicembre  1980  che ha previsto particolari modalita' di
  applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  per  le  operazioni
  effettuate   dalle   societa'   che   esercitano   il  servizio  di
  traghettamento  di  automezzi  commerciali  e  privati  tra   porti
  nazionali;
-  D.M.  25  settembre  1981  che ha dettato particolari modalita' di
  applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  relativa  a  talune
  operazioni effettuate da notai;
-  D.M.  26  luglio 1985 che ha previsto le modalita' di applicazione
  dell'I.V.A. per le operazioni di credito e finanziamento effettuate
  da enti e societa' a favore del personale dipendenti;
- DD.MM. 19 settembre 1990 e 18 marzo 1991 contenenti  la  disciplina
  delle   modalita'   di   applicazione   dell'I.V.A.  relativa  alle
  prestazioni di servizi concernenti l'utilizzo di infrastrutture nei
  porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine;
- D.M. 11 marzo 1996 che ha regolamentato gli obblighi tributari  nel
  settore   del   servizio   pubblico  radiomobile  di  comunicazione
  denominato "GSM".
5.5 - TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO DELLE  DICHIARAZIONI  A
        RIMBORSO
  L'articolo  10  del  decreto  legislativo  n.  313  in  commento ha
modificato l'articolo 57, 1 comma, del D.P.R. n. 633 che stabilisce i
termini di decadenza delle rettifiche  delle  dichiarazioni  e  degli
accertamenti.
  La  nuova  disposizione  prevede  la  sospensione  dei  termini  di
decadenza stabiliti per  l'esecuzione  delle  suddette  rettifiche  e
accertamenti  di  un  periodo  pari  a  quello  che intercorre tra il
quindicesimo giorno successivo alla data in cui l'Ufficio notifica la
richiesta della documentazione necessaria per eseguire i rimborsi IVA
e la data in cui il contribuente adempie alla richiesta medesima.
  Tale misura assolve la funzione cautelativa di evitare le  frodi  o
il mancato assolvimento dell'imposta a danno dell'Erario, da parte di
quei   contribuenti   che,   non  ottemperando  deliberatamente  alla
richiesta dell'Ufficio  di  presentazione  di  detta  documentazione,
mirano  a far decorrere i termini di decadenza previsti dalle vigenti
disposizioni,  allo  scopo  di  legittimare  posizioni  irregolari  o
debitorie   nei  confronti  dell'Ufficio,  che  si  troverebbe  cosi'
nell'impossibilita' di poter effettuare i necessari controlli.
                            PARTE SECONDA
                    MODIFICHE AI REGIMI SPECIALI
                      (ARTT. 5 - 6 - 7 - 8 - 9)
Introduzione
  La legge n. 662 del 1997 ha  previsto  all'articolo  3,  comma  66,
lettera  c) la revisione dei regimi speciali nonche' delle discipline
previste  per  particolari  settori  che  consentono   l'applicazione
dell'imposta  con  criteri diversi da quelli ordinari. Tale revisione
e'  finalizzata  a  ristabilire  una  maggiore  aderenza  della  base
imponibile rispetto a quella determinabile secondo i criteri ordinari
ovvero,   nelle   ipotesi   di   regimi  con  aliquote  o  detrazioni
forfettarie,  a   ridurre   gli   effetti   agevolativi   conseguenti
all'applicazione  di  tali  aliquote  o detrazioni, rispetto a quelli
derivanti dall'applicazione della disciplina ordinaria.
  In conformita' a questi principi e criteri direttivi e nell'intento
di uniformare maggiormente la normativa italiana  alla  VI  direttiva
CEE  n.  388  del  17 maggio 1977 e successive modificazioni, nonche'
allo scopo di  eliminare  comportamenti  elusivi  e  fraudolenti  nei
settori  dell'agricoltura, editoria, spettacolo, agenzie di viaggio e
delle  telecomunicazioni,  il  decreto  legislativo  n.  313  del   2
settembre  1997,  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 ridisciplina i regimi
speciali riservati ai menzionati settori economici facendo, peraltro,
rinvio in alcuni casi a specifici regolamenti di attuazione in  corso
di emanazione.
  Al   fine   di  assicurare  un'uniforme  applicazione  della  nuova
normativa si forniscono le seguenti istruzioni.
                             CAPITOLO IV
               REGIME SPECIALE PER IL SETTORE AGRICOLO
Premessa
  L'articolo 5 del D.lgs. n. 313 del 1997 ha sostituito l'articolo 34
del D.P.R. n. 633 del 1972 apportando modifiche sostanziali al regime
speciale previsto per i produttori agricoli ai fini dell'applicazione
dell'imposta.
  Sulla base del nuovo  testo  dell'articolo  34,  in  vigore  dal  1
gennaio 1998, il nuovo regime agricolo risulta cosi' strutturato:
-  il  regime  speciale  agricolo  diviene  in via generale un regime
  speciale  di  detrazione  e  non  anche  un  regime   speciale   di
  applicazione  del  tributo,  in  quanto  la detrazione dell'imposta
  resta forfetizzata, a copertura dell'IVA assolta per l'acquisto  di
  beni e servizi necessari per l'espletamento dell'attivita' agricola
  o  di  pesca,  nella  misura  corrispondente  alle  percentuali  di
  compensazione  applicate  sull'ammontare  imponibile  dei  prodotti
  ceduti.  Sulle  essioni  di prodotti agricoli e ittici si applicano
  invece le aliquote IVA proprie previste per tal beni, salvo  alcune
  eccezioni che verranno nel prosieguo dettagliatamente esaminate;
-  il  nuovo regime speciale agricolo si applica dall'anno 2000 ad un
  numero limitato di soggetti: quelli che nell'anno precedente  hanno
  realizzato  un  volume d'affari non superiore a 40 milioni di lire;
  nessun limite e' invece previsto  per  gli  organismi  agricoli  di
  intervento,  per  le  cooperative, i consorzi, gli enti e gli altri
  organismi associativi;
-  per  gli  anni  1998  e 1999, il regime speciale si applica invece
  senza limiti di volume d'affari a  tutti  i  contribuenti  definiti
  produttori agricoli  dallo stesso articolo 34;
-  il  divieto  di  operare  la  detrazione  forfettizzata,  dapprima
  previsto in relazione alle cessioni  di  bovini,  bufali  e  suini,
  viene ora esteso a tutti gli acquisti di prodotti agricoli che sono
  pervenuti all'impresa agricola con atto non assoggettato ad IVA;
- ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa) si rende
  applicabile  la rettifica della detrazione prevista dal comma 3 del
  nuovo articolo 19-bis2;
- viene ridotta la fascia  di  contribuenti  completamente  esonerati
  dagli   adempimenti   contabili  ma  vengono  concesse  sostanziali
  semplificazioni di  adempimenti  -  fermo  restando  l'assolvimento
  dell'imposta  -  agli  imprenditori  agricoli  con  volume d'affari
  riferito all'anno precedente non superiore a 40 milioni di lire;
- viene fatto divieto di adottare la  disciplina  della  contabilita'
  separata  all'interno  dell'attivita'  agricola svolta dallo stesso
  imprenditore;
- viene rivista la disciplina delle opzioni, rinunce e revoche, anche
  alla  luce  del   nuovo   specifico   regolamento   in   corso   di
  pubblicazione.
6.1 - IL NUOVO REGIME SPECIALE IVA PER I PRODUTTORI AGRICOLI
  Come  gia' accennato nella premessa, a decorrere dal 1 gennaio 1998
il regime speciale IVA riservato dall'articolo 34 del D.P.R.  n.  633
del  1972  ai produttori agricoli muta completamente la sua struttura
al fine di attenuare le distorsioni della concorrenza evidenziate  in
passato   fra   i  diversi  soggetti  del  settore,  provocate  dalla
circostanza che il carico fiscale IVA relativo alle cessioni  di  uno
stesso   prodotto  agricolo  poteva  essere  diverso  a  seconda  che
l'agricoltore cedente applicasse il regime speciale ovvero il  regime
normale.
  Al  fine  di  una maggiore aderenza con quanto previsto dalla sesta
direttiva CEE del 17 maggio 1977 (articolo 25, paragrafo  9,  secondo
periodo),  il  comma  1  del  nuovo  articolo  34  prevede che per le
cessioni di prodotti agricoli e ittici  elencati  nella  prima  parte
della  tabella  A)  allegata  al  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 633,
effettuate  dai  produttori  agricoli,  cosi'   come   definiti   dal
successivo  comma  2  del  medesimo articolo 34, l'imposta sul valore
aggiunto si applica con le aliquote proprie stabilite per  i  singoli
prodotti,  determinati  in base all'articolo 16 del D.P.R. n. 633 del
1972 e delle richiamate tabelle allegate al decreto  stesso,  tenendo
conto  delle  recenti modifiche apportate in tema di aliquote IVA con
il D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre
1997 n. 410.
  Pertanto,  ai  fini  della  determinazione  dell'imposta,  per   le
anzidette cessioni non si rendono piu' applicabili, a decorrere dal 1
gennaio   1998,   le  aliquote  corrispondenti  alle  percentuali  di
compensazione. Ne  scaturisce  che  il  produttore  agricolo  diviene
debitore d'imposta nei confronti dell'Erario per la differenza tra le
aliquote  applicate  ai singoli prodotti e le aliquote corrispondenti
alle percentuali di compensazione detratte (nei casi, ovviamente,  in
cui tali aliquote sono diverse).
  Dette  percentuali  di compensazione, rideterminate con decreto del
Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per  le  politiche
agricole,  in  forza  di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11
del D.lgs. n. 313 del 1997,  trovano  pertanto  ora  applicazione,  a
partire  dalla  stessa data del 1 gennaio 1998, esclusivamente per la
determinazione  forfetizzata  della  detrazione  IVA  da  parte   dei
produttori  agricoli  in  sede di liquidazione periodica, a copertura
degli oneri d'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni e
servizi necessari per  l'esercizio  delle  attivita'  agricola  e  di
pesca,  specificamente  individuale  nella  lett.  a),  del  comma 2,
dell'articolo 34.
  Ne consegue che per determinare la detrazione spettante in sede  di
liquidazione   dell'imposta,   i  produttori  agricoli  applicheranno
all'ammontare  complessivo  imponibile  delle  cessioni  di  prodotti
agricoli   e  ittici  effettuate,  la  percentuale  di  compensazione
corrispondente al prodotto o ai prodotti ceduti.
  Dall'imposta riscossa per rivalsa dovra' essere detratta  l'imposta
come  sopra  determinata e sara' cosi' calcolata l'imposta da versare
in sede di liquidazione periodica (mensile o trimestrale).
  Si fornisce al riguardo il seguente esempio.
Liquidazione relativa al mese/trimestre.....1998
  Si supponga sia  stata  effettuata  vendita  di  latte  fresco  per
complessive lire 90.000.000 di imponibile e lire 9.000.000 di imposta
(aliquota 10%).
L'imposta da versare sara' cosi' determinata:
IVA sulle cessioni di prodotti agricoli               9.000.000
    (totale da fatture emesse e da corrispettivi riscossi)
IVA detraibile
percentuale di compensazione 9%
9% di 90.000.000                                    - 8.100.000
                                                  --------------
IVA del periodo da versare                              900.000
  L'applicazione  generalizzata  alle cessioni di prodotti agricoli e
ittici delle aliquote proprie per essi previste, trova due  eccezioni
disposte  dallo  stesso comma 1 del nuovo testo dell'articolo 34, che
individua i  seguenti  casi  in  cui  l'imposta  continua  ad  essere
determinata  con  l'applicazione  delle  aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione:
A)  passaggi  di  prodotti  agricoli  ed  ittici  agli   enti,   alle
   cooperative  ed  alle  altre  organizzazioni  associative indicate
   nella lett. c), comma 2, dell'articolo 34, a condizione che sia il
   socio che la cooperativa o ente operino  nel  regime  speciale  di
   detrazione sopra illustrato;
B)  cessioni  effettuate  dai produttori agricoli con volume d'affari
   minimo (5 o 15  milioni  di  lire),  esonerati  dagli  adempimenti
   contabili  ed  ai  quali e' riservato dal comma 6 dell'articolo 34
   una particolare disciplina.
6.2 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
  Il nuovo testo dell'articolo 34 non introduce alcuna innovazione in
relazione al presupposto oggettivo previsto ai fini dell'applicazione
del regime speciale ivi disciplinato.
  La nuova disciplina continua, infatti, ad applicarsi esclusivamente
alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici tassativamente  elencati
nella  prima  parte  della  Tabella  A allegata al decreto n. 633 del
1972, effettuate dai prodotti agricoli,  di  cui  al  comma  2  dello
stesso articolo 34.
6.3 - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
6.3.1 - NOZIONE DI PRODUTTORE AGRICOLO
  Nel  definire  l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime
speciale agricolo l'articolo 34  non  apporta  alcuna  modifica  alla
nozione di produttore agricolo ma vengono limitati i soggetti ammessi
al regime stesso sulla base del volume d'affari conseguito.
  La  norma  recepisce  in tal modo le indicazioni della VI Direttiva
CEE, articolo 25, par. 9, secondo la quale l'applicazione del  regime
speciale agricolo non ha motivo di esistere per i produttori agricoli
che  per  la  loro  dimensione non hanno difficolta' ad assolvere gli
obblighi contabili previsti dal regime normale.
