IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
  Visto  l'art. 12,  comma 1,  del decreto  legislativo del  3 aprile
1993,   n.  96,   che   trasferisce  in   particolare  al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative
alla ricostruzione  dei territori  della Campania e  della Basilicata
colpiti dagli  eventi sismici  del 1980-1981,  per la  parte relativa
alle attivita' produttive;
  Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica, di  concerto  con  il Ministro  dei
lavori pubblici  e con  il Ministro  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato,   ed  in   particolare   l'art.   1,  relativo   al
trasferimento delle funzioni e delle  competenze di cui agli articoli
27 e  39 del  decreto legislativo  del 30 marzo  1990, n.  76, svolte
dalla  gestione separata  terremoto  costituita  presso la  soppressa
Agenzia per  la promozione  dello sviluppo  del Mezzogiorno  ai sensi
dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220/1997 con il
quale e' stata individuata la Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi  alle imprese quale ufficio  del Ministero competente
per l'esercizio  delle funzioni trasferite  ai sensi del  citato art.
12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;
  Visto l'art. 39 del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76;
  Visto l'art.  21 del  decreto legislativo 23  giugno 1995,  n. 244,
convertito in legge 8 agosto  1995, n. 341, come modificato dall'art.
10 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Visto il  decreto del Ministro  designato in data 19  dicembre 1983
con  il   quale  e'  stata  provvisoriamente   ammessa  a  contributo
l'iniziativa  della ditta  Irpinia  zinco S.p.a.,  sita in  Lacedonia
(Avellino)   -   zona  industriale   di   Calaggio   -  progetto   n.
57/40/32/0005;
  Visto il  disciplinare sottoscritto  dalla ditta,  con il  quale e'
stata regolamentata l'ammissione della stessa ai benefici di legge;
  Visto l'atto di  cessione volontaria stipulato in  data 22 febbraio
1984, registrato in  Avellino l'8 marzo 1984 al n.  1447 e trascritto
il 14 marzo 1984 ai numeri 3682/3238;
  Visto il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  del 6
marzo  1992 con  il  quale vengono  impartite  disposizioni circa  il
trasferimento  in  proprieta'  al  beneficiario  dei  lotti  di  aree
infrastrutturate  sui   quali  ha  realizzato  lo   stabilimento  per
l'iniziativa ammessa a contributo;
  Visto il decreto  n. 164/G.S.T./M.I.C.A. del 19  settembre 1995 con
il quale e' stato approvato  il collaudo finale dell'iniziativa ed e'
stato  determinato il  contributo  definitivo in  L. 6.621.000.000  e
fissato in L.  110.000.000 il valore del  lotto assegnato interamente
detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;
  Visto il  certificato di  vigenza rilasciato  dall'ufficio registro
delle imprese della C.C.I.A. di Avellino in data 8 ottobre 1997;
  Considerato che lo stesso decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri del  6 marzo 1992 prevede  la collaborazione dell'intendenza
di finanza competente;
  Visto che nel lotto provvisoriamente assegnato alla beneficiaria e'
compresa  un'area demaniale  di mq  4.389 riferita  all'ex alveo  del
torrente Scafa;
  Vista la nota  n. 12225 del 9 giugno 1997  del Ministero dei lavori
pubblici -  Provveditorato alle  opere pubbliche  di Avellino  con la
quale  si attesta  che  la porzione  di terreno  sita  nel comune  di
Lacedonia (Avellino), foglio  n. 3, particella n. 203 di  are 38,44 e
n. 204 di are 5,45, non e' piu' sommergibile dalle piene ordinarie e,
quindi, non piu' necessaria ai fini idraulici;
  Visto  il  nulla  osta  espresso  dal  Ministero  delle  finanze  -
Direzione compartimentale  del territorio - Sezione  di Avellino, con
la nota n. 3505 del 2 ottobre 1997;
  Visto il parere del consulente giuridico in data 9 ottobre 1997;
  Ritenuto  che possa  disporsi il  trasferimento in  proprieta' alla
ditta Irpinia zinco S.p.a. del lotto  di area espropriato e sul quale
la ditta ha realizzato il suo stabilimento;
  Accertato che tale lotto espropriato e' costituito da terreno della
superficie di mq 34.115 ubicato  nel comune di Lacedonia (Avellino) e
distinto in catasto  nel foglio n. 3  con la particella n.  201 di mq
34.020, giusto frazionamento  di cui al tipo n. 1330/97  del 2 aprile
1997 e  al foglio  n. 2  con la particella  n. 123  di mq  95, giusto
frazionamento n. 1767 approvato in data 10 giugno 1993;
  Vista la  nota del Ministro  n. 5459 del  30 ottobre 1997  circa la
competenza alla sottoscrizione degli  atti di trasferimento, ai sensi
del decreto legislativo n. 29/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  trasferito in  proprieta' alla  ditta Irpinia  zinco S.p.a.  il
lotto di  terreno industriale - con  tutte le sue pertinenze  - della
superficie di mq 34.115, ubicato  nel comune di Lacedonia (Avellino),
nucleo industriale  di Calaggio, distinto  in catasto al foglio  n. 3
con la particella n.  201 e al foglio n. 2, particella  n. 123 di cui
in premessa.