Si  comunica che  con regolamento  della Commissione,  in corso  di
pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale CEE, e'  stata istituita, per
il periodo  dal 1  gennaio 1998  al 31  dicembre 1998,  una vigilanza
comunitaria   preventiva  alle   importazioni   di  taluni   prodotti
siderurgici, originari di tutti i  Paesi terzi, esclusi quelli EFTA e
quelli partecipanti  allo Spazio economico  europeo, ed i PECO  con i
quali  sono stati  conclusi Accordi  di duplice  controllo (Bulgaria,
Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania).
  I prodotti soggetti a vigilanza sono indicati nell'allegato I.
  Gli   operatori  interessati   all'importazione  dei   prodotti  in
questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero
- D.G.  per la politica  commerciale e  la gestione del  regime degli
scambi - Div. III - Viale America, 341 - 00144 Roma, domanda, redatta
sull'apposito  modulo comunitario,  reperibile  presso  le camere  di
commercio e lo scrivente Ministero.
   La domanda dovra' contenere i seguenti elementi:
    nome ed indirizzo completo del richiedente;
  nome ed indirizzo completo del dichiarante o rappresentante, se del
caso;
    nome ed indirizzo completo dell'esportatore;
    descrizione esatta della merce, comprendente:
      a) denominazione commerciale;
      b) codice della nomenclatura combinata a otto cifre;
      c) paese di origine;
      d) paese di provenienza;
  peso netto, espresso in kg, per voce della nomenclatura doganale;
  valore   CIF,  espresso   in  ECU,   della  merce   alla  frontiera
comunitaria, per voce della nomenclatura doganale;
  eventuale  stato di  seconda scelta  o declassato  dei prodotti  in
questione;
    periodo e luogo di sdoganamento previsti;
  apposito richiamo qualora  la domanda riguardi un  contratto per il
quale e' gia' stata presentata una precedente domanda;
  la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente:
  "Il  sottoscritto  dichiara  che le  informazioni  contenute  nella
presente domanda  sono esatte e fornite  in buona fede e  che risiede
nella Comunita'".
  Alla  domanda dovra'  essere allegata  una copia  del contratto  di
vendita o  di acquisto,  la fattura  proforma e, nei  casi in  cui la
merce non sia stata acquistata  direttamente nel paese di produzione,
un   certificato  di   produzione,   rilasciato  dallo   stabilimento
produttore.
  I documenti di vigilanza sono validi per un periodo di quattro mesi
e possono essere rinnovati, a domanda, per un periodo equivalente. La
domanda di  rinnovo dovra'  pervenire alla  scrivente Amministrazione
prima della scadenza del documento di vigilanza.
  I documenti  di vigilanza cessano  di validita', anche  prima della
loro scadenza, qualora venga meno il regime di liberalizzazione delle
importazioni in conseguenza di apposito provvedimento comunitario.
  L'importatore e' tenuto a restituire  alla scrivente i documenti di
vigilanza  al termine  del loro  periodo di  validita' dichiarando  e
documentando il loro stato di utilizzo.