  Pertanto, i produttori agricoli ammessi al regime speciale ai sensi
del nuovo testo dell'articolo 34, commi 2 e 3, sono i seguenti:
a) soggetti che esercitano, individualmente od in forma associata, le
   attivita' di cui all'articolo 2135 del  codice  civile  (cioe'  le
   attivita'  dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
   all'allevamento del bestiame ed attivita' ad esse connesse, vale a
   dire le attivita' dirette alla trasformazione o  alla  alienazione
   dei  prodotti  agricoli  quando  rientrano  nell'esercizio normale
   dell'agricoltura),  nonche'  la   pesca   in   acque   dolci,   la
   piscicoltura,  la  mitilicoltura,  l'ostricoltura,  la  coltura di
   altri molluschi e crostacei e  l'allevamento  di  rane.  Per  tali
   soggetti  il  regime  speciale agricolo, tranne che per il periodo
   transitorio di cui si dira' al paragrafo successivo, si applica  a
   condizione  che gli stessi non abbiano realizzato nell'anno solare
   precedente un volume d'affari superiore  a  40  milioni  di  lire,
   indipendentemente dalla natura giuridica adottata dal soggetto che
   svolge  l'attivita'  (impresa individuale, societa' di persone, di
   capitali, ecc.) purche'  l'oggetto  della  stessa  consista  nella
   cessione  dei  prodotti  agricoli  e  ittici  di cui al precedente
   paragrafo;
b) organismi agricoli di intervento o altri soggetti per loro conto ,
   che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti
   dell'Unione  Europea  concernenti  l'organizzazione   comune   dei
   mercati  dei prodotti stessi. Per questi soggetti si prescinde dal
   volume d'affari realizzato ai fini  dell'applicazione  del  regime
   speciale;
c) cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite
   e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, esclusivamente
   nell'ipotesi  in cui l'attivita' degli stessi si concretizzi nella
   vendita "per conto" dei produttori  soci  o  associati;  enti  che
   provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,
   alla vendita collettiva per conto dei produttori agricoli.
  Anche  questi  ultimi soggetti, elencati nella lett. c) del comma 2
dell'articolo 34, sono ammessi al regime speciale  per  i  produttori
agricoli  a  prescindere  dal volume d'affari dagli stessi realizzato
nell'anno solare precedente. Si evidenzia  tuttavia,  che  il  regime
speciale  trova  applicazione  limitatamente  alle  cessioni  da essi
effettuate per  conto  dei  produttori  agricoli  soci,  associati  o
partecipanti  per  i  quali  siano  applicabili le nuove disposizioni
dell'articolo 34. Deve cioe' trattarsi  di  cessioni  effettuate  per
conto dei produttori indicati nella precedente lett. a), dello stesso
articolo,  che  nell'anno  solare  precedente  abbiano  realizzato un
volume  d'affari  pari  o  inferiore  a  quaranta  milioni  di  lire,
ancorche' gli stessi abbiamo optato per il regime ordinario.
  E'  appena il caso di precisare che le cooperative e le altre forme
similari di associazione che esercitano  in  proprio  l'attivita'  di
produzione  agricola,  non  sono  riconducibili  fra i soggetti della
lett. c), comma 2, dell'articolo 34, ma  fra  i  produttori  agricoli
indicati  nella  menzionata  lett.  a),  dello stesso articolo, per i
quali trova applicazione il limite del volume d'affari di 40  milioni
di lire.
6.3.2 - PERIODO TRANSITORIO - 1 GENNAIO 1998/31 DICEMBRE 1999
  Si  fa  presente che per il periodo transitorio 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 1999, l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 313
del 1997, ha previsto che il nuovo  regime  speciale  agricolo  trova
applicazione  a  prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno
solare precedente.
  Conseguentemente  i  soggetti  di  cui  alla  lett.  a),  comma  2,
dell'articolo  34,  sono  ammessi per tale periodo al regime speciale
anche se nell'anno solare precedente hanno  superato  il  limite  del
volume d'affari di quaranta milioni di lire.
  Ai soggetti di cui alla lett. c), del comma 2, dell'articolo 34, si
applica  per  lo  stesso periodo il regime speciale agricolo anche se
gli stessi effettuano cessioni per conto di produttori  agricoli  che
abbiano  realizzato  nell'anno  solare  precedente un volume d'affari
superiore a quaranta milioni di lire.
6.3.3 - ATTIVITA' AGRICOLE SOGGETTE AL REGIME SPECIALE
  In relazione alle attivita' agricole e di  pesca  richiamate  nella
lettera  a), comma 2, dell'articolo 34, si ritiene opportuno fornire,
in questa sede, per completezza  di  esposizione  alcuni  chiarimenti
inerenti problematiche gia' evidenziate in passato sull'argomento, al
fine di pervenire ad una loro sistematica definizione.
  In  proposito,  si  ricorda,  per  quanto  concerne  in particolare
l'attivita'  di  allevamento,  che,  sulla  base  del  piu'   recente
indirizzo  giurisprudenziale  cui  si e' uniformata l'Amministrazione
finanziaria (sentenza Corte di Cassazione n. 7648 del 10 luglio  1991
-  Avvocatura  Generale dello Stato parere n. 078460 del 24 settembre
1991) non puo' rivenirsi attivita'  di  allevamento  se  il  bestiame
viene  acquistato per essere rivenduto entro un cosi' breve spazio di
tempo da far ritenere il fondo agricolo come una mera area di "sosta"
in attesa della cosiddetta macellazione differita.
  Costituisce invece attivita' di allevamento del bestiame  e  quindi
attivita'  agricola  ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. soggetta al
regime  speciale  di  cui  all'articolo   34,   l'attivita'   diretta
all'accrescimento  ponderale  degli  animali  quando  l'ingrasso o lo
sviluppo  siano  elementi  rilevanti  (c.d.  attivita'  di  ingrasso)
nell'ambito dell'attivita' dell'impresa agricola ed anche se:
- gli animali siano stati acquistati all'esterno;
-  la permanenza del bestiame sul fondo non comprenda tutta la durata
  del ciclo biologico di ogni singolo animale ma  soltanto  una  fase
  apprezzabile di esso;
-  gli  animali  vengano  venduti prima che si riproducano e, quindi,
  senza che l'allevamento abbia l'effetto della riproduzione;
- all'alimentazione del bestiame si provveda con alimenti provenienti
  anche totalmente dall'esterno del fondo.
  Si ricorda inoltre che non rientra nel regime speciale IVA agricolo
l'attivita' di  allevamento  di  cani,  pur  essendo  tale  attivita'
considerata  agricola  ai  sensi  della legge 23 agosto 1993, n. 349,
atteso che tali animali non sono ricompresi nella prima  parte  della
Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
  Rientra  invece  nell'ambito  della  attivita'  agricola,  ai sensi
dell'art. 34, l'attivita' di allevamento  degli  struzzi  nonche'  la
vendita  delle  relative  carni,  in  quanto  detti  animali  debbono
ritenersi   ricompresi    tra    gli    altri    animali    destinati
all'alimentazione  umana  di cui al punto 4 della Tabella A, parte 1,
allegata al DPR n. 633 del 1972.
  Si fa rilevare inoltre che per le cessioni di animali della  specie
bovina  e  suina,  compresi  gli animali del genere bufalo, il regime
speciale trova applicazione solo se gli stessi  vengono  ceduti  vivi
(le loro carni macellate non sono comprese tra i prodotti di cui alla
prima parte della Tabella A).
  Le  cessioni,  invece,  di  volatili  da cortile nonche' di conigli
domestici,   piccioni,    lepri,    pernici,    fagiani,    destinati
all'alimentazione  umana  (punti  3  e  4  della  Tabella A, parte 1)
rientrano nel predetto regime sia se gli stessi sono ceduti vivi  che
macellati.
  Per  le  cessioni  di  questi  ultimi animali, elencati nel punto 4
della Tabella A, parte 1, quali ad esempio i fagiani, si ricorda  che
il   regime   speciale   si  applica  solo  se  essi  sono  destinati
all'alimentazione umana;  pertanto,  nell'ipotesi  che  tali  animali
siano  destinati  al  ripopolamento  il  predetto regime non trovera'
applicazione.
  L'attivita' ortoflorovivaistica e' considerata  attivita'  agricola
ai   sensi   dell'articolo   in   rassegna   quando  i  prodotti  che
costituiscono oggetto di tale attivita' realizzino sul  fondo  almeno
una   fase   di   produzione  subendo  un  incremento  qualitativo  o
quantitativo. L'acquisto, ad esempio, di  una  partita  di  piante  o
fiori che vengano rivenduti senza che alcuna fase di produzione venga
posta  in  essere  rappresenta di converso un'operazione di carattere
commerciale che esula dall'applicazione del regime speciale.
  Per quanto concerne l'ambito applicativo della norma  relativamente
al  settore  ittico,  si  ribadisce che rientrano nel regime speciale
dell'agricoltura i soggetti che esercitano le seguenti attivita':
- pesca in acque dolci;
- allevamento di pesci sia in acque dolci che marine;
- attivita' di mitilicoltura, di  ostricoltura  e  coltura  di  altri
  molluschi  e  crostacei, indipendentemente se l'allevamento avvenga
  in acque dolci, salmastre o marine.
6.3.4 - ATTIVITA' CONNESSE
  Si ricorda che il regime speciale agricolo trova applicazione anche
per le attivita' connesse o accessorie a quelle tipicamente agricole.
  Si   considerano   attivita'   connesse   quelle    dirette    alla
manipolazione, trasformazione, lavorazione o alienazione dei prodotti
agricoli, quando ricorrono le seguenti condizioni:
-  i  prodotti  ottenuti a seguito delle predette attivita' risultano
  compresi nella prima parte della Tabella A allegata  al  D.P.R.  n.
  633 del 1972;
- dette attivita' rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura;
-  le  attivita'  suddette  sono  effettuate sui prodotti provenienti
  esclusivamente dalla propria produzione agricola; i soggetti di cui
  alla  lett.  c),  del  secondo  comma,  dell'articolo  34,   devono
  effettuare  tali  attivita' con prodotti provenienti esclusivamente
  dai produttori soci, associati o partecipanti;
-  le  medesime  attivita'  rivestono  carattere  di strumentalita' e
  complementarieta' funzionale con la produzione dei beni agricoli ed
  ittici oggetto del regime  in  esame,  in  modo  da  costituire  la
  naturale integrazione.
  Sono  esempi  tipici  di  attivita' connessa l'attivita' vinicola e
l'attivita' di molitura  delle  olive,  in  quanto  attivita'  svolte
dall'imprenditore  agricolo  e  dirette  alla naturale trasformazione
della propria produzione agricola.
6.4 - OPERAZIONI DIVERSE - IL REGIME PER LE IMPRESE AGRICOLE MISTE
  Il comma 5 del nuovo articolo 34, che sostituisce  il  terzo  comma
del  precedente  testo normativo, reca la disciplina della cosiddetta
"impresa mista", che si configura allorche'  il  produttore  agricolo
nell'ambito della stessa impresa effettua anche operazioni imponibili
diverse  dalle  cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella
prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
  Al riguardo si ricorda che il regime per  le  imprese  miste  trova
applicazione   solo   nell'ipotesi  in  cui  vengono  effettuate  dal
produttore  agricolo  alcune  operazioni  imponibili  non  rientranti
nell'attivita'  di  produzione  agricola  propriamente detta (Tab. A,
parte 1); deve trattarsi dunque di operazioni - e non attivita' - che
rivestano il carattere di occasionalita'  ed  accessorieta'  rispetto
all'attivita'  di  produzione  agricola  consistente nelle richiamate
cessioni di  prodotti  agricoli  e  ittici;  vale  a  dire  che  tali
operazioni  non  debbono  in  sostanza essere svolte con carattere di
sistematicita', ripetitivita' od organizzazione tale  da  configurare
l'esercizio  di  una autonoma attivita' collaterale da assoggettare a
norma dell'articolo 36, quarto comma, all'obbligo della  contabilita'
separata.
  Rientrano   tra   le   suddette   operazioni   quelle   connesse  e
complementari  all'attivita'  di  manipolazione,   trasformazione   o
lavorazione  di uno dei prodotti di cui al comma 1, dell'articolo 34,
che siano finalizzate ad integrarle e completarle.
  Esempi di tali operazioni "diverse" sono:
- cessioni di prodotti agricoli o ittici  non  compresi  nella  prima
  parte  della  Tabella  A  (es.  vendita  di  carni bovine e suine -
  concimi - latte confezionato, vini liquorosi, ecc.);
- servizi agromeccanici effettuati occasionalmente nei  confronti  di
  altre imprese agricole.
  Per  dette  operazioni  "diverse" il produttore agricolo ha, com'e'
noto, l'obbligo di provvedere alla distinta annotazione  (in  colonne
separate  o  per  blocchi  di  operazioni)  nei  registri  IVA e alla
indicazione  separata  in  sede  di  liquidazione  periodica   e   di
dichiarazione annuale.
  L'imposta  dovuta  per  le  predette  operazioni imponibili diverse
dovra'  essere  determinata  detraendo  analiticamente   dall'imposta
riscossa  per  rivalsa  per  le menzionate operazioni quella relativa
agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili  e  dei
servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la
produzione   di  quei  beni  e  servizi  che  formano  oggetto  delle
operazioni stesse.
  Non  e' ammessa pertanto in detrazione, l'imposta assolta sui costi
indivisibili (ad esempio spese generali) che non siano specificamente
imputabili alle operazioni diverse da quelle indicate  nella  Tabella
A, parte 1 (c.d. operazioni diverse).
  Rientrano  nella  previsione  normativa  del  regime  delle imprese
agricole miste - come peraltro gia' precisato in passato -  anche  le
cessioni  di  prodotti  agricoli o ittici, compresi nella prima parte
della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ma  ottenuti  in
parte  dalla  produzione  dell'imprenditore  agricolo  e  in parte da
acquisti effettuati presso altri imprenditori agricoli  o  terzi  per
migliorare  qualitativamente  e  quantitativamente  i beni di propria
produzione (es. acquisti da terzi di uve o vini da taglio).
  In tal caso, ai fini della determinazione dell'imposta  dovuta  per
tali  operazioni,  distintamente  calcolata  in  sede di liquidazione
periodica, e' consentito computare in detrazione in via analitica, al
pari di quanto previsto, per gli enti di tipo associativo, dal  comma
2,  lett.  c)  dell'art.  34,  l'imposta  relativa ai citati acquisti
presso  terzi  risultante  dalle  relative  fatture  d'acquisto;   la
detrazione   forfetaria   invece   sara'   consentita   nella  misura
proporzionale in cui i prodotti agricoli, che saranno poi oggetto  di
cessione, siano provenienti dalla propria produzione agricola.
  Si  consideri  al  riguardo  il  seguente  esempio  di liquidazione
periodica di un'impresa agricola mista che produca  vino  utilizzando
vino  da taglio acquistato presso terzi nella misura del 10% del vino
complessivamente ottenuto quale produzione vinicola.
Totale produzione 10.000 litri di vino, di cui il 10% proveniente  da
vino acquistato da terzi al prezzo di lire 2.500 il litro ed il resto
ottenuto con vino di propria produzione.
Prezzo di vendita del vino L. 3.500 + IVA (20%)
Spese di imbottigliamento L. 5.000.000 + IVA (20%) L. 1.000.000
Totale da fatture emesse
e corrispettivi riscossi.............L. 35.000.000 + IVA L. 7.000.000
Totale da fatture di acquisto di vino da terzi
L.   2.500x1.000=2.500.000+IVA  20%......L.     2.500.000  +  IVA  L.
500.000
Liquidazione  mese/trimestre  1998   -   Annotazione   distinta   per
operazioni diverse da quelle agricole
- IVA relativa alle operazioni imponibili.............   L. 7.000.000
                                            meno
- IVA detraibile relativa ad acquisti
  presso terzi utilizzati nella produzione agricola. -   L.   500.000
                                            meno
- IVA detraibile relativa alle spese di imbottigliamento
  del vino acquistato da terzi 10% di 1.000.000          L.   100.000
                                            meno
- IVA detraibile forfetariamente (regime speciale di detrazione)
  90%x35.000.000 = 31.500.000
  31.500.000x9%(perc. di compensazione vino)= 2.835.000  L. 2.835.000
                                                         ____________
                                              IVA dovuta L. 3.565.000
6.5 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'
6.5.1 - OBBLIGO DELLA CONTABILITA' SEPARATA PER LE ATTIVITA' DIVERSE
  Come  gia' precisato in passato si ricorda che non e' riconducibile
nella fattispecie dell'impresa mista l'ipotesi in cui  le  operazioni
imponibili  diverse,  di  cui si e' detto nel precedente paragrafo 5,
vengano  effettuate  dal  produttore  agricolo   sistematicamente   e
continuativamente  in  modo  tale  da  configurare  lo svolgimento di
un'altra attivita', diversa da quella agricola.
  In tal caso si rende infatti  applicabile  la  disciplina  prevista
dall'articolo  36, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la quale
prevede l'obbligo dell'applicazione separata dell'imposta, secondo le
disposizioni applicabili a ciascuna attivita' e  con  riferimento  ai
rispettivi  volume  d'affari,  per  le attivita', quali quella di cui
all'art. 34, per le  quali  si  applica  la  detrazione  con  criteri
forfettari,   qualora   essa   venga  svolta  dallo  stesso  soggetto
unitamente ad altre attivita'.
  Costituiscono esempi di attivita' diverse da quelle agricole per le
quali  si  configura  l'obbligo  di  separazione   delle   attivita':
l'attivita' di agriturismo, la vendita continuativa ed organizzata di
prodotti  per  il  giardinaggio  da  parte  del  produttore  agricolo
esercente attivita' nel settore vivaistico o servizi continuativi  di
manutenzione  di  parchi  e  giardini,  la  vendita  di  carni bovine
macellate, surgelate, etc..
  E' appena il caso di precisare che la separazione  delle  attivita'
non  e' obbligatoria nell'ipotesi in cui il produttore agricolo abbia
optato preventivamente per l'applicazione del  regime  ordinario  per
l'attivita'   agricola  dallo  stesso  svolta,  cosi'  come  previsto
dall'undicesimo comma, dell'articolo 34.
  Si ritiene opportuno ricordare  che  in  merito  all'imputazione  a
ciascuna  attivita' esercitata, dell'imposta detraibile relativa agli
acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente,  il  menzionato
articolo 36, al quinto comma, stabilisce, nell'ipotesi che sussistano
limitazioni  al  diritto  di  detrazione  o di detrazione forfetaria,
l'ammissibilita'  della  detrazione  nei  limiti   della   parte   di
utilizzazione  dei beni e servizi acquistati imputabili all'attivita'
separata.
  In  ordine  ai  criteri  di  imputazione   a   ciascuna   attivita'
dell'imposta  assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati, si
fa rinvio alle direttive impartite con la  circolare  n.  18  del  22
maggio 1981, emanata dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse e
II.II.  sugli  Affari,  le  quali  debbono  ritenersi tuttora valide,
tenendo presente la eventuale  rettifica  della  detrazione  prevista
dall'art.  19-bis  2,  ove  ne consegua, con riferimento ad una delle
attivita' separate, un diverso diritto alla detrazione dell'imposta.
6.5.2 - DIVIETO DI CONTABILITA' SEPARATA  ALL'INTERNO  DELL'ATTIVITA'
        AGRICOLA
  Il  comma  10  dell'art.  34 introduce, con finalita' antielusive e
nell'intento di eliminare abusi e distorsioni commerciali, il divieto
di separazione facoltativa delle attivita'- prevista in via  generale
dall'articolo   36,  terzo  comma  del  D.P.R.  n.  633  del  1972  -
all'interno dell'attivita' agricola svolta dal soggetto cui si  rende
applicabile il regime speciale di cui all'articolo 34.
  La  nuova  disposizione  ha effetto dal 1 gennaio 1998 e pertanto a
partire  da  tale  data  debbono  ritenersi  superate  le  istruzioni
ministeriali  (decisione  Ispettori  Compartimentali  delle  Tasse  e
II.II. sugli Affari del 20-21 aprile 1983 - Risoluzione  ministeriale
n.  396118  dell'8  giugno  1984)  che consentivano detta separazione
nell'ambito dell'impresa agricola, purche' le attivita'  da  separare
fossero oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare
oggetto di autonomo esercizio di impresa.
  A  partire  da  tale  data viene infatti previsto che, agli effetti
delle disposizioni  di  cui  all'articolo  36,  le  attivita'  svolte
nell'ambito  della  medesima  impresa  agricola  da  cui  derivano  i
prodotti  assoggettati  alla  disciplina  del  regime   speciale   di
detrazione,  sono  per presunzione normative considerate in ogni caso
un'unica attivita'.
  Ne consegue che le eventuali diverse attivita'  agricole  (esempio:
produzione  e trasformazione del latte - allevamento di suini) svolte
nell'ambito della stessa impresa cui si rende applicabile  il  regime
speciale  agricolo, dovranno essere gestite con contabilita' unitaria
e  con  applicazione  all'intera  attivita'   del   regime   speciale
d'imposta, qualora ovviamente ne sussistano i presupposti.
