ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 tra
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                         LA REGIONE PIEMONTE
                            Premesso che:
  Il decreto  del Presidente del  Consiglio dei Ministri  10 dicembre
1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, ha approvato il
Piano di  riconversione produttiva delle aree  della regione Piemonte
interessate dalla crisi  mineraria, ai sensi dell'art.  1 del decreto
legge 24 aprile 1993, n. 121,  convertito nella legge 23 giugno 1993,
n.  204,   recante  "Interventi   urgenti  a  sostegno   del  settore
minerario";
  Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale   nelle  aree   della  regione   interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione del  Piano richiede la gestione  integrata ed unitaria
di  tutti gli  interventi previsti  dal  Piano stesso,  da parte  dei
soggetti   coinvolti,  nonche'   la  disponibilita'   di  un   quadro
informativo  completo e  costantemente aggiornato  in relazione  allo
stato  di  attuazione dei  singoli  interventi,  per una  puntuale  e
corretta valutazione della loro efficacia;
  L'art. 1 della  citata legge 23 giugno 1993, n.  204 prevede che il
Piano, finanziato  con il  concorso di  risorse statali,  regionali e
comunitarie, venga attuato mediante  accordi di programma e contratti
di programma;
  Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione stessa;
  L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede
che  i  programmi  di  recupero ambientale  di  compendi  immobiliari
direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie debbano
essere destinati al soddisfacimento  di esigenze sociali, culturali e
di insediamenti produttivi;
  Il  punto 2.4)  del Piano  ricomprende, tra  gli interventi  per la
tutela  ambientale  da  promuovere con  l'utilizzazione  delle  somme
all'uopo stanziate  dalla legge n.  204/1993, quelli per  il recupero
ambientale  di  compendi  immobiliari direttamente  o  indirettamente
legati  alle  attivita' minerarie,  gia'  dismesse  o interessate  da
processi  di  ristrutturazione  o   di  riconversione,  destinati  al
soddisfacimento  di esigenze  sociali,  culturali  e di  insediamenti
produttivi, attraverso  progetti di  valorizzazione del  territorio e
delle sue risorse;
  Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato    fondi   statali   per    lire   9.700.000.000
(novemiliardisettecentomilioni)  in  conto   residui  degli  esercizi
precedenti         e          per         lire         13.500.000.000
(tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza;
  Con note  prot. 487095 del  1 settembre  1995, prot. 487173  del 18
dicembre  1995  e   prot.  486354  del  18   luglio  1995,  trasmesse
rispettivamente alla  regione autonoma  della Sardegna,  alla regione
Toscana e alla regione Piemonte,  la Direzione generale delle miniere
del  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  ha
stabilito le  modalita' di presentazione delle  domande di contributo
ed  i requisiti  minimi dei  progetti di  intervento per  il recupero
ambientale dei predetti compendi immobiliari;
  A seguito di intese con dette  regioni, si e' ritenuto di procedere
alla  stipula  di Accordi  di  programma  per la  determinazione  dei
progetti  di   recupero  ambientale  dei  compendi   immobiliari,  da
promuovere  con i  fondi statali  all'uopo disponibili  fino a  tutto
l'esercizio finanziario 1996;
                           Considerato che:
  E'  pervenuta   al  Ministero   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato una domanda di contributo per interventi di recupero
ambientale dei  compendi immobiliari  da realizzare nelle  aree della
regione   Piemonte  interessate   dalla   ristrutturazione  o   dalla
cessazione dell'attivita' mineraria, per un progetto presentato dalla
comunita'  montana  Valli  Chisone   e  Germanasca  per  il  recupero
funzionale  dei compendi  immobiliari (fabbricati  e gallerie)  delle
miniere Paola e Gianna, quale lotto finale di interventi gia' ammessi
a  finanziamento  a  valere  su  disponibilita'  dell'Unione  europea
(Regolamento CEE 2081/93);
  A seguito  dell'istruttoria effettuata dai competenti  uffici della
Direzione generale per il  coordinamento degli incentivi alle imprese
del Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, il
suddetto progetto per  il completamento del percorso  di visita delle
miniere  Paola   e  Gianna,  per   un  costo  preventivato   di  lire
2.139.786.000
(duemiliardicentotrentanovemilionisettecentoottantaseimila), e' stato
ritenuto        ammissibile       per        lire       2.003.436.000
(duemiliarditremilioniquattrocentotrentaseimila),    percentuale   di
contributo richiesta pari al 100 %;
  L'intervento  di   recupero  ambientale  ritenuto   ammissibile  si
riferisce  esclusivamente ad  opere  non comprese  nel programma  dei
lavori  relativo  al  primo   stralcio  funzionale  gia'  finanziato,
riferendosi ad ulteriori opere ad esso complementari;
  Sui risultati dell'istruttoria svolta  dagli uffici della Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi  alle  imprese  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la giunta
regionale  del  Piemonte  ha  espresso   la  propria  intesa  con  la
deliberazione n. 52-23461 in data 15 dicembre 1997;
  Per fronteggiare la situazione  di crisi economica ed occupazionale
particolarmente  grave dell'area  mineraria  piemontese e'  opportuno
dare  avvio  all'attuazione  del Piano  di  riconversione  produttiva
citato in premessa  per cio' che riguarda gli  interventi di recupero
ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione Piemonte
interessate dalla ristrutturazione  o dalla cessazione dell'attivita'
mineraria, con la  concessione di contributi statali,  nei limiti dei
fondi disponibili  a tutto l'esercizio finanziario  1996, ai progetti
finora presentati e ritenuti ammissibili;
  Altri  interventi  o  stralci  operativi di  progetti  di  recupero
ambientale dei  compendi immobiliari nelle stesse  aree della regione
Piemonte,  potranno beneficiare  di contributi  con ricorso  ai fondi
statali complessivamente disponibili  nell'esercizio finanziario 1997
per la quota parte che compete  alla stessa regione nonche' a risorse
regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge
n. 204/1993;
                Si conviene e si stipula quanto segue:
                             Articolo 1
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
Piemonte concludono  un accordo  di programma  ai sensi  dell'art. 1,
comma 1  del decreto-legge 24  aprile 1993, n. 121,  convertito nella
legge 23 giugno 1993, n.  204, recante "Interventi urgenti a sostegno
del  settore   minerario",  per   dare  avvio   all'attuazione  degli
interventi previsti  dall'art. 2 del presente  accordo, per programmi
di  recupero  ambientale  di   compendi  immobiliari  direttamente  o
indirettamente legati  alle attivita'  minerarie nei  bacini minerari
caratterizzati  da   attivita'  minerarie  dismesse  o   in  fase  di
dismissione, ai fini  della gestione unitaria ed  integrata del Piano
di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato
a  favorire   la  ripresa  economica  ed   occupazionale  nelle  aree
interessate dalla crisi mineraria.
                             Articolo 2
  L'intervento che  costituisce la  fase di  attuazione del  Piano di
riconversione  produttiva delle  aree della  regione Piemonte  per la
parte relativa al recupero ambientale  dei compendi immobiliari e' il
progetto  presentato   dalla  comunita'   montana  Valli   Chisone  e
Germanasca  per  il  recupero  funzionale  dei  compendi  immobiliari
(fabbricati e gallerie)  per il completamento del  percorso di visita
delle  miniere Paola  e Gianna,  per  un costo  preventivato di  lire
2.139.786.000
(duemiliardicentotrentanovemilionisettecentoottantaseimila), ritenuto
ammissibile             per            lire             2.003.436.000
(duemiliarditremilioniquattrocentotrentaseimila),    percentuale   di
contributo richiesta pari al 100%.
  Per la realizzazione di tale  intervento di recupero ambientale dei
compendi immobiliari, verra' erogato  un contributo statale fino alla
concorrenza dell'importo di lire 2.003.436.000;
  L'impegno   della   relativa   somma   avverra',   con   successivo
provvedimento,  sul  capitolo  7911  dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1997,  residui 1996, dopo aver  ricevuto dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri l'autorizzazione  all'assunzione  dello
stesso impegno  ai sensi dell'art.  8, comma 2, del  decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669.
                             Articolo 3
  In  attuazione  del presente  Accordo  di  programma, il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
Piemonte si impegnano:
  a  provvedere  a  quanto  di propria  competenza  per  l'attuazione
dell'accordo stesso;
  ad  adeguare  la  propria  azione   agli  indirizzi  del  Piano  di
riconversione   produttiva,   gestendo   in   maniera   unitaria   le
problematiche esposte nel medesimo;
  ad indirizzare secondo  le linee del presente  accordo le societa',
le  aziende  e  gli  enti che  siano  direttamente  o  indirettamente
coinvolti nella realizzazione  degli interventi previsti dall'accordo
stesso;
  a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano
di riconversione produttiva e del  presente accordo di programma, con
particolare  riguardo  alla  situazione economica,  occupazionale  ed
ambientale  delle aree  di  crisi mineraria,  nonche'  allo stato  di
realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.
  La  regione   Piemonte  si   impegna  ad  assicurare   ai  soggetti
destinatari  dei   contributi  le   concessioni  e   gli  affidamenti
eventualmente  necessari per  l'attuazione degli  interventi previsti
nel presente accordo.
                             Articolo 4
  Il contributo per l'intervento di cui all'art. 2 verra' concesso al
soggetto attuatore con decreto  emanato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.
                             Articolo 5
  Il presente accordo di programma ha validita' fino al completamento
delle realizzazioni di  cui all'art. 2 e delle  verifiche sulle spese
effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.
                             Articolo 6
  Sono fatte  salve le competenze delle  pubbliche amministrazioni e,
in   particolare,  quelle   riguardanti  i   temi  della   sicurezza,
dell'igiene e della salute dei lavoratori.
                             Articolo 7
  Per la  completa attuazione del Piano  di riconversione produttiva,
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione Piemonte  stipulano altri accordi di  programma tenendo conto
della disponibilita' dei fondi relativamente agli esercizi finanziari
successivi,  nonche'  delle  domande  di contributo  e  dei  progetti
presentati per  ciascuna delle  tipologie di interventi  previste nel
Piano stesso.
                             Articolo 8
  Il presente  accordo di  programma sara' pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 1997
                                       Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                                 Bersani
      Il presidente della giunta
        della regione Piemonte
                 Chigo