ACCORDO DI PROGRAMMA tra IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e LA REGIONE PIEMONTE Premesso che: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma; Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa; L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi; Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse; Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto residui degli esercizi precedenti e per lire 13.500.000.000 (tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza; Con note prot. 487095 del 1 settembre 1995, prot. 487173 del 18 dicembre 1995 e prot. 486354 del 18 luglio 1995, trasmesse rispettivamente alla regione autonoma della Sardegna, alla regione Toscana e alla regione Piemonte, la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari; A seguito di intese con dette regioni, si e' ritenuto di procedere alla stipula di Accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1996; Considerato che: E' pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Piemonte interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, per un progetto presentato dalla comunita' montana Valli Chisone e Germanasca per il recupero funzionale dei compendi immobiliari (fabbricati e gallerie) delle miniere Paola e Gianna, quale lotto finale di interventi gia' ammessi a finanziamento a valere su disponibilita' dell'Unione europea (Regolamento CEE 2081/93); A seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il suddetto progetto per il completamento del percorso di visita delle miniere Paola e Gianna, per un costo preventivato di lire 2.139.786.000 (duemiliardicentotrentanovemilionisettecentoottantaseimila), e' stato ritenuto ammissibile per lire 2.003.436.000 (duemiliarditremilioniquattrocentotrentaseimila), percentuale di contributo richiesta pari al 100 %; L'intervento di recupero ambientale ritenuto ammissibile si riferisce esclusivamente ad opere non comprese nel programma dei lavori relativo al primo stralcio funzionale gia' finanziato, riferendosi ad ulteriori opere ad esso complementari; Sui risultati dell'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la giunta regionale del Piemonte ha espresso la propria intesa con la deliberazione n. 52-23461 in data 15 dicembre 1997; Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria piemontese e' opportuno dare avvio all'attuazione del Piano di riconversione produttiva citato in premessa per cio' che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione Piemonte interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1996, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili; Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Piemonte, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario 1997 per la quota parte che compete alla stessa regione nonche' a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993; Si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attivita' minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria. Articolo 2 L'intervento che costituisce la fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari e' il progetto presentato dalla comunita' montana Valli Chisone e Germanasca per il recupero funzionale dei compendi immobiliari (fabbricati e gallerie) per il completamento del percorso di visita delle miniere Paola e Gianna, per un costo preventivato di lire 2.139.786.000 (duemiliardicentotrentanovemilionisettecentoottantaseimila), ritenuto ammissibile per lire 2.003.436.000 (duemiliarditremilioniquattrocentotrentaseimila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%. Per la realizzazione di tale intervento di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verra' erogato un contributo statale fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.003.436.000; L'impegno della relativa somma avverra', con successivo provvedimento, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997, residui 1996, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Articolo 3 In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte si impegnano: a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso; ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo; ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le societa', le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso; a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo. La regione Piemonte si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo. Articolo 4 Il contributo per l'intervento di cui all'art. 2 verra' concesso al soggetto attuatore con decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti. Articolo 5 Il presente accordo di programma ha validita' fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia. Articolo 6 Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori. Articolo 7 Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilita' dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonche' delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso. Articolo 8 Il presente accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il presidente della giunta della regione Piemonte Chigo