  E' pertanto da ritenersi automaticamente caducata, a far data dal 1
gennaio 1998, l'eventuale opzione per l'applicazione dell'imposta nei
modi  ordinari  gia'  esercitata nel passato per una o piu' attivita'
gestite  con  contabilita'  separata;  l'intera  attivita'   agricola
rientra  pertanto,  dalla predetta data, nel regime naturale proprio,
vale a dire il regime speciale di cui all'articolo 34,  senza  alcuna
revoca espressa da parte del produttore agricolo interessato.
  E'  data  tuttavia  facolta'  al medesimo soggetto di continuare ad
applicare l'imposta nei modi ordinari per l'intera attivita' agricola
svolta, esercitando l'opzione a norma del comma 11  del  nuovo  testo
dell'articolo   34,   con   le  modalita'  e  i  termini  specificati
successivamente,  sottostando  al  nuovo  vincolo  quinquennale   ivi
previsto.  In  entrambi  i  casi  in cui la attivita' precedentemente
gestita con contabilita' separata, passi dal regime normale al regime
speciale ovvero l'altra attivita' gestita in regime speciale passi al
regime normale  in  forza  dell'opzione  sopra  citata,  si  rendera'
applicabile  la  rettifica  della  detrazione  ai  sensi  del comma 3
dell'articolo 19- bis 2.
6.6 - DISCIPLINA  DEI  PASSAGGI  DI  PRODOTTI  AGRICOLI  E  ITTICI  A
        COOPERATIVE,   ENTI   ED   ALTRI   ORGANISMI   ASSOCIATIVI  -
        ADEMPIMENTI - PRO- RATA DI DETRAZIONE
6.6.1 -  CONDIZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  REGIME  SPECIALE  ALLE
        COOPERATIVE, ENTI ED ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI
  Come  gia'  detto  in  precedenza,  il  nuovo  regime  speciale  di
detrazione si applica anche, in forza di quanto disposto dal comma 2,
lettera c), dell'articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli  e
ittici compresi nella prima parte della Tabella A) allegata al D.P.R.
n.  633  del  1972, effettuate da cooperative, da enti che provvedono
per legge  alla  vendita  collettiva  di  tali  beni  e  dalle  altre
organizzazioni  associative  ivi  elencate,  qualora  effettuino tali
vendite per conto dei  produttori  soci,  associati  o  partecipanti,
nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione.
  Condizione  indispensabile per l'applicabilita' a tali soggetti del
nuovo regime speciale e' che i  produttori  agricoli  per  conto  dei
quali  sono effettuate dette cessioni siano soggetti "agevolabili" ai
sensi del nuovo articolo 34; occorre cioe' che siano soggetti cui  si
rende  "potenzialmente"  applicabile  il  medesimo regime speciale di
detrazione, in quanto anzitutto conferiscano beni  provenienti  dalla
propria produzione ed inoltre rientrino nei limiti di volume d'affari
richiesto  a  partire dall'anno 2000, ancorche' abbiano, in concreto,
optato per l'applicazione  dell'imposta  nei  modi  ordinari  con  le
prescritte formalita'.
  Al  fine  di  permettere  all'organismo  associativo  o all'ente di
conoscere  se  il  socio   si   trova   nelle   condizioni   previste
dall'articolo  34,  lo stesso comma 2, lettera c), di detto articolo,
prevede che entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  ovvero,  per  i
soggetti  che  iniziano  l'attivita',  entro  30  giorni  dall'inizio
attivita',  ovvero  entro  30  giorni   dall'adesione   all'organismo
associativo  per  i  soci che subentrano durante l'anno, i produttori
agricoli  soci,  associati  o  partecipanti  presentino  all'ente   o
all'organismo  associativo  un'apposita  comunicazione  attestante il
possesso  per  l'anno  di  riferimento  dei  requisiti  previsti  per
l'applicazione  del regime speciale di cui all'articolo 34, nei sensi
sopra illustrati. L'ente associativo dovra' ovviamente tener conto di
eventuali recessi di soci in regime speciale che possono avvenire nel
corso dell'anno successivamente al 31 gennaio.
  Analoga  disciplina  si  applica  ai  consorzi,  i  quali   possono
applicare  il nuovo regime speciale nei limiti in cui cedono prodotti
per conto di cooperative che operano in  regime  speciale  nei  sensi
anzidetti,  le  quali  dovranno, a tal fine, produrre a loro volta la
menzionata comunicazione.
  Atteso inoltre che per gli anni 1998 e 1999 il regime  speciale  e'
applicabile  a  tutti i produttori agricoli di cui all'articolo 34, a
prescindere dal volume d'affari conseguito, giova ribadire che, anche
nei confronti delle cooperative, degli enti e degli  altri  organismi
associativi  che  effettuano  cessioni per conto dei propri associati
produttori  si  rende  sempre  applicabile,  limitatamente   a   tali
conferimenti,  il  regime  speciale.  In detto periodo transitorio la
comunicazione  sopra  richiamata  dovra'   solamente   attestare   la
qualifica di produttore agricolo da parte del soggetto conferente per
tutti i beni oggetto di conferimento all'ente associativo.
  A  partire  dall'anno  2000,  invece,  la  detrazione  forfetizzata
dell'imposta si rendera' applicabile  limitatamente  ai  conferimenti
effettuati  dai  soci o partecipanti che abbiano realizzato nell'anno
precedente un volume d'affari inferiore o pari a 40 milioni di  lire.
Il superamento nel corso dell'anno di detto limite di volume d'affari
non  fa  venir  meno  l'applicazione  del regime speciale neanche nei
confronti  dell'organismo  associativo  o   dell'ente   conferitario;
l'anzidetto  superamento  influenzera'  invece  il  regime  d'imposta
dell'anno  successivo,  sia  del  produttore   agricolo   che   della
cooperativa o ente.
  La  compresenza,  nell'ambito  della  compagine  sociale,  di  soci
"agevolabili e  non"  comporta  l'onere  di  calcoli  particolari  da
operare    per    l'applicazione   proporzionale   della   detrazione
forfetizzata con l'applicazione delle  percentuali  di  compensazione
(cosiddetti  "prorata");  calcoli  da  effettuarsi  sulla  base delle
disposizioni contenute  nel  medesimo  comma  2,  lett.  c)  (secondo
periodo)  dell'articolo  34,  che saranno dettagliatamente di seguito
esaminate.
  Le vendite effettuate per  conto  di  tutti  gli  altri  soci  "non
agevolabili"  nei  sensi  anzidetti  comportano invece l'applicazione
della detrazione dell'imposta assolta sui relativi  conferimenti  nei
modi  ordinari, nei limiti previsti, ovviamente, dall'articolo 19 del
D.P.R. n. 633 del 1972.
