IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante  attuazione delle  direttive CEE numeri  80/779, 82/360,
84/360 e 85/203  concernenti norme in materia  di qualita' dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto  dagli impianti  industriali,  ai sensi  dell'art. 15  della
legge 16  aprile 1987, n. 183,  ed in particolare l'art.  3, comma 2,
lettera d);
  Visto  il decreto  ministeriale 12  luglio 1990,  recante le  linee
guida per  il contenimento delle emissioni  inquinanti degli impianti
industriali  e   la  fissazione  dei  valori   minimi  di  emissione,
pubblicato sul  supplemento ordinario n. 51  della Gazzetta Ufficiale
n. 176 del 30 luglio 1990;
  Visto il protocollo  di intesa sottoscritto in data  31 luglio 1996
tra le  Amministrazioni competenti,  l'ENI, l'AgipPetroli e  le parti
sociali  finalizzato   al  mantenimento  e  potenziamento   del  sito
industriale  di  Gela,  a  fronte  della  grave  crisi  economica  ed
occupazionale di tale area;
  Vista  la   richiesta  di   proroga  dei  termini   di  adeguamento
dell'emissioni di  biossido di zolfo della  raffineria AgipPetroli di
Gela del 10 febbraio 1997;
  Considerate  le  particolari condizioni  socioeconomiche  dell'area
interessata;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  17 gennaio 1995,
concernente l'approvazione del piano di risanamento dell'area ad alto
rischio di crisi ambientale di Caltanissetta-Gela;
  Visto l'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1995 tra
le Amministrazioni dello Stato, la  regione Sicilia e gli enti locali
e approvato  con decreto del  presidente della regione Sicilia  il 23
gennaio 1996, Gazzetta  ufficiale della regione Sicilia n.  18 del 13
aprile 1996,  ai sensi del1'art.  4 del decreto del  Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1995;
  Visto il  parere del Comitato  di coordinamento istituito  ai sensi
dell'art. 4 del  predetto accordo di programma  espresso nella seduta
dell'11 giugno 1997;
  Vista la rinnovata richiesta di  proroga dei termini di adeguamento
dell'emissioni di  biossido di zolfo della  raffineria AgipPetroli di
Gela del  3 luglio 1997,  riformulata sulla base del  predetto parere
del  Comitato  di  coordinamento  del piano  di  disinquinamento  per
risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta;
  Vista  la  nota  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Comitato per il coordinamento  delle iniziative per l'occupazione del
19 maggio 1997;
  Considerato altresi' che  nella medesima area e'  operante una rete
di  monitoraggio della  qualita' dell'aria  e che  dai dati  rilevati
negli ultimi cinque anni non risultano superamenti degli standards di
legge per l'inquinante biossido di zolfo;
  Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e  le  province  autonome,  espresso in  data  13
novembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la raffineria  di  oli  minerali di  Gela  - AgipPetroli,  che
utilizza come combustibile, nel  luogo stesso di produzione, sostanze
derivanti da greggi  nazionali, i valori limite di  emissione per gli
ossidi  di zolfo  previsti dal  decreto ministeriale  12 luglio  1990
devono essere rispettati al 1 ottobre 1999.