IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed in particolare l'art. 7 il quale prevede che i requisiti di idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica siano determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', su parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita'; Visti gli articoli 6, comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993; Ritenuto di procedere alla identificazione dei requisiti di idoneita' delle strutture ove si svolge formazione specialistica; Ritenuto che la definizione di tali requisiti debba soddisfare l'esigenza di garantire i livelli minimi di addestramento professionale previsti negli ordinamenti delle singole tipologie di specializzazione e la graduale assunzione da parte dello specializzando dei compiti assistenziali; Ritenuto che la definizione dei criteri di idoneita' debba essere riferita al complesso delle strutture coinvolte nella formazione di ciascuna scuola di specializzazione; Ritenuto che i criteri siano da individuare con riferimento: a) alla disponibilita' di strutture di supporto; b) alla presenza di servizi generali diagnostici; c) alla presenza di strutture assistenziali tali da consentire allo specializzando lo svolgimento di tutte le attivita' richieste dagli standard formativi; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. I policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende, gli ospedali, gli istituti e gli enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le strutture assistenziali delle unita' sanitarie locali, in possesso di idonei indici assistenziali, come definiti dalla normativa vigente, sono inseriti nella rete delle strutture per la formazione specialistica, in conformita' ai protocolli d'intesa stipulati dalle universita' e dalle regioni ai sensi dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992. 2. I requisiti di idoneita' concernono, per ciascuna scuola di specializzazione, la rete formativa costituita dall'insieme delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale, coinvolte nella formazione.