6.6.2 - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI PASSAGGI DI  PRODOTTI  AGRICOLI  E
        ITTICI
  In forza del combinato disposto del comma 1 e del comma 7 del nuovo
articolo  34,  che  sostituisce  il comma 8 del medesimo articolo nel
testo vigente fino al 31.12.97, i passaggi dei prodotti  agricoli  ed
ittici  compresi  nella tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972
da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti,  che
applicano il regime speciale, alle cooperative o agli altri organismi
associativi  si  considerano  effettuati  all'atto del versamento del
prezzo da parte degli enti o degli  organismi  associativi.  Su  tali
conferimenti si applicano le aliquote corrispondenti alle percentuali
di  compensazione relative ai prodotti ceduti se l'ente o l'organismo
associativo applica il medesimo regime speciale.
  Due sono pertanto gli elementi rilevanti  che  conseguono  da  tali
disposizioni:   l'applicazione  delle  percentuali  di  compensazione
sull'importo dei conferimenti ed il momento in  cui  tali  operazioni
debbono considerarsi effettuate.
6.6.3 - ALIQUOTE APPLICABILI
  Come  gia'  precisato,  le  percentuali  di  compensazione  possono
applicarsi  solo  se  sia  il  socio   conferente   che   l'organismo
conferitario  applicano  di  fatto,  avendone  i requisiti, il regime
speciale di detrazione; al contrario, quindi,  non  si  applicano  le
percentuali  di  compensazione  se  il  socio  produttore  ha scelto,
mediante comunicazione dell'opzione, di applicare l'imposta nei  modi
ordinari   ovvero  se  analoga  opzione  e'  esercitata  dall'ente  o
organismo associativo.
  In  tale  ultimo  caso,  infatti  (socio  o  cooperativa  a  regime
normale),  ai  menzionati  passaggi  di prodotti agricoli o ittici si
rendono applicabili le aliquote proprie previste per tali prodotti.
  Si applicano invece in ogni caso le  aliquote  corrispondenti  alle
percentuali  di  compensazione  ai  passaggi  di  prodotti agricoli o
ittici effettuati  dai  produttori  agricoli  in  regime  di  esonero
(contribuenti  esonerati  dagli adempimenti contabili di cui al comma
6,  primo  e  secondo  periodo,  dell'art.  34),   ancorche'   l'ente
associativo sia per opzione in regime normale (articolo 34, comma 1).
6.6.4 - MOMENTO IMPOSITIVO
  Quanto  al  momento  in  cui  tali  passaggi di prodotti agricoli e
ittici debbono  considerarsi  effettuati  ai  fini  dell'applicazione
dell'IVA   e  dei  conseguenti  adempimenti  (es.  fatturazione),  si
evidenzia che la relativa disciplina, contenuta nel  citato  comma  7
dell'articolo  34,  abbandona il riferimento all'articolo 2, punto 3,
del D.P.R. n. 633 del  1972  (rapporto  di  commissione)  e  conferma
inequivocabilmente  che,  per  i  soggetti  cui  si rende applicabile
l'articolo 34 (e quindi anche il comma 7  del  citato  articolo),  il
momento  di effettuazione coincide con quello di pagamento del prezzo
al produttore agricolo associato, salvo ovviamente,  quanto  previsto
dall'articolo  6,  quarto  comma,  del  D.P.R.  n.  633  del 1972, in
relazione alla spontanea anticipazione del momento impositivo  (e  di
esigibilita')  attraverso  l'emissione  anticipata della fattura o il
pagamento di acconti. E cio'  non  viene  influenzato  dall'eventuale
opzione  per  il regime normale IVA esercitata, ai sensi del comma 11
dello  stesso  articolo  34,  dall'ente   o   organismo   associativo
conferitario,   perche'   e'   in  sostanza  il  produttore  agricolo
conferente che decide, con il proprio regime d'imposta,  le  "regole"
applicabili alle operazioni in commento.
  Pertanto,  qualora  il socio abbia invece optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari, il momento impositivo segue le regole
generali dell'imposta previste dal richiamato art. 6  del  D.P.R.  n.
633   del  1972,  ed  occorre  pertanto  fare  riferimento,  ai  fini
dell'individuazione del momento di  effettuazione  dell'operazione  e
quindi    dell'aliquota    applicabile,    nonche'   della   connessa
fatturazione, al momento della consegna o spedizione dei beni.
  Tuttavia, qualora  la  base  imponibile  dei  prodotti  ceduti  sia
indeterminata  perche' il prezzo, in base a disposizioni legislative,
usi  convenzionali,   accordi   economici   collettivi   o   clausole
contrattuali  e'  commisurato  ad  elementi  ancora non conosciuti al
momento di effettuazione dell'operazione, l'esigibilita' dell'imposta
e' differita all'atto in cui i  suddetti  elementi  sono  noti  o  il
prezzo e' stato comunque determinato.
  Inoltre  si  precisa  che, a seguito dell'abbandono esplicito della
disciplina del contratto di  commissione  nell'ipotesi  dei  passaggi
prevista  dal comma 7 dell'articolo 34, debbono ritenersi superate le
direttive impartite con la circolare  n.  14  del  24.1.97,  relativa
all'ipotesi di cessione, tramite commissionari, di prodotti ittici ad
esportatori agevolati.
6.6.5 - FATTURAZIONE DEI CONFERIMENTI
  In relazione all'adempimento della fatturazione, il secondo periodo
del  citato comma 7 dell'articolo 34, stabilisce che permane, al fine
di semplificare quanto piu' possibile gli adempimenti contabili degli
agricoltori, la facolta' per le cooperative e gli enti di emettere la
fattura per le operazioni in esame, per conto dei produttori agricoli
soci  o  partecipanti,  ma  il  soggetto  passivo  da   cui   dipende
l'operazione  resta  pur sempre il produttore agricolo con il proprio
regime fiscale cui l'operazione stessa resta vincolata, sia  al  fine
del   momento  di  emissione  di  tale  documento  che  dell'aliquota
applicabile.
  Si ricorda inoltre che ai sensi  del  comma  11  dell'articolo  34,
l'obbligo  di  emissione  della  fattura  relativa  ai  passaggi  dei
prodotti  agricoli  e  ittici,  puo'  essere  adempiuto  dagli   enti
conferitari,  ancorche'  questi  ultimi abbiano, per l'anno in cui si
verifica   il   momento   impositivo,   optato   per   l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari.
  Nell'ipotesi  in  cui  il  produttore agricolo socio o partecipante
applichi per opzione l'imposta nei modi ordinari ed il prezzo non sia
determinato al momento della  consegna  o  produzione  dei  beni,  si
rendono  applicabili,  ai  fini  della  fatturazione e ricorrendone i
presupposti, le disposizioni di cui al D.M. 15 novembre 1975, emanato
in attuazione di quanto previsto in materia di  modalita'  e  termini
speciali,  dall'art.  73,  primo  comma, lett. b), del DPR n. 633 del
1972, in forza del quale la fattura puo'  essere  emessa,  dal  socio
ovvero dalla cooperativa o ente, entro il mese successivo a quello in
cui  gli  elementi  cui  e' commisurato il prezzo sono noti ovvero il
prezzo e' stato comunque determinato.
  Resta comunque fermo, anche in tale caso, l'obbligo di emettere  la
fattura  qualora, anteriormente alla determinazione del prezzo, siano
eseguiti pagamenti anche parziali dei corrispettivi.
  Si precisa inoltre al riguardo che non rilevano in tale ipotesi  le
modifiche  apportate  all'articolo  23  del  D.P.R.  n. 633 del 1972,
dall'articolo 3 del recente decreto legge n. 328 del 1997, convertito
dalla legge n. 410 del 1997 per quanto concerne  l'annotazione  delle
fatture  "con riferimento al momento della consegna o spedizione" dei
beni, riferendosi detta disposizione  alla  esclusiva  ipotesi  della
fatturazione  differita  di  cui all'articolo 21, quarto comma, dello
stesso decreto n. 633. Pertanto le fatture emesse ai sensi  del  D.M.
15  novembre  1975  devono essere annotate con riferimento al mese di
determinazione del prezzo.
  Inoltre, in relazione ai nuovi principi dell'IVA si  precisa,  come
gia'   illustrato   in   precedenza  nel  paragrafo  concernente  gli
adempimenti  contabili,  che  in  tali   ipotesi,   ai   fini   della
liquidazione  dell'imposta, occorre fare riferimento all'esigibilita'
sorta  nel  mese  o  trimestre  precedente,  essendo  consentito   il
differimento della fatturazione e registrazione.
  Attesa  la  complessa  disciplina  sopraillustrata,  si riporta nel
seguente prospetto la sintesi del trattamento tributario dei passaggi
dei prodotti agricoli ed  ittici  alle  cooperative,  enti  ed  altri
organismi  associativi,  a  seconda  che i soci produttori e gli enti
associativi siano in regime speciale o normale.
        DISCIPLINA DEI PASSAGGI DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
              SOCIO                    COOPERATIVA/ENTE
                              ANNO 1998
regime speciale                            regime speciale
applicazione delle percentuali di compensazione - momento impositivo:
pagamento del prezzo -
Se la consegna dei prodotti e' avvenuta nel 1997,  ma  il  prezzo  e'
pagato nel 1998, il momento impositivo e l'esigibilita' si verificano
nel 1998, con applicazione delle percentuali di compensazione vigenti
nel  1998.  Agli eventuali acconti fatturati nel 1997, per i quali il
momento impositivo e'  sorto  in  tale  ultimo  anno,  continuano  ad
applicarsi le percentuali di compensazione vigenti nel 1997.
regime speciale                            regime normale
applicazione  delle aliquote proprie dei prodotti conferiti - momento
impositivo: pagamento del prezzo -
Se la consegna dei prodotti e' avvenuta nel 1997,  ma  il  prezzo  e'
pagato nel 1998, il momento impositivo e l'esigibilita' si verificano
nel  1998  con  applicazione  delle  aliquote  proprie  dei  prodotti
conferiti vigenti nel 1998 - Agli  eventuali  acconti  fatturati  nel
1997 continuano ad applicarsi le percentuali di compensazione vigenti
nel 1997 essendosi verificato in detto anno il momento impositivo.
regime normale                             regime speciale
applicazione  delle aliquote proprie dei prodotti conferiti - momento
impositivo: consegna o spedizione dei beni con applicazione, ai  soli
fini della fatturazione, del D.M. 15.11.1975, qualora ne sussistano i
presupposti  e  rinvio della esigibilita' al momento della fissazione
del prezzo - in quest'ultima  ipotesi  la  liquidazione  dell'imposta
relativa ad un determinato mese o trimestre, dovra' comprendere dette
operazioni  per le quali l'esigibilita' e' sorta nel mese o trimestre
precedente.
Se la consegna dei prodotti e' avvenuta  nel  1997,  la  fatturazione
dovra'  effettuarsi  entro  il  1997  con applicazione delle aliquote
normali vigenti al momento della consegna. Se  invece  il  prezzo  e'
determinato  nel  1998,  l'esigibilita'  si  verifica  nel  1998 e la
fatturazione dovra' essere effettuata  in  tale  anno  tenendo  conto
delle  aliquote vigenti al momento della consegna (1997). Se, infine,
il socio era in regime speciale nell'anno 1997 (in quanto nel 1998 ha
optato per il regime normale) e la consegna e' avvenuta nel  1997  ma
il  prezzo e' determinato nel 1998 la fatturazione dovra' effettuarsi
nel 1998 tenendo conto delle percentuali di compensazione vigenti nel
1997 al momento della consegna.
regime normale                             regime normale
applicazione delle aliquote proprie dei prodotti conferiti -  momento
impositivo:  consegna o spedizione dei beni con applicazione, ai soli
fini della fatturazione, delle disposizioni di cui al D.M. 15.11.1975
- il resto, come nell'ipotesi precedente.
  In sostanza, ai fini  dell'esatta  individuazione  del  trattamento
tributario  dei  conferimenti  nelle  ipotesi di operazioni a cavallo
degli anni 1997/1998, con interferenze della mutata disciplina,  deve
farsi  riferimento a quanto gia' precisato dalla scrivente in sede di
dichiarazione annuale per l'anno 1996 con  la  circolare  n.  36  del
13.2.97   (paragrafo   12   -   Modalita'   di   presentazione  della
dichiarazione in presenza di diversi regimi d'imposta) e  cioe'  alle
regole  applicabili  al  regime  dell'anno  in  cui per il produttore
agricolo, socio o partecipante e' sorta l'obbligazione tributaria.
6.6.6 - PASSAGGI DI PRODOTTI ITTICI DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA PESCA
        MARITTIMA
  Ai sensi del nuovo comma 8 dell'articolo 34,  con  il  quale  viene
sostituito  il  decimo  comma del testo vigente al 31 dicembre 97, la
disciplina appena commentata -  relativa  ai  passaggi  dei  prodotti
agricoli  e  ittici  compresi  nella  prima  parte  della  Tabella A)
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 recata dal comma  7  del  medesimo
articolo  34  - si estende ai passaggi di prodotti ittici provenienti
da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati  dagli  esercenti
la  pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e
relativi consorzi.
  L'estensione concerne, in sostanza, solo la definizione del momento
impositivo (pagamento del prezzo al socio) e la facolta' di assolvere
all'obbligo di fatturazione da parte delle cooperative o consorzi  in
luogo  dell'esercente  la pesca marittima ma non anche l'applicazione
delle percentuali di compensazione all'imponibile di tali operazioni,
in  quanto  i  prodotti  ittici  provenienti  dalla  pesca  in  acque
marittime,   lagunari  e  salmastre  non  sono  compresi,  come  gia'
precisato, nella parte prima della tabella A) allegata al  D.P.R.  n.
633  del  1972; nei punti 7 e 8 della citata tabella sono infatti, in
sostanza, compresi solo i prodotti ittici derivanti  dalla  pesca  in
acque  dolci  e  della  piscicoltura  (allevamento  in  acque dolci o
marine). Pertanto, agli esercenti la pesca marittima, continua a  non
applicarsi  ai  fini dell'IVA il regime speciale agricolo, ma solo la
regolamentazione dei passaggi del pescato  alle  cooperative  e  loro
consorzi.