Si fa seguito al comunicato dello scrivente Dipartimento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 22 del 28 gennaio 1997, concernente il rinnovo degli exintegratori
medicati ed alla successiva nota circolare inviata a tutte le aziende
interessate con la quale si  illustravano le modalita' da adottare al
fine di ottenere  la rivalutazione dei prodotti  giudicati non idonei
al rinnovo nella prima fase di valutazione.
  Il  Dipartimento  degli  alimenti  e  nutrizione  e  della  sanita'
pubblica veterinaria - avvalendosi  della collaborazione di carattere
tecnicoscientifico  della Commissione  consultiva per  l'accertamento
dei  requisiti tecnici  del farmaco  veterinario -  ha provveduto  ad
esaminare  le domande  di  rivalutazione  pervenute, corredate  delle
documentazioni integrative,  talora anche di  carattere sperimentale,
per  quanto   concerne  il  protocollo  farmacotossicologico   ed  in
particolare gli studi di deplezione tissutale.
  Vengono  elencati  in allegato  I  i  prodotti  per i  quali  dalla
rivalutazione  tecnica   e'  scaturito  un   parere  complessivamente
favorevole e  che pertanto possono  essere mantenuti in  commercio ed
utilizzati  esclusivamente  alle  condizioni di  seguito  specificate
riguardanti   la   tipologia   (premiscela  medicata   o   medicinale
veterinario prefabbricato) e le specie di destinazione con i relativi
tempi di sospensione.
  Si ribadisce che per i medesimi prodotti verranno emanati i singoli
decreti di rinnovo nei quali  verranno specificati tutti gli elementi
cui la  normativa vigente condiziona il  rilascio dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  ivi   comprese  le  dimensioni  delle
confezioni che  verranno autorizzate,  nonche' le officine  presso le
quali verra' effettuata la produzione.
  Per  quanto riguarda  le  dimensioni delle  confezioni relative  ai
medicinali veterinari  prefabbricati, si comunica  fin da ora  che lo
scrivente - in sede di rinnovo  -- procedera' al rilascio dei decreti
di  autorizzazione  all'immissione  in commercio  di  confezioni  non
superiori a kg 5 per le polveri e litri 5 per i liquidi.
  Successivamente alla conclusione delle procedure di rinnovo saranno
prese  in   considerazione  dallo  scrivente  eventuali   domande  di
estensione di confezioni, che dovranno essere adeguatamente motivate,
tenuto conto delle  caratteristiche del principio attivo  e della sua
concentrazione   nella   formulazione   finale,   della   specie   di
destinazione e delle relative tipologie di allevamento.
  A decorrere dal 60 giorno  di pubblicazione del presente comunicato
nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,  potranno essere
commercializzati ed  utilizzati in allevamento unicamente  i prodotti
(premiscele medicate e  medicinali veterinari prefabbricati) elencati
in  allegato   I  e  conformi  esclusivamente   alle  condizioni  ivi
specificate  nonche' al  limite massimo  sopra richiamato  per quanto
riguarda  le dimensioni  delle confezioni  dei medicinali  veterinari
prefabbricati (kg 5 per le polveri e litri 5 per i liquidi).
  Pertanto, nelle more dell'emanazione dei singoli decreti di rinnovo
contenenti anche gli stampati illustrativi approvati, a decorrere dal
termine   sopra   indicato   e    senza   attendere   le   preventive
autorizzazioni,  le  aziende  interessate devono  adottare  tutte  le
misure adeguate  al fine di  garantire la conformita'  degli stampati
alle  indicazioni fornite  dal presente  comunicato; due  copie degli
stampati  cosi'  modificati  devono  essere  inviate  allo  scrivente
Dipartimento,  al fine  di  agevolare le  procedure  di rilascio  dei
decreti di autorizzazione all'immissione in commercio.
  Si  informa   inoltre  che  per  alcuni   dei  prodotti  ricompresi
nell'allegato  I  al  presente   comunicato,  durante  l'esame  delle
documentazioni presentate a sostegno  delle domande di rivalutazione,
sono  emerse alcune  carenze relative  ai dati  residuali per  alcune
specie  di  destinazione  e  per  le  modalita'  di  somministrazione
(premiscela/somministrazione          nel          mangime          o
prefabbricato/somministrazione in acqua di bevanda).
  Cio' ha determinato la necessita' di procedere all'effettuazione di
specifiche sperimentazioni  orientate alla  definizione dei  tempi di
sospensione; l'avvio di tali sperimentazioni e' gia' stato comunicato
allo  scrivente Dipartimento  nel corso  delle fasi  conclusive della
procedura di rivalutazione.
  Per tali  prodotti le  aziende interessate potranno  presentare una
specifica  domanda di  estensione di  specie di  destinazione che  lo
scrivente Dipartimento sottoporra', con  carattere di priorita', alla
valutazione  della  Commissione  consultiva  per  l'accertamento  dei
requisiti  tecnici del  farmaco veterinario,  considerandola come  un
necessario  completamento  di  informazione  su  prodotti  che  hanno
comunque  ottenuto 1'approvazione  per la  somministrazione ad  altre
specie di destinazione.
  Si  sottolinea  inoltre che,  nel  caso  di prodotti  destinati  ai
volatili  ai sensi  della  previgente normativa  ed  a seguito  della
definizione a  livello comunitario  di MRL  specifici per  le diverse
specie rientranti in tale categoria,  nel corso delle valutazioni per
il  rinnovo  degli  ex   integratori  medicati  e'  stato  necessario
individuare  tempi di  sospensione specifici  e differenziati  per le
diverse specie (polli da carne, ovaiole, tacchini).
  In  considerazione  della  necessita'  di  garantire  gli  adeguati
strumenti  terapeutici anche  a quelle  specie minori  (es.: fagiani,
faraone,  quaglie,  anatre,  oche, ecc.)  rientranti  nella  generica
definizione di  "volatili", lo scrivente Dipartimento  non esclude la
possibilita'  di adottare  la  medesima  procedura prioritaria,  gia'
citata  per i  prodotti  in  corso di  sperimentazione,  nel caso  di
presentazione di  domanda di  estensione ad una  o piu'  delle specie
minori sopracitate, alle seguenti condizioni:
  1) il prodotto  deve essere ricompreso nell'allegato  I al presente
comunicato per  almeno una  delle specie appartenenti  alla categoria
volatili;
  2)  deve  essere  presentata   idonea  documentazione  di  cinetica
residuale che consenta  di definire un adeguato  tempo di sospensione
per le specie richieste.
  Si informa altresi'  che, per quanto riguarda  i prodotti destinati
ai pesci,  la previgente normativa  non escludeva la  possibilita' di
utilizzare integratori  medicati in supporto liquido  od idrosolubile
miscelati nel mangime.
  A  tal  proposito,  piu'   recenti  approfondimenti  e  valutazioni
scientifiche  hanno indotto  a  concludere che  l'unica tipologia  di
prodotto  destinabile  alla  specie  in questione  e'  la  premiscela
medicata e,  alla luce  di tali  considerazioni, per  alcuni prodotti
presentati  sotto forma  di  medicinali  veterinari prefabbricati  e'
stato espresso un parere non favorevole al rinnovo.
  Pertanto,  al fine  di  rendere  disponibili strumenti  terapeutici
sotto forma di premiscele medicate destinati a questa specie animale,
la  questione  verra'  riesaminata  dallo  scrivente  Dipartimento  -
limitatamente  ai  prodotti per  i  quali  e' gia'  stata  presentata
domanda di rivalutazione - a  fronte di specifiche richieste da parte
delle aziende interessate.
  Infine, non  sembra superfluo  rammentare che, a  conclusione della
procedura  di rinnovo  in  questione, anche  i  prodotti indicati  in
allegato I rientrano  - in quanto medicinali veterinari  -- nel campo
di applicazione del D.Lgs. n.  119/1992 come modificato dal D.Lgs. n.
47/1997, ivi comprese le  disposizioni concernenti il cosiddetto "uso
improprio" di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7.
  Si ricorda inoltre che, ai sensi della normativa vigente, i mangimi
medicati possono  essere preparati  solo con una  premiscela medicata
autorizzata, fatti salvi  i casi in cui, ai sensi  dell'art. 3, comma
4, del D.Lgs. n. 90/1993,  e' consentito al veterinario prescrivere e
far fabbricare,  in deroga, mangimi  medicati contenenti piu'  di una
premiscela   medicata  autorizzata,   purche'  sussistano   tutte  le
condizioni previste nell'articolo sopra richiamato.
  Con la circolare 23 gennaio 1996,  n. 1, del Ministro della sanita'
di  concerto   con  il  Ministro  dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato, si  fornivano ulteriori  chiarimenti interpretativi
in merito alla possibilita' di associare estemporaneamente premiscele
medicate nel caso  di comparsa associata di piu'  malattie quando sia
necessaria la contemporanea somministrazione di piu' principi attivi.
In  tale  situazione  le  associazioni  estemporanee  possono  essere
effettuate  seguendo lo  schema denominato  "Associazioni consentite"
riportato in allegato alla circolare medesima.
  A seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di rinnovo, la
possibilita' di miscelazione estemporanea di piu' premiscele medicate
prevista   dalla   circolare  23   gennaio   1996,   n.  1,   subisce
necessariamente delle limitazioni, in considerazione del fatto che ex
integratori  medicati, contenenti  alcuni principi  attivi ricompresi
nell'allegato  alla   circolare  medesima   denominato  "Associazioni
consentite", non hanno  superato la procedura di  rinnovo sotto forma
di premiscela medicata.
  Pertanto, nel  caso di comparsa  associata di piu'  malattie quando
sia  necessaria la  contemporanea somministrazione  di piu'  principi
attivi, puo' essere effettuata unicamente, e solo dietro prescrizione
medicoveterinaria,   l'eventuale   associazione  estemporanea   delle
premiscele medicate elencate nell'allegato  I al presente comunicato,
secondo lo schema di "Associazioni consentite" gia' richiamato.
  In tal caso,  i mangimi medicati contenenti  le premiscele medicate
associate  e   prescritte  dal   medico  veterinario   devono  essere
somministrati  nel  rispetto di  tutte  le  condizioni indicate,  per
ciascuna premiscela medicata, nell'allegato  I al presente comunicato
e  di tutte  le altre  condizioni che  verranno definite  in sede  di
rilascio   dei  decreti   autorizzativi.  Per   quanto  riguarda   in
particolare il tempo  di sospensione da applicare,  si sottolinea che
non  potra' essere  inferiore  a quello  indicato  per la  premiscela
medicata con  tempo di  sospensione piu' prolungato  e che  il medico
veterinario  prescrittore  puo'  in  ogni  caso  prevedere  tempi  di
sospensione piu' lunghi.
  Si  sottolinea  altresi' che  tali  mangimi  indicati non  potranno
essere somministrati  a specie animali diverse  da quelle autorizzate
per tutte le premiscele medicate utilizzate.
  Si  ribadisce,  da  ultimo,   che  il  mangime  medicato  preparato
estemporaneamente con piu' di  una premiscela medicata puo' contenere
al massimo quattro principi attivi.
  In ogni  caso, non  e' consentita  la miscelazione  estemporanea di
premiscele medicate contenenti principi attivi la cui associazione e'
gia' presente  in una premiscela medicata  autorizzata all'immissione
in  commercio ai  sensi  dell'art.  3 del  D.Lgs.  n. 119/1992,  come
modificato dal  D.Lgs. n. 47/1997 oppure  autorizzata al mantenimento
in commercio  a seguito dell'espletamento delle  procedure di rinnovo
ai  sensi  dell'art.   37  del  D.Lgs.  n.   119/1992,  e  successive
modificazioni.
  Si precisa, in conclusione, che  i chiarimenti forniti nel presente
comunicato   sulla  problematica   relativa   alle  associazioni   di
premiscele   medicate   nella   preparazione  di   mangimi   medicati
rappresentano una prima indicazione  di carattere generale necessaria
ai fini  di uno svolgimento  corretto delle attivita' da  parte degli
operatori del settore.
  Tali indicazioni, tuttavia, potranno essere ulteriormente integrate
e specificate  a seguito  dei necessari approfondimenti  che verranno
effettuati successivamente  al rilascio dei decreti  di rinnovo degli
ex integratori  medicati ed in considerazione  delle nuove premiscele
medicate, contenenti  associazioni di principi attivi,  di cui verra'
autorizzata l'immissione in commercio.
  Per  completezza  di  informazione,  in allegato  II  e'  riportato
l'elenco   delle   nuove   premiscele   medicate   gia'   autorizzate
all'immissione in commercio dal Ministero  della sanita' ai sensi del
D.Lgs. n. 119/1992, e successive modificazioni.