IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  257,  ed  in
particolare l'art.  7 il quale  prevede che i requisiti  di idoneita'
delle  strutture  ove si  svolge  la  formazione specialistica  siano
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto  con il Ministro della sanita',
su  parere  del Consiglio  universitario  nazionale  e del  Consiglio
superiore di sanita';
  Visti gli  articoli 6,  comma 2,  e 16  del decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993;
  Ritenuto  di  procedere  alla   identificazione  dei  requisiti  di
idoneita' delle strutture ove si svolge formazione specialistica;
  Ritenuto  che la  definizione  di tali  requisiti debba  soddisfare
l'esigenza   di  garantire   i   livelli   minimi  di   addestramento
professionale previsti  negli ordinamenti delle singole  tipologie di
specializzazione   e   la   graduale  assunzione   da   parte   dello
specializzando dei compiti assistenziali;
  Ritenuto che la  definizione dei criteri di  idoneita' debba essere
riferita al  complesso delle strutture coinvolte  nella formazione di
ciascuna scuola di specializzazione;
  Ritenuto che i criteri siano da individuare con riferimento:
    a) alla disponibilita' di strutture di supporto;
    b) alla presenza di servizi generali diagnostici;
  c) alla presenza di strutture assistenziali tali da consentire allo
specializzando lo  svolgimento di tutte le  attivita' richieste dagli
standard formativi;
  Visti  i  pareri  del   Consiglio  universitario  nazionale  e  del
Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  policlinici universitari, gli  istituti di ricovero e  cura a
carattere scientifico, le  aziende, gli ospedali, gli  istituti e gli
enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive  modificazioni ed integrazioni, nonche' le
strutture assistenziali delle unita' sanitarie locali, in possesso di
idonei indici  assistenziali, come definiti dalla  normativa vigente,
sono  inseriti   nella  rete   delle  strutture  per   la  formazione
specialistica, in conformita' ai  protocolli d'intesa stipulati dalle
universita'  e dalle  regioni  ai sensi  dell'art.  6 del  richiamato
decreto legislativo n. 502 del 1992.
  2.  I requisiti  di idoneita'  concernono, per  ciascuna scuola  di
specializzazione,  la rete  formativa  costituita dall'insieme  delle
strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale, coinvolte
nella formazione.