IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645; Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994; Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1996; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15; Vista la proposta 7 gennaio 1998 della commissione paritetica prevista dall'art. 33 del contratto di servizio sopracitato; Decreta: Art. 1. 1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione e' stabilita in L. 78.075.