IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza della  sig.ra  Gabello Gonzales  Cristina, nata  a
Siviglia  il  26  novembre   1971,  cittadina  spagnola,  diretta  ad
ottenere,  ai   sensi  dell'art.   12  del  sopra   indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del  titolo professionale di "abogado"
di cui e' in possesso dal 9 novembre 1994, come attestato dal Colegio
de abogados di  Barcellona (E), ai fini dell'accesso  ed esercizio in
Italia della professione di "avvocato";
  Considerato  che la  sopraindicata sig.ra  e' insignita  del titolo
spagnolo di  "licenciado en  Derecho" conseguito  in data  19 ottobre
1994 presso l'Universita' autonoma di Barcellona;
  Considerato che  ha altresi' superato presso  la Libera universita'
internazionale degli studi  sociali di Roma gli esami  di: 1) diritto
della navigazione; 2) diritto di famiglia; 3) diritto delle Comunita'
europee;  4)  ordinamento  giudiziario; 5)  diritto  commerciale;  6)
diritto internazionale privato;
  Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 14
marzo 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta appena indicata;
  Visto l'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Alla  sig.ra Gabello  Gonzales Cristina, nata  a Siviglia  il 26
novembre  1971,  cittadina  spagnola,   sono  riconosciuti  i  titoli
accademico  e   professionale  di  cui  in   premessa  quali  titoli,
cumulativamente,  validi per  l'accesso all'albo  degli "avvocati"  e
l'esercizio della omonima professione.
  2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto processuale civile; 3) diritto
del  lavoro; 4)  diritto penale;  5) diritto  processuale penale;  6)
diritto  amministrativo;   7)  diritto  tributario;   8)  ordinamento
forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  3. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie tra quelle sopra indicate  e scelte dalla commissione d'esame
di cui al provvedimento del  direttore generale 1 dicembre 1993, come
modificato dal provvedimento del direttore generale 25 marzo 1994.
  5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 7 gennaio 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi