IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto il regio  decreto-legge 21 febbraio 1938,  n. 246, convertito
nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto il  decreto legislativo del  Capo provvisorio dello  Stato 31
dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il decreto  ministeriale 17  gennaio 1948,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto  il decreto  ministeriale  12 luglio  1948, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto il  decreto ministeriale  18 novembre 1953,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Vista  la legge  14 aprile  1975, n.  103, recante  nuove norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto il  decreto ministeriale  20 dicembre 1991,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991;
  Vista la legge 25 giugno  1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  sulla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiotelevisivo;
  Vista  la  legge 23  dicembre  1996,  n.  650, di  conversione  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;
  Vista  la  convenzione stipulata  in  data  15  marzo 1994  tra  il
Ministero  delle  poste   e  delle  telecomunicazioni  e   la  RAI  -
Radiotelevisione  italiana S.p.a.,  approvata  e  resa esecutiva  con
decreto  del Presidente  della Repubblica  28 marzo  1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
  Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la  RAI - Radiotelevisione  italiana S.p.a., approvato  con decreto
del  Presidente della  Repubblica 29  ottobre 1997,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997;
  Visto il  decreto ministeriale  29 novembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1996;
  Vista la  legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  ed in  particolare gli
articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;
  Vista  la  proposta 7  gennaio  1998  della commissione  paritetica
prevista dall'art. 33 del contratto di servizio sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La misura  semestrale  del sovrapprezzo  dovuto dagli  abbonati
ordinari alla televisione e' stabilita in L. 78.075.