IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera d); Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990, recante le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato sul supplemento ordinario n. 51 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990; Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 31 luglio 1996 tra le Amministrazioni competenti, l'ENI, l'AgipPetroli e le parti sociali finalizzato al mantenimento e potenziamento del sito industriale di Gela, a fronte della grave crisi economica ed occupazionale di tale area; Vista la richiesta di proroga dei termini di adeguamento dell'emissioni di biossido di zolfo della raffineria AgipPetroli di Gela del 10 febbraio 1997; Considerate le particolari condizioni socioeconomiche dell'area interessata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, concernente l'approvazione del piano di risanamento dell'area ad alto rischio di crisi ambientale di Caltanissetta-Gela; Visto l'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1995 tra le Amministrazioni dello Stato, la regione Sicilia e gli enti locali e approvato con decreto del presidente della regione Sicilia il 23 gennaio 1996, Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 18 del 13 aprile 1996, ai sensi del1'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995; Visto il parere del Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo di programma espresso nella seduta dell'11 giugno 1997; Vista la rinnovata richiesta di proroga dei termini di adeguamento dell'emissioni di biossido di zolfo della raffineria AgipPetroli di Gela del 3 luglio 1997, riformulata sulla base del predetto parere del Comitato di coordinamento del piano di disinquinamento per risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione del 19 maggio 1997; Considerato altresi' che nella medesima area e' operante una rete di monitoraggio della qualita' dell'aria e che dai dati rilevati negli ultimi cinque anni non risultano superamenti degli standards di legge per l'inquinante biossido di zolfo; Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 13 novembre 1997; Decreta: Art. 1. Per la raffineria di oli minerali di Gela - AgipPetroli, che utilizza come combustibile, nel luogo stesso di produzione, sostanze derivanti da greggi nazionali, i valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 devono essere rispettati al 1 ottobre 1999.