Si comunica che con regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CEE, e' stata istituita, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, una vigilanza comunitaria preventiva alle importazioni di taluni prodotti siderurgici, originari di tutti i Paesi terzi, esclusi quelli EFTA e quelli partecipanti allo Spazio economico europeo, ed i PECO con i quali sono stati conclusi Accordi di duplice controllo (Bulgaria, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania). I prodotti soggetti a vigilanza sono indicati nell'allegato I. Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Div. III - Viale America, 341 - 00144 Roma, domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario, reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero. La domanda dovra' contenere i seguenti elementi: nome ed indirizzo completo del richiedente; nome ed indirizzo completo del dichiarante o rappresentante, se del caso; nome ed indirizzo completo dell'esportatore; descrizione esatta della merce, comprendente: a) denominazione commerciale; b) codice della nomenclatura combinata a otto cifre; c) paese di origine; d) paese di provenienza; peso netto, espresso in kg, per voce della nomenclatura doganale; valore CIF, espresso in ECU, della merce alla frontiera comunitaria, per voce della nomenclatura doganale; eventuale stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione; periodo e luogo di sdoganamento previsti; apposito richiamo qualora la domanda riguardi un contratto per il quale e' gia' stata presentata una precedente domanda; la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente: "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunita'". Alla domanda dovra' essere allegata una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura proforma e, nei casi in cui la merce non sia stata acquistata direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione, rilasciato dallo stabilimento produttore. I documenti di vigilanza sono validi per un periodo di quattro mesi e possono essere rinnovati, a domanda, per un periodo equivalente. La domanda di rinnovo dovra' pervenire alla scrivente Amministrazione prima della scadenza del documento di vigilanza. I documenti di vigilanza cessano di validita', anche prima della loro scadenza, qualora venga meno il regime di liberalizzazione delle importazioni in conseguenza di apposito provvedimento comunitario. L'importatore e' tenuto a restituire alla scrivente i documenti di vigilanza al termine del loro periodo di validita' dichiarando e documentando il loro stato di utilizzo.