IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge 19  luglio  1993,  n. 237,  con  cui  e' stabilito,  tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 1997, come
modificata   dalla   legge  27   ottobre   1997,   n.  372,   recante
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno medesimo;
  Visto  il decreto-legge  23 gennaio  1993, n.  16, convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
varie in materia  tributaria, ed, in particolare, l'art.  10, con cui
si   prevede  che   all'estinzione  dei   crediti  risultanti   dalla
liquidazione delle  dichiarazioni dei  redditi e  delle dichiarazioni
annuali  dell'imposta sul  valore  aggiunto, relative  ai periodi  di
imposta  chiusi  entro il  31  dicembre  1985, si  provvede  mediante
assegnazione ai  creditori di  titoli di Stato,  che il  Ministro del
tesoro e'  autorizzato ad emettere  fino all'importo massimo  di lire
4.500 miliardi;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge 24  settembre  1993,  n.  376,
reiterato,  da ultimo,  con  decreto-legge 23  maggio  1994, n.  307,
convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art.
10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e' stato aggiunto, dopo il
comma 2, un ulteriore comma (2-bis)  in forza del quale e' stato, fra
l'altro, stabilito che:
  la differenza  fra l'importo  di lire 4.500  miliardi e  quello dei
crediti di  cui e' stato  chiesto il rimborso,  ai sensi del  comma 1
dell'art. 10  del citato decreto-legge  n. 16 del 1993,  e' destinata
all'estinzione, secondo le disposizioni dei  commi 1 e 2, dei crediti
relativi al  periodo d'imposta  chiuso entro il  31 dicembre  1987 di
ammontare,  al netto  degli  interessi, non  inferiore  a lire  cento
milioni,  risultanti  dalla   liquidazione  delle  dichiarazioni  dei
redditi, con le modalita' indicate nel medesimo comma 2-bis;
  il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
  con  decreto del  Ministro  del  tesoro, da  emanarsi  entro il  10
ottobre 1993, sono determinate le  caratteristiche, le modalita' e le
procedure di assegnazione dei titoli;
  Visto il decreto ministeriale del  27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio  1992, con cui  il Ministro
delle finanze ha provveduto, a  norma dell'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 26  marzo 1992, n.  244, a determinare le  modalita' di
presentazione delle richieste  e le procedure per  la rilevazione dei
crediti  che possono  essere oggetto  di estinzione,  stabilendo, fra
l'altro, che  venga trasmesso  al Ministero  del tesoro  un esemplare
degli  elenchi riepilogativi  -  recanti l'ammontare  dei crediti  da
estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
  n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1993;
  n.  101038  del  23   settembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993;
  n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
78 del 5 aprile 1994;
  n. 398859 del 14 gennaio  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 1995;
  n. 594837 del 6 dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 dell'11 dicembre 1995;
  n. 787291 del  7 giugno 1996, pubblicato  nel supplemento ordinario
n.  107 alla  Gazzetta  Ufficiale n.  150 del  28  giugno 1996,  come
modificato dal  decreto ministeriale n.  788312 del 6  novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267 del 14 novembre 1996, con
cui  sono  state disposte,  in  attuazione  dell'art. 10  del  citato
decreto-legge n. 16  del 1993, come integrato dall'art.  1 del citato
decreto-legge n.  307 del 1994,  emissioni di certificati  di credito
del  tesoro,  destinati  all'estinzione   di  crediti  d'imposta  per
complessive L. 4.453.349.966.000;
  Visto il proprio  decreto n. 101212 del 6  ottobre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 268 del 15 novembre 1993,  con il quale,
in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 376 del 1993,
si e' provveduto a fissare le  caratteristiche dei titoli di cui alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati  certificati  di  credito   del  tesoro  quinquennali,  con
godimento 1 gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%; la
prima tranche  di tali  titoli e'  stata emessa  ed assegnata  con il
suddetto decreto del 7 giugno 1996;
  Vista  la  lettera in  data  22  dicembre  1997,  con la  quale  il
Ministero  delle finanze  ha  trasmesso un  apposito elenco,  facente
parte integrante del presente decreto, riguardante n. 67 contribuenti
creditori  d'imposta ai  sensi del  citato decreto-legge  n. 307  del
1994,  per  un totale  di  crediti  ammessi  al  rimborso pari  a  L.
34.559.025.000;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una seconda tranche
dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato,
di  complessive  L.  34.595.000.000  e che  contro  il  rilascio  dei
suddetti  titoli di  Stato  verra' versato  all'entrata del  bilancio
statale  l'importo  corrispondente  ai crediti  d'imposta  ammessi  a
rimborso (L. 34.559.025.000), nonche' l'importo di L. 35.975.000 pari
alla  differenza  fra la  suddetta  somma  e l'ammontare  dei  titoli
emessi;
                              Decreta:
                               Art 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e successive  modificazioni,  e  per  le finalita'  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella
legge 22 luglio 1994, n. 457,  e' disposta l'emissione di una seconda
tranche  di  certificati di  credito  del  tesoro al  portatore,  per
l'importo di nominali L. 34.595.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
  tasso d'interesse:  9% annuo lordo, pagabile  